Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.186 del 11/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20318-2008 proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.V., M.G., O.G., C.

A., F.A., F.S., C.M., F.A., R.G.B., S.F., C.N., CE.AT., G.D., T.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, che li rappresenta e difende, giusta deleghe a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8045/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 16/11/06, depositata il 27/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2009 dal Presidente e Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito l’Avvocato D’Amico Attilio, (delega avvocato Giovanni Pasquale Mosca), difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza (definitiva) n. 8045/2006 depositata il 27-7-2007, espletata c.t.u., ha condannato l’IPOST al pagamento, in favore dei dipendenti postali T.V. e litisconsorti, di somme varie, per ciascuno di essi indicate, a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi sulla buonuscita corrisposta in ritardo.

Avverso questa decisione l’IPOST ricorre per cassazione con due motivi.

Alcuni dei lavoratori, come indicati in epigrafe, resistono con controricorso. Gli altri, anch’essi indicati in epigrafe, non si sono costituiti.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso l’IPOST critica l’impugnata sentenza per non avere chiarito se le somme corrisposte fossero al lordo o al netto delle ritenute fiscali. Infatti, qualora fosse state accertate “da parte della c.t.u. una differenza di importo rispetto ad una somma corrisposta già al netto dell’imposte, l’unica conclusione compatibile con le norme in epigrafe D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, comma 1 (ora art. 73, comma 1) e art. 48 (ora art. 51) del D.Lgs. n. 917 del 1986 era che l’Ipost avesse corrisposto tutto quanto dovuto e che la differenza non fosse che l’ammontare della imposte stessa”.

I suddetti motivi sono inammissibili.

Come risulta dalla sentenza impugnata, i ricorrenti avevano lamentato che l’IPOST avesse corrisposto gli interessi computandoli con decorrenza non dal 91 giorno successivo a quello del collocamento a riposo ma dal 91 giorno successivo a quello in cui l’IPOST aveva ricevuto la documentazione occorrente per la liquidazione. Altra questione aveva riguardato la rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte tardivamente, che la Corte d’appello aveva riconosciuto con sentenza non definitiva n. 4134/2004. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi è stato poi compiuto per mezzo di c.t.u. espletata nell’ulteriore corso del giudizio.

Dalla sentenza impugnata non risulta che l’IPOST abbia controdedotto alla c.t.u.; neppure risulta che abbia posto la questione del pagamento della buonuscita al netto o al lordo. Pertanto, quella posta con l’odierno ricorso si configura come questione nuova, inammissibile in questa sede, perchè coinvolgente un accertamento di fatto (Cass. n, 12025/2000).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

L’onere delle spese, in favore delle parti costituite, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Istituto ricorrente alle spese, in 30,00 esborsi e in Euro 3.000,00 (tremila) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA, in favore delle parti costituite.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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