LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisato – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI LIVORNO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 4562/06, depositata il 28 novembre 2006;
Udita. la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso conformemente alla relazione.
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ., il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Prefettura di Livorno avverso la sentenza del Giudice di pace di Cecina, depositata il 29 marzo 2006, che aveva accolto l’opposizione di C.M. all’ordinanza – ingiunzione del Prefetto di Livorno in data 9 gennaio 2004;
che, ad avviso del Tribunale, poichè il D.Lgs. n. 40 del 2006, ha introdotto l’appellabilità delle sentenze emesse nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, ma non ha stabilito alcunchè in ordine alla disciplina applicabile per il giudizio di appello, doveva trovare applicazione la disciplina speciale contenuta nella L. n. 639 del 1981, ivi compresa la previsione del termine di trenta giorni per la proposizione del gravame;
che, conseguentemente, nel caso di specie, posto che la sentenza del Giudice di pace era stata “estratta in copia conforme all’originale” il 29 marzo 2006, mentre l’appello era stato introdotto con citazione del 24 agosto 2006, l’indicato termine era stato ampiamente superato;
che, per la cassazione di questo provvedimento, la Prefettura di Livorno ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo che l’intimata non ha resistito con controricorso;
che, con l’unico motivo di ricorso, la Prefettura denunzia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, e art. 23, comma 1, nonchè vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile l’appello in guanto proposto tardivamente, e cioè oltre il termine di trenta giorni previsto per la introduzione del giudizio di primo grado, senza considerare che la sentenza del Giudice di Pace non era stata notificata, e che quindi trovava applicazione nel caso di specie il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;
che l’amministrazione ricorrente formula, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il seguente quesito di diritto: “la decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza del Giudice di Pace con il termine breve può decorrere da un’attività materiale (estrazione della sentenza) o è necessaria la notifica della sentenza per farlo decorrere, stante che la inammissibilità dell’appello non può essere dichiarata senza indicazione di norme della L. n. 689/81 o del codice di rito?”; che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 19 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) rilevato che il motivo è manifestamente fondato, in quanto, premessa l’applicabilità al giudizio di appello avverso le sentenze in materia di opposizione a sanzione amministrativa delle ordinarie disposizioni dettate dal codice di rito in materia di impugnazione e di appello e, specificamente, quanto ai termini, degli artt. 325 e 327 c.p.c., nel caso di specie, in mancanza di notifica della sentenza di primo grado, l’atto di appello doveva ritenersi tempestivo, essendo sottoposto al termine lungo stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ.”;
che il Collegio condivide le conclusioni del consigliere delegato, rilevando che nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito come in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti emessi all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si applichi il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nel caso in cui la sentenza o il provvedimento conclusivo del procedimento non sia stato notificato alla parte (Cass., n. 4362 del 2003);
che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, il quale procederà a nuovo esame dell’appello proposto dalla Prefettura di Livorno, da ritenersi ammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: “Ai fini della individuazione del termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace nel procedimento della L. n. 689 del 1931, ex artt. 22 e 23, ove la sentenza stessa non sia stata notificata dalla controparte, trova applicazione il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.”;
che al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010