LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;
– ricorrenti –
contro
B.M., BA.MI. e D.R., quali eredi di B.R., C.F., C.G. e L.G., quali eredi di C.M., C.R.R., F.A., I.G., N.M., S.M., SG.MA., S.
F., tutti domiciliati a Roma;
– intimati –
avverso la sentenza n. 32/03/05 della Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione n. 03 in data 18/03/2005, depositata il 15 aprile 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti, messi notificatori, ricorrevano avverso il silenzio rifiuto, opposto dall’Amministrazione, alla domanda sottesa a conseguire il rimborso dell’IRPEF, pagata in relazione all’erogazione ricevuta per l’attività di notificazione negli anni dal 1991 al 1995.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata.
Con ricorso notificato il 31 maggio 2006, l’Agenzia Entrate ed il Ministero hanno chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.
Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.
Con istanza 09.07.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia ed il Ministero censurano l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 commi 1 e 4, (T.U.I.R.), nonchè per contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;
Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;
Considerato che l’impugnazione del Ministero è a ritenersi inammissibile, non essendo stato parte nel giudizio di appello, cui ha partecipato solo l’Agenzia delle Entrate, ed essendo stato il ricorso notificato il 31.05.2006, quindi, dopo la data dell’1.01.2001, a decorrere dalla quale l’Agenzia delle Entrate è subentrata al Ministero in tutte le posizioni attive e passive;
Considerato che i Giudici di secondo grado, richiamando il disposto della L. n. 202 del 1991, art. 4 – che qualifica espressamente “rimborso spese” l’erogazione dovuta per ogni notificazione -, hanno rigettato l’appello dell’Ufficio, opinando trattarsi di somme (L. 3.000 per ciascun atto) corrisposte a titolo di rimborso per le spese sopportate in occasione di ciascuna notifica e corrispondenti, secondo una valutazione del legislatore, a quelle indispensabili per l’espletamento dei concreti adempimenti (spese viaggio, postali, cancelleria, etc.) necessari per il corretto svolgimento dell’attività, cui non tornava, quindi, applicabile il diverso principio invocato dall’Agenzia, in quanto affermato con riferimento alla diversa fattispecie dell’indennità di trasferta;
Considerato che a fronte di tale ratio della decisione impugnata la ricorrente Agenzia, si è limitata a riproporre la tesi della integrale imponibilità delle erogazioni in questione, sulla base della generale previsione dell’art. 48 del cit. T.U.I.R., e della originaria previsione della L. n. 165 del 1982, art. 3;
Considerato che le doglianze risultano formulate genericamente, giacche l’Agenzia non ha svolto considerazioni critiche sottese ad incrinare il tessuto argomentativo della impugnata decisione, basato, essenzialmente sulla speciale previsione del disposto della norma introdotta dall’art. 4 citato, che ha espressamente qualificato “rimborso spese” l’erogazione in questione;
Considerato, in vero, che le prospettate doglianze, avuto riguardo alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza, appaiono formulate in violazione del principio di autosufficienza, per mancanza di riferibilità e specificità (Cass. n. 6225/2005, n. 5148/2003);
Considerato, infatti, che il ricorrente per cassazione “deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo” (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002);
Considerato che il ricorso va, dunque, rigettato, per inammissibilità dei motivi, e che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’impugnazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso dell’Agenzia Entrate.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010