LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisato – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
G.G., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. GOBBI Vittorio per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FARIGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Dogliani, depositata il 19 ottobre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto disporsi la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
sentito il Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che si
è riportato alle conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
che, con ordinanza depositata il 19 ottobre 2006, il Giudice di pace di Dogliani ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da G.G. avverso il verbale di contestazione di un’infrazione al codice della strada, accertata nel Comune di Farigliano;
che il Giudice di pace ha rilevato che il provvedimento opposto era stato emesso e notificato il 28 giugno 2006 e che il ricorso, spedito a mezzo posta, era stato depositato in Cancelleria in data 16 ottobre 2006, laddove il termine di sessanta giorni, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, era scaduto il 12 ottobre 2006;
che, per la cassazione di questo provvedimento ricorre G. G. sulla base di un unico motivo; l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva;
che, avviatosi il procedimento ex art. 375 cod. proc. civ., la Procura generale presso questa Corte ha chiesto disporsi la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il provvedimento impugnato è stato depositato il 19 ottobre 2006;
che, pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere trattato nelle forme introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ai procedimenti depositati successivamente al 2 marzo 2006;
che, al contrario, nella specie è stato seguito il procedimento delineato dall’originario testo dell’art. 375 cod. proc. civ.;
che si rende quindi necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, perchè il ricorso venga sottoposto a nuovo esame preliminare.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010