LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17342-2005 proposto da:
DITTA M.U. ***** in persona dell’omonimo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.G.;
– intimato –
sul ricorso 23834-2005 proposto da:
L.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 8, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANCIAPRIMA SILVESTRO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente –
contro
M.U.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 294/2005 del TRIBUNALE di TERAMO, emessa il 15/3/2005, depositata il 22/03/2005, R.G.N. 1921/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2009 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo L.G. chiedeva al giudice di pace di Teramo di ingiungere ad M.U. di pagare, in suo favore, la somma di Euro 1.331,17 per prestazioni professionali.
Nei confronti del decreto così concesso proponeva opposizione il M. contestando, sia la competenza territoriale del giudice adito, sia la fondatezza della domanda.
Si costituiva l’opposto che contestava i motivi di opposizione.
Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva, rigettava l’eccezione di incompetenza proposta; quindi, con sentenza del 5.4.2004, rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Ad eguale conclusione perveniva il tribunale che, con sentenza del 22.3.2005, rigettava l’appello proposto dal M..
Ha proposto ricorso principale per cassazione affidato a cinque motivi il M. quale titolare della omonima ditta individuale.
Resiste con controricorso il L. che ha, anche, proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale condizionato vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Ricorso principale.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione delle norme sulla competenza in relazione al combinato disposto dell’art. 1182 c.c., comma 4e art.18 c.p.c., comma 1(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2).
Il motivo non è fondato.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione – come nella specie – al convenuto incombe l’onere di contestare nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado – che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo va individuato nell’atto introduttivo del procedimento stesso la competenza per territorio del giudice, con espresso riferimento a ciascuno dei diversi criteri di collegamento previsti dagli artt.18e20 c.p.c., con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui ometta o ritardi tale specifica contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito, con esclusione anche di ogni accertamento di ufficio circa altri motivi di incompetenza territoriale, oltre quello che sia stato tempestivamente eccepito dalla parte (v. ancheCass. 22.11.2007 n. 24277).
Nella specie – come rilevato dal giudice di merito – l’opponente, nel giudizio di primo grado, “si era limitato a contestare esplicitamente la competenza per territorio del giudice adito solo con riferimento ai criteri del foro delle persone fisiche ed a quello alternativo e concorrente del luogo di esecuzione della dedotta obbligazione, ma nulla in concreto ha dedotto ed eccepito in ordine al cd. forum contractus, ragion per cui, per quanto sopra detto, la questione di competenza si ha, in pratica, come non proposta e la competenza per territorio, già per tale solo motivo non può radicarsi che presso il Giudice di Pace di Teramo”.
La mancata contestazione di tutti i diversi criteri di collegamento previsti dagli artt.18e20 c.p.c.rende corretta la decisione adottata dal giudice di merito che non ha, perciò in alcun modo, violato le norme richiamate dal ricorrente nel motivo.
Con il secondo motivo denuncia la violazione delle norme sulla competenza in relazione al combinato disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 2e art.631 c.p.c., comma 3(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2).
Il motivo non è fondato.
Era, infatti, il ricorrente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, a dovere eventualmente eccepire, anche con riferimento all’art. 637 c.p.c., comma 3l’incompetenza del giudice adito.
Nessuna rilevanza, invece, assume la circostanza che un tale rilievo sia stato proposto, in sede di impugnazione, dall’appellato il quale ha soltanto proposto un ulteriore profilo di esame della questione relativa alla competenza, senza proporre alcuna domanda nuova.
La circostanza ha formato – sotto altro aspetto – oggetto di esame, da parte del giudice dell’impugnazione, che, però, ha affrontato la questione della mancata contestazione dell’eccezione di incompetenza territoriale, anche sotto il profilo dell’art. 637 c.p.c.soltanto ad abundantiam, rispetto alla motivazione adottata per rigettare il motivo di impugnazione relativo all’incompetenza territoriale del giudice adito; senza alcuna influenza, quindi, sulla decisione adottata.
Quanto all’ulteriore profilo dell’asserito difetto di prova della iscrizione del resistente all’albo degli avvocati di Teramo, trattasi di profilo che non può neppure essere esaminato perchè per la prima volta proposto in questa sede.
Con il terzo motivo denuncia la nullità del decreto ingiuntivo opposto (art. 360 c.p.c., n. 4).
Il motivo non è fondato.
La questione relativa alla supposta, mancata costituzione in mora dell’intimato anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed alla sua notificazione è stata puntualmente trattata dal giudice di merito che ha esattamente individuato – e correttamente motivato – gli atti di costituzione in mora antecedenti, nelle lettere in data *****, regolarmente ricevute, ed in quella successiva del *****, ricevuta dal M. il *****, tutte prodotte in giudizio.
Tali documenti costituivano le richieste di pagamento, con la specifica indicazione di tutte le voci che costituivano la prestazione professionale della quale era stato richiesto l’adempimento; concretizzavano, pertanto, gli atti di messa in mora anteriori al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
I rilievi del ricorrente, pertanto, non possono essere seguiti.
Con il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2956 c.c., comma 1, n. 2eart. 2959 c.c.(art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Il motivo non è fondato.
La prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione e presuppone il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Gli unici mezzi idonei a paralizzare tale presunzione di pagamento sono, quanto alla posizione del debitore opponente la prescrizione presuntiva, l’ammissione di non avere estinto l’obbligazione; quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all’estinzione del debito (v. ancheCass. 15.5.2007 n. 11195).
Nella specie, l’eccezione, da un lato, è stata – come rilevato dal giudice di merito – tardivamente proposta (nelle note autorizzate depositate), trattandosi di giudizio davanti al giudice di pace.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, infatti, non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione; dopo la prima udienza non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi.
Ai sensi dell’art. 320 c.p.c., comma 3, dopo tale udienza, è, quindi, preclusa alla parte di proporre, per la prima volta, l’eccezione di prescrizione presuntiva (v. ancheCass. 29.1.2003 n. 1287).
Dall’altro lato, vai la pena di rilevare che, in ogni caso, l’eccezione sarebbe stata destituita di fondamento, ai sensi dell’art. 2959 c.c., posto che – come ha anche rilevato il giudice del merito – il M., che ha opposto la prescrizione presuntiva, non ha, comunque, ammesso in giudizio che l’obbligazione di pagamento in favore del L. fosse estinta, avendo, viceversa, sostenuto di nulla dovere al professionista oltre l’importo già corrisposto (v. ancheCass. 22.10.2007 n. 22081).
Con il quinto motivo denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza circa il merito e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.(art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, sotto l’apparente vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel giudizio di merito – che, peraltro, non sono neppure indicati e riprodotti nel motivo, con la sua conseguente inammissibilità già solo per questa ragione, perchè in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – in realtà propone una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella adottata in sentenza, introducendo nuovamente questioni di merito, il cui esame compete esclusivamente al giudice di merito e non può formare oggetto di ricorso per cassazione se, come nella specie, la motivazione adottata è corretta, congruamente motivata e priva di errori logici e/o giuridici (v. ancheCass. 14.6.2007 n. 13954;Cass. 30.3.2007 n. 7972).
Ricorso incidentale condizionato.
Con due motivi il ricorrente incidentale condizionato denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c.ed omessa motivazione.
Il rigetto del ricorso principale determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato che va, quindi, dichiarato assorbito.
Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato; quello incidentale condizionato va dichiarato assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente principale.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 23 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010