LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisato – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, presso lo studio dell’Avv. MILETO Salvatore, dal quale
è rappresentato e difeso per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma n. 40444/05, depositata il 4 ottobre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che si
è riportato alle conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 4 ottobre 2005, il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione proposta da P.S. avverso la cartella esattoriale per il pagamento di una sanzione amministrativa relativa ad una violazione del codice della strada accertata nell’anno 2000 dalla polizia municipale del Comune di Roma.
Il Giudice di pace rilevava che dalla documentazione prodotta dall’amministrazione emergeva la ritualità della notificazione del verbale, effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., a mezzo deposito alla casa comunale e invio di avviso raccomandato. Il ricorso doveva quindi essere rigettato, in quanto si trattava di opposizione avverso cartella esattoriale, impugnabile solo per difetto di notificazione del verbale, nella specie insussistente.
Per la cassazione di questo provvedimento ricorre P.S. sulla base di un unico motivo; l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 201 C.d.S., nonchè vizio di motivazione omessa e insufficiente.
Nel caso di specie, rileva il ricorrente, la notificazione del verbale in relazione al quale è stata poi emessa la cartella esattoriale oggetto di impugnazione, era chiaramente illegittima, perchè non risultavano rispettate, da parte dell’ufficiale notificatore, le formalità prescritte dall’art. 140 cod. proc. civ., e in particolare non risultava alcun tentativo di notificazione alle altre persone indicate dall’art. 139 cod. proc. civ., nè alcuna attestazione di un loro rifiuto al riguardo; inoltre, non risultava che fosse stato affisso alla porta d’ingresso dell’abitazione, o immesso nella cassetta della corrispondenza, l’avviso di deposito presso la casa comunale, nè che fosse stata effettuata la prescritta raccomandata con avviso di ricevimento a seguito del compimento delle operazioni di notificazione con il deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale.
In sostanza, non essendo intervenuta una valida notificazione del verbale, il Giudice di pace avrebbe dovuto accogliere la proposta opposizione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come affermato da questa Corte, in tema di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio nelle forme di cui all’art. 140 cod. proc. civ., l’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte deve risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell’organo notificatore, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 c.p.c., in concreto adottata. La nullità della notificazione per omessa attestazione dell’esecuzione degli adempimenti prodromi ci non può essere sanata da una successiva attestazione dell’ufficiale procedente che confermi di averli eseguiti (Cass., n. 14890 del 2000).
Il procedimento notificatorio nei confronti del destinatario nei casi disciplinati dall’art. 140 cod. proc. civ., in particolare, prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento) (Cass., S.U., n. 458 del 2005). Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degli adempimenti stabiliti dal citato art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell’avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità costituita dalla notizia dell’avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno (formalità, peraltro, che non necessariamente presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all’originale dell’atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l’avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità della notificazione, comunque sanabile con la costituzione dell’intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass., n. 14817 del 2005; Cass., n. 11137 del 2006).
Nel caso di specie, avendo l’opponente dedotto la mancanza della previa notifica dei verbali di accertamento, incombeva all’amministrazione di fornire la prova che detta notificazione era avvenuta. E una simile prova non può ritenersi sia stata fornita, posto che il Giudice di pace si è limitato a dare atto della effettuazione della comunicazione al destinatario dell’avviso di deposito, ma non anche della consegna al destinatario di detto avviso. In tale situazione, la decisione del Giudice di pace, di rigetto della opposizione avverso la cartella esattoriale, si pone in contrasto con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il rimedio dell’opposizione alla cartella è ammissibile non solo per vizi propri della cartella, bensì anche per vizi precedenti, quando non siano stati notificati i verbali su cui la cartella si fonda, si da consentire l’esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante, perchè, alla luce degli indicati principi in tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., verifichi se, prima della emissione della cartella esattoriale, il verbale sia stato o meno validamente notificato all’opponente.
Al Giudice di rinvio è demandato altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010