LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisato – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Liberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro n. 392/05, depositata il 18 novembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che si
è riportato alle conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 18 novembre 2005, il Giudice di pace di Lagonegro accoglieva l’opposizione proposta da P.A. avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale di Potenza, con il quale era stata contestata all’opponente la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, accertata a mezzo apparecchiatura autovelox 104/C2.
A fondamento della opposizione, la P. aveva dedotto la mancata contestazione immediata della violazione e la insufficienza dei motivi addotti a giustificazione di tale omissione; la illegittimità costituzionale della responsabilità del proprietario; la questione della responsabilità personale; la nullità del verbale per difetto di sottoscrizione.
Il Giudice di pace rilevava che l’opponente aveva eccepito espressamente la mancata taratura dell’apparecchio utilizzato per la misurazione della velocità e riteneva tale eccezione fondata, avendo l’amministrazione dimostrato solo l’avvenuta omologazione dell’apparecchio autovelox, ma non anche la sua sottoposizione alle operazioni di taratura, previste dalla L. n. 273 del 1991, e dalla normativa UNI 30012. L’assenza di tale certificazione, ad avviso del Giudice di pace, avrebbe reso irrimediabilmente inattendibile la contestazione, con conseguente nullità del verbale impugnato.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero dell’Interno sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente Ministero denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.
Il ricorrente rileva che il Giudice di pace ha accolto l’opposizione per un motivo – quello della mancata taratura dell’apparecchio autovelox – che non era stata dedotta dalla opponente.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, e degli artt. 192 e 345 relativo reg. esec. C.d.S..
Il ricorrente sostiene che non sussiste alcuna norma, nazionale o comunitaria, direttamente applicabile, che imponga la necessità di una taratura periodica dell’apparecchiatura autovelox utilizzata nel caso di specie. In particolare, osserva il Ministero, la L. n. 273 del 1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misurazione della velocità.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come esattamente ricordato dall’amministrazione ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che “l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, e segg., configura l’atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per la amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto (quale l’incompetenza per materia), nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte della amministrazione” (Cass., n. 10796 del 2000; Cass., n. 12544 del 203;
Cass., n. 217 del 2006; Cass., n. 1173 del 2007).
Nel caso di specie, come reso evidente dalla stessa sentenza impugnata, nella quale sono espressamente riportati i motivi di opposizione proposti in sede di merito (mancata contestazione immediata della violazione e insufficienza dei motivi addotti a giustificazione di tale omissione; illegittimità costituzionale della responsabilità del proprietario; questione della responsabilità personale; nullità del verbale per difetto di sottoscrizione), l’opponente non ha in alcun modo dedotto, a sostegno della propria richiesta di annullamento del verbale di contestazione, la mancanza della taratura dell’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità. Ne consegue che il Giudice di pace, nel prendere in esame la questione della mancata taratura dell’apparecchio in concreto utilizzato, ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed è incorso nel vizio di extrapetizione.
Peraltro, è appena il caso di rilevare che questa Corte ha avuto modo di affermare che, “in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie. (Cass., n. 23978 del 2007). Ed è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa all’art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 163 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S., nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature” (Cass., n. 29333 del 2008).
In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Lagonegro, in persona di diverso giudicante, il quale procederà all’esame dei motivi di opposizione proposti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Lagonegro, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010