LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.B., elett.te dom.to in Roma, alla via Sora n. 47, presso lo studio dell’avv. R.S., dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 798/2007/40 depositata il 31/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.B. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Latina n. 184/2/2005 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** Iva + Irpef + Irap. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 la CTR avrebbe erroneamente affermato la inammissibilita’ dell’appello in quanto, nella specie, sarebbero state proposte eccezioni rilevabili di ufficio o questioni di interpretazione e di applicazione della legge.
La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto e’ generico nonche’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso.
Ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010