LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
N.B., residente a *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 96.05.04 della Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione n. 05 in data 06/12/2004, depositata l’11 aprile 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, impugnava in sede giurisdizionale l’avviso con cui il competente ufficio finanziario, rettificava la dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 1995 e relativa al 1994, recuperando a tassazione una plusvalenza.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva, parzialmente, il ricorso, mentre la CTR, pronunciando sugli appelli, proposti tanto dal contribuente quanto dall’Agenzia Entrate, accoglieva il primo e rigettava il secondo.
Con ricorso notificato il 29-05/05-06/2006, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.
L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
Con istanza 13.07.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia censura l’impugnata decisione per omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia;
Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;
Considerato che l’impugnazione è a ritenersi ammissibile, giusto principio affermato dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 14294/2007;
Considerato che la questione posta dal ricorso va esaminata e decisa, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, “denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999);
Considerato che la decisione impugnata, non appare in linea con i principi fissati dalle richiamate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con motivazione lapidaria ed incongrua, di mero rinvio ad altra decisione e ciò, malgrado specifica contestazione sul punto con apposita censura formulata nell’atto di appello (pag. 3 e seg.ti), senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni diritto e, quindi, non consentendo l’individuazione dell’iter decisionale.
Ritenuto che, in base a tali motivi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e, quindi, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio perchè proceda al riesame e decida, nel merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010