Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.1711 del 27/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6398-2005 proposto da:

AUTOSERVICE OTTOLINA DI FLORIANO OTTOLINA & C. SNC *****, O.F., *****, C.T., *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268, presso lo studio dell’avvocato Iacovoni Giovanni, rappresentati e difesi dall’avvocato BONINI Mauro Franco, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROPCREP TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, PROCGEN CASSA;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, emesso il 14/2/2005, depositata il 15/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per la cassazione senza rinvio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 27 ottobre 2004 il Tribunale di Busto Arsizio, sez. penale, liquidava ad Autoservice Ottolina di Floriano Ottolina & C s.n.c. l’indennità di custodia giudiziale di vario materiale sottoposto a sequestro, a partire dal *****, data in cui il cespite era stato demolito.

La liquidazione veniva operata dal giudice di merito facendo applicazione non già del tariffario ANCSA (Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli), siccome richiesto dal ricorrente, ma, in via equitativa, delle tariffe prefettizie. I pezzi di autoveicolo in deposito venivano considerati equivalenti a tre autocarri.

Proposto ricorso al capo dell’ufficio giudiziario, il Giudice delegato dal Presidente, L. n. 794 del 1942, ex art. 29 con ordinanza depositata il 15 febbraio 2005, la rigettava.

1.2 Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione Autoservice Ottolina di Floriano Ottolina & C s.n.c., in persona dei legali rappresentanti O.F. e C.T., nonchè O.F. e C.T., in proprio, formulando tre motivi e notificando l’atto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Segnalano preliminarmente i ricorrenti, sul piano processuale, che, mentre il decreto di liquidazione è stato emesso dal giudice penale, l’opposizione è stata assegnata alla sezione civile del Tribunale di Busto Arsizio, e iscritta al Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione. Richiamano quindi la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui in casi siffatti l’ordinanza impugnata deve essere cassata senza rinvio, trattandosi di un caso in cui il processo non poteva essere proseguito (Cass. sez. un. 14 giugno 2000, n. 434).

1.1 Nel merito i ricorrenti muovono al provvedimento impugnato una serie di critiche che, malgrado una certa fluidità espositiva, si prestano a essere accorpate in tre motivi.

Col primo censurano il provvedimento impugnato per violazione di legge per avere il decidente applicato retroattivamente il D.P.R. n. 115 del 2002, senza considerare che la custodia de qua era stata espletata ed era terminata prima dell’entrata in vigore dello stesso, posto che il cespite oggetto di custodia era stato demolito il *****. Sostengono quindi che il compenso andava determinato sulla base della normativa preesistente, nell’assetto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 1989. Il giudice di merito avrebbe inoltre aprioristicamente negato che i tariffari ANCSA potessero assurgere ad uso, in contrasto non solo con la disciplina previgente, ma anche con quella dettata dal D.P.R. n. 115 del 2002, che agli artt. 59 e 276 considera gli usi locali quali criterio residuale di determinazione dell’indennità di custodia.

Sotto altro concorrente profilo, segnalano che le tariffe prefettizie hanno riguardo soltanto alla custodia dei veicoli, e non già a tutto il materiale passibile di sequestro nell’ambito di un procedimento penale. In ogni caso il sistema normativo, siccome interpretato dal Supremo Collegio, non consentirebbe di considerare le tariffe prefettizie quale parametro equitativo di riferimento, ma piuttosto di rimaneggiare equitativamente gli importi risultanti dall’applicazione degli usi locali.

1.2 Col secondo mezzo i ricorrenti denunciano omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, con riguardo, in particolare, alla mancata applicazione del parametro volumetrico. Ingiusta sarebbe invero l’assoggettamento del custode di merce scomposta e minuta alla stessa tariffa retributiva del custode di un veicolo, posto che l’attività del primo è molto più onerosa di quella demandata al secondo. L’ordinanza impugnata avrebbe pertanto violato il principio di ragionevolezza e sarebbe altresì affetta da vizio di motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.3 Col terzo motivo gli impugnanti deducono violazione di legge, e segnatamente degli artt. 1, 8 e 9 preleggi, nonchè difetto di motivazione per avere il giudice di merito subordinato l’esistenza di un uso locale alla presenza dello stesso nelle raccolte elaborate presso il competente ufficio camerale territoriale: in tale prospettiva l’applicazione dei tariffar A.N.C.S.A. sarebbe stata illegittimamente esclusa dal decidente, in ragione della loro mancata inclusione nelle raccolte degli usi della C.C.I.A.A. di Varese, laddove il carattere meramente dichiarativo di tale inserimento risulterebbe, a tacer d’altro, dal disposto del R.D. n. 2011 del 1934, art. 38 a tenor del quale le cancellerie giudiziarie comunicano alla Camera di Commercio notizia delle sentenze che accertano l’esistenza o l’inesistenza di un uso. In ogni caso il giudice di merito avrebbe completamente ignorato la documentazione prodotta, volta a dimostrare la normale e generale applicazione del tariffario A.N.C.S.A., documentazione costituita in sostanza da precedenti giurisprudenziali che quel tariffario avevano applicato.

2. Osserva il collegio che è anzitutto destituito di fondamento il rilievo secondo cui il giudizio non poteva essere proseguito davanti al giudice civile.

Le sezioni unite di questa Corte hanno di recente statuito, in termini definitivi ed appaganti, che l’opposizione alla liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e ai custodi (nonchè ai difensori nominati ai sensi della L. n. 217 del 1990), introduce una controversia di natura civile, che deve essere assegnata e trattata dai magistrati addetti al servizio civile, ancorchè gli incarichi (o le nomine) siano stati conferiti nell’ambito di un procedimento penale, ulteriormente precisando, in tale prospettiva, che il provvedimento su opposizione alla liquidazione di tali compensi pronunciato da magistrato addetto al servizio penale, in violazione dei criteri tabellari ovvero del criterio generale, secondo cui le controversie civili debbono essere assegnate ai magistrati addetti al servizio civile, non è nullo, ma può giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi o disciplinari (Cass. civ., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161).

Resta pertanto definitivamente superata la linea giurisprudenziale secondo cui, a fronte di una opposizione avanzata dinanzi al giudice civile, quest’ultimo doveva rilevare d’ufficio l’improponibilità della domanda e, nel caso in cui non si fosse regolato in tal senso, la Corte di cassazione civile, investita del ricorso, era tenuta a cassare senza rinvio (ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3) l’ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito (Cass. civ., 3, 28 febbraio 2008, n. 5301).

2.1 Quanto al merito, le critiche sono destituite di ogni fondamento.

Merita preliminarmente evidenziare che l’ordinanza pronunciata sul ricorso avverso il decreto di liquidazione dell’indennità di custodia, in quanto provvedimento a carattere decisorio incidente su un diritto soggettivo di natura patrimoniale, è impugnabile mediante ricorso per cassazione soltanto ai sensi dell’art. 111 Cost., che è rimedio limitato ai vizi di violazione di legge, con la conseguenza che il vizio di motivazione è denunziabile unicamente nei casi in cui se ne deduca la mancanza assoluta ovvero il suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in se (confr. Cass. civ., 5, 13 maggio 2009, n. 10972; Cass. civ., 3, 3 novembre 2008, n. 26426).

2.2 Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha motivato il suo convincimento ricordando, da un lato, che la Suprema Corte aveva sempre escluso che la liquidazione dei compensi spettanti al custode potesse operarsi applicando tariffari privati, dall’altro, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 230 del 1989, aveva richiamato, come utile base di determinazione di tali indennità, gli usi locali. Ha quindi aggiunto che, in mancanza dei predetti usi, non risultanti dalla Raccolta curata dalla Provincia, correttamente il giudice di prime cure aveva fatto equitativamente riferimento alle tariffe prefettizie del 2001, rivalutate per il periodo successivo e devalutate per quello precedente: il ricorso alla liquidazione equitativa, pienamente legittimo nell’assetto normativo scaturito dalla decisione della Consulta, lo era anche in quello conseguente alla emanazione del D.P.R. n. 115 del 2002, che all’art. 276 aveva espressamente previsto la liquidazione sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, se del caso ridotte secondo equità.

Ha infine argomentato che la parificazione tra carcassa e autocarro remunerava adeguatamente la prestazione dell’ausiliario, in ragione della minore volumetria della prima rispetto al secondo.

2.3 Ciò posto, a giudizio del collegio non sussistono, anzitutto, i vizi di violazione di legge segnatamente denunziati nel primo e nel terzo motivo.

L’assunto della arbitrarietà della liquidazione equitativa è contraddetto da reiterate pronunce di questa Corte, secondo cui la possibilità di determinazione del compenso secondo le tariffe e gli usi locali, aperta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 1989, non esclude il ricorso alla liquidazione equitativa (confr.

Cass. pen., 4, 21 maggio 1998, n. 1609; Cass. pen., 2, 12 novembre 1998, n. 6772; Cass. pen., sez. un. 24 aprile 2002, n. 25161).

Il principio è stato poi normativizzato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276 a tenor del quale, fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 59, l’indennità di custodia è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità e, in via residuale, in base agli usi locali.

2.4 Quanto poi alla possibilità di ravvisare nei tariffari A.N.C.S.A. i caratteri di un uso, la deduzione è smentita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., 2, 12 novembre 1998, n. 6772), e non ha, in ogni caso, alcuna base normativa.

A ciò aggiungasi che la questione della loro qualificazione in termini di uso non risulta in alcun modo trattata nel provvedimento impugnato ed è, come tale, nuova.

Ne deriva che i ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, avevano l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avevano fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

2.5 Venendo infine ai pretesi vizi motivazionali relativi alla mancata applicazione del parametro volumetrico, oggetto, in particolare, del secondo mezzo, è sufficiente ricordare che essi, già nella prospettazione dei ricorrenti, non attingono i livelli di macroscopicità necessari a integrare la violazione di legge di cui all’art. 111 Cost..

In ogni caso il giudice di merito ha puntigliosamente esplicitato, anche con dati aritmetici, l’assoluta convenienza degli adottati criteri di liquidazione e a fronte di tali argomentazioni le critiche formulate in ricorso sono generiche e aspecifiche.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009 Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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