LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisato – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LIVORNO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato per legge;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Piombino n. 194/05, depositata il 3 ottobre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito il Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che si
è riportato alle conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 3 ottobre 2005, il Giudice di pace di Piombino ha accolto l’opposizione proposta da A.G. avverso i verbali di contestazione elevati dal Corpo forestale dello Stato MIPAV di Livorno n. 1 e n. 2 del 2004, con i quali era stato chiesto all’opponente il pagamento della somma di Euro 33,60, quale sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 141 C.d.S. e dell’art. 192 C.d.S., commi 1 e 6;
che il Giudice di pace, dopo aver rilevato che il giudizio si era svolto in contumacia dell’amministrazione intimata, la quale aveva fatto pervenire le proprie memorie per posta, ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta, che, in assenza di contestazione immediata, i verbali avrebbero dovuto essere notificati al proprietario del veicolo, ai sensi dell’art. 201 C.d.S.;
che per la cassazione di questa sentenza ricorre l’Ufficio Territoriale del Governo di Livorno sulla base di due motivi, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’amministrazione ricorrente, dopo aver ricordato che nei confronti dell’ A. erano stati emessi due verbali, l’uno perchè, mentre era alla guida di un’auto, non aveva osservato l’obbligo di fermarsi all’invito rivoltogli da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, e l’altro perchè non aveva commisurato la velocità dell’auto alle caratteristiche della strada, deduce violazione dell’art. 171 cod. proc. civ., comma 3 e della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 3, nonchè violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, sostenendo che erroneamente il Giudice di pace avrebbe dichiarato la contumacia; al contrario, l’Ufficio Territoriale si era regolarmente costituito mediante spedizione a mezzo posta del fascicolo presso la cancelleria del Giudice di pace e tale costituzione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2004, doveva ritenersi pienamente valida;
che, con il secondo motivo, l’amministrazione ricorrente denuncia violazione dell’art. 201 C.d.S., rilevando che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto che la notificazione dei verbali dovesse essere eseguita al proprietario del veicolo, per non essere stata effettuata la contestazione immediatamente, in quanto gli agenti accertatori avevano individuato l’effettivo trasgressore in A. G.; il che comportava che non vi era alcuna necessità di procedere a notificazione nei confronti del proprietario del veicolo;
che, preliminare all’esame delle proposte censure, è l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, che, tempestivamente richiesto ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., non è pervenuto alla Cancelleria di questa Corte;
che, infatti, l’esame del fascicolo del giudizio di merito è necessario sia ai fini della verifica della legittimazione dell’amministrazione ricorrente, risultando dalla sentenza impugnata che il giudizio di primo grado si è svolto nei confronti del Ministero dell’Interno, sia ai fini dell’esame del primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea dichiarazione di contumacia dell’amministrazione convenuta.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che a cura della Cancelleria venga sollecitata presso l’Ufficio del Giudice di pace di Piombino la trasmissione del fascicolo del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010