Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1785 del 27/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.L., residente a *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 98 della Commissione Tributaria Regionale di Genova – Sezione n. 17 in data 24/11/2005, depositata il 29 dicembre 2005.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente, impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto, formatosi sulle domanda avanzate al fine di ottenere il rimborso della maggiore IRPEF, versata per gli anni dal 1995 al 1998, in relazione ad unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico ex L. n. 1089 del 1939.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Genova, accoglieva il ricorso, giusta decisione che veniva confermata in appello dalla CTR. Con ricorso notificato il 10-12-17-19 febbraio 2007, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

Con istanza 15.01.2008, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e art. 2969 cod. civ.;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Ritenuto che costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale, sia quello secondo cui la questione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme indebitamente versate, – essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti, – è rilevabile d’ufficio in appello, ed anche in sede di legittimità, salvo il giudicato o l’esigenza di accertamenti di fatto (Cass. n. 9952/2003, n. 10591/2002, n. 9940/2000, n. 13221/2004), sia pure quell’altro per cui il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data dei versamenti, e ciò anche per quelli eseguiti in acconto, nel caso in cui, al momento del versamento gli stessi non fossero dovuti (Cass. n. 1198/2005, n. 3084/2004, n. 9885/2003);

Considerato che la decisione impugnata – che ha rigettato, per tardività, l’eccezione di decadenza formulata dall’Agenzia in appello – fa malgoverno di tali principi e, va, pertanto, cassata;

Considerato, altresì, che per l’effetto, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, perchè proceda al riesame, accertando, in relazione al dato fattuale che la domanda di rimborso è stata presentata il 05 giugno 2000, per quali versamenti a tale data era già maturato il termine decadenziale, e quindi, – adeguandosi ai richiamati principi ed a quegli altri applicabili, pronunci nel merito, ed anche sulle spese, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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