LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21066-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’Area Legale Territoriale di Roma, rappresentata e difesa dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato CASTALDI ITALO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANGIA GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 935/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del 13/05/08, depositata il 19/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2009 dal Presidente e Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 935/2008 del 13-5-2008 pubblicata il 19-5-2008 che, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Poste al pagamento, in favore di M.A., quadro di ***** livello addetto alla formazione del personale, dei compensi per il lavoro straordinario svolto da *****.
M.A. resiste con controricorso.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.
Poste Italiane ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in riferimento agli artt. 12, 68, 69 del CCNL del 26 novembre 1994. La ricorrente deduce che il CCNL ha previsto per i quadri una prestazione di lavoro flessibile e modulata in relazione alle esigenze di servizio, mentre le pretese ore di lavoro straordinario prestato avrebbero riguardato, secondo il giudizio dello stesso lavoratore, attività meramente manuali.
il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 30 CCNL del 26 novembre 1994, nonchè dell’art. 2697 c.c.. Si afferma che lo straordinario può essere legittimamente espletato solo se preventivamente autorizzato dal superiore gerarchico, il che nella specie non era avvenuto neppure tacitamente.
La società ricorrente non ha prodotto il CCNL sul quale si fondano le sue censure (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo sostituito dal D.Lgs n. 40 del 2006, art. 7). Infatti, il ricorso reca in calce l’elencazione degli atti e dei documenti prodotti, ma tra essi non risulta il CCNL in questione.
Nè rileva che il CCNL si trovasse tra gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo di parte depositato con il ricorso.
Innanzitutto, ai fini di un rituale deposito, occorre che nel ricorso si faccia menzione del documento che si intende produrre, in modo che ne sia data conoscenza alla controparte. In secondo luogo, va considerato che il deposito di un documento avviene con la consegna al cancelliere, che ne fornisce l’attestazione. Se esso si trovi nel fascicolo di merito, perchè il ricorrente non ha formato un apposito fascicolo per il giudizio di cassazione, è necessario che venga precisata tale collocazione, perchè solo in tal modo si realizza il “deposito” dello specifico documento; con l’ulteriore corollario che deve essere indicata l’esatta collocazione nel fascicolo di merito in modo che ne sia reso agevole il reperimento attraverso la sicura sua individuazione, giacchè non può farsi carico alla Corte di ricercarlo tra gli atti e i documenti che costituiscono di norma il contenuto del fascicolo di merito. Nella specie, del deposito del CCNL non vi è traccia nel ricorso, nè risulta che sia stato consegnato alla cancelleria autonomamente o con la indicazione della sede in cui era rinvenibile.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la società ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010