Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.1693 del 27/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., C.M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 13, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI FRANCESCO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36649/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, SEZIONE SETTIMA CIVILE, emessa il 6/9/2005, depositata il 09/09/2005, R.G.N. 22244/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato FRANCESCO LEONARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’ e il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 15.2.2005 P. e P.S. convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Roma M.M. e C.M.M. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che asserivano di aver subito al loro appartamento, a seguito di infiltrazioni di acque nere provenienti dall’abitazione dei convenuti, che avevano anche provocato un corto circuito nell’impianto elettrico dell’appartamento.

Aggiungevano gli attori che il danno era stato parzialmente risarcito, per l’importo di Euro 529,00, dalle Assicurazioni Generali S.p.A, compagnia assicuratrice del Condominio, mentre nessun esito avevano sortito i numerosi solleciti ai M. e C. per il completo ristoro del danno da essi causato.

Si costituivano in giudizio i convenuti M. e C. M. eccependo la carenza di legittimazione attiva di P. e P.S. e deducendo, a fondamento di tale eccezione, che l’appartamento de quo era condotto in locazione da P.F. il quale soltanto, ai sensi dell’art. 1585 c.c., comma 2, era legittimato a proporre l’azione di responsabilita’ per molestie, trattandosi nella specie di molestie di fatto subite nell’uso e nel godimento della res locata.

I convenuti deducevano, inoltre, nel merito, l’infondatezza della domanda e comunque l’eccessivita’ della pretesa risarcitoria e la sua improponibilita’ per intervenuta transazione, avendo gli attori accettato l’importo loro offerto dalle Assicurazioni Generali s.p.a..

Ritenuto di dover pregiudizialmente decidere sulla questione della sussistenza o meno in capo agli attori P. della legittimazione attiva, il giudice di Pace invitava le parti a precisare le conclusioni su tale questione preliminare.

Il Giudice di Pace riteneva infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori P. e P.S. rigettando la relativa eccezione e provvedeva con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio.

Proponevano ricorso per Cassazione M.M. e C. M.M..

Parte intimata non svolgeva attivita’ difensiva.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia:

“violazione e falsa applicazione dell’art. 1585 c.c., comma 2 oltre che dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con travisamento dei fatti (art. 360 c.p.c., n. 6)'.

Sostiene in particolare parte ricorrente che per l’art. 1585 c.c., comma 2 la garanzia della molestia di fatto e’ propria del conduttore e gli compete, anche in base ai principi generali, per tutelare a suo favore il godimento del bene che gli e’ stato attribuito con il contratto di locazione “la cui circostanza conferisce allo stesso conduttore una legittimazione autonoma (…) contro chi danneggia la cosa locata'.

Secondo l’impugnata sentenza invece l’art. 1585 c.c., comma 2, non implica l’esclusiva legittimazione del conduttore in caso di molestia di fatto e comunque nessuna norma nega al proprietario locatore l’azione risarcitoria contro il terzo autore di fatti illeciti che danneggino il suo immobile e nel contempo impediscano al conduttore l’uso o il godimento della res locata. Cio’ soprattutto ove si consideri che non puo’ lasciarsi all’iniziativa di altri la tutela del diritto del proprietario di un immobile ad agire contro chi danneggi la sua proprieta’.

La tesi di parte ricorrente e’ infondata.

L’art. 1585 c.c., comma 2, infatti, da un lato esclude che il locatore sia tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi; dall’altro fa salva al conduttore la facolta’ di agire contro i terzi in nome proprio. Non contiene pero’ alcuna norma che impedisca al proprietario locatore di agire in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa delle molestie di fatto (Cass., 7.2.2006, n. 2530).

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dunque rigettato mentre in assenza di attivita’ difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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