LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26482/2006 proposto da:
B.A.R., B.F., B.R.
E., B.G., B.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato LEOPARDI PAOLO, rappresentati e difesi dagli avvocati FASTOSO Alessandro, BUCO FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
R.A., R.O., R.L., R.I., P.I., D.L.L., D.L.V., quali eredi di D.L.G., D.L.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2008/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 25/05/05, depositata il 28/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2009 dal Presidente e Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
– che B.A.R., B.F., B.R. E., B.G., B.D., hanno impugnato per cassazione la sentenza 28.6.05 n. 2008 emessa dalla corte d’appello di Napoli in causa, avente ad oggetto usucapione, tra gli stessi, appellanti, e D.L.G., in proprio e quale procuratore generale dei germani R.A., R.L., R.O., R.I., appellati ed appellanti incidentali, nonchè D.L.M. appellata contumace;
– che il ricorso è da considerare ritualmente notificato a D.L. M. avendone costei rifiutato la consegna (relata 20.9.06), nonchè, deceduto D.L.G., agli eredi P.I. e D.l.V. e L. (relate 20.9.06);
– che, peraltro, non risulta dimostrato agli atti essere i predetti gli unici eredi di D.L.G.;
– che le notifiche ai germani R., già rappresentati dal deceduto D.L.G. eppertanto effettuate personalmente, non sono andate a buon fine per la difficoltà di reperire gli stessi, trasferitisi all’estero;
– che, onde perfezionare le dette notifiche ed instaurare correttamente il contraddittorio, è stato concesso termine di mesi nove con ordinanza collegiale 3/22.10.08;
– che prima della scadenza del detto termine i ricorrenti, asserita l’avvenuta notifica del ricorso a R.O. e R.I., hanno prospettato le ulteriori difficoltà incontrate nel reperire le notizie onde individuare l’attuale residenza dei germani R. L. e R.A. chiedendo ulteriore tempo per provvedere;
– che le allegate difficoltà risultano documentalmente comprovate sebbene gli istanti non siansi attivati con l’opportuna solerzia, onde può assegnarsi allo stesso fine l’ulteriore termine di mesi tre.
PQM
Concede ulteriore termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso a R.L. e R.A.;
Dispone che i ricorrenti depositino documentazione atta all’esaustiva identificazione di tutti gli eredi di D.L.G..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010