LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisato – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.B., rappresentato e difeso da sè medesimo e, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Romolo Cipriani, presso il cui studio in Roma, Viale Medaglie d’oro n. 157, è
elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI Genova, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Recco n. 309/07, depositata il 19 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso in senso conforme alla relazione.
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 19 dicembre 2007, il Giudice di pace di Recco ha rigettato l’opposizione proposta da C.B. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 10 agosto 2006 dalla Prefettura di Genova, con la quale gli era stato ordinato il pagamento della somma di Euro 730,99 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9;
che, per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso C.B. sulla base di tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, la Prefettura di Genova;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 19 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) ritenuto che avverso il provvedimento impugnato è esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella fattispecie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata dopo il 2 marzo 2006, la nuova disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 – giusta la disciplina transitoria posta dall’art. 27, u.c. – che, abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che prevedeva la diretta ricorribitità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso detti provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 cod. proc. civ.); ritiene il ricorso inammissibile”;
che il Collegio condivide la proposta di decisione del consigliere delegato, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010