Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.189 del 11/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22679-2008 proposto da:

M.E.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio degli avvocati PALUMBO FRANCESCO e ABATE ADRIANO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA già Ferrovie dello Stato SpA –

Società di Trasporti e Servizi così mutata la precedente denominazione, in persona dell’Institore, Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1519/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 16.2.06, depositata il 22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2009 dal Presidente e Relatore Dott. BRUNO BATTTMIELLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Nicolò Schittone (per delega avv. Gerardo Vesci) che si riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1519/2006 depositata il 22 ottobre 2007 ha ritenuto prescritto il diritto di M.E. C. alla rivalutazione, L. n. 426 del 1982, ex art. 4 del beneficio di L. 800, non essendo intervenuti efficaci atti interruttivi, in quanto “non vi è alcuna prova, nè si può in alcun modo presumere, data la distanza tra le lettere in atti e della cui ricezione non vi è prova certa, e il deposito del ricorso, che l’avv. Francesco Palumbo, difensore dell’odierno appellante, avesse ricevuto un mandato da quest’ultimo, almeno informa verbale”.

Avverso questa decisione M.E.C. ricorre per cassazione.

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata l’issata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

R.F.I. spa ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il M. critica l’impugnata sentenza per non aver considerato che le lettere interruttive della prescrizione erano state inviate con raccomandata, sicchè era da presumere che fossero giunte al destinatario. Inoltre, la prova dell’esistenza del mandato ben poteva trarsi dalla circostanza che mandatario risultava l’avvocato difensore della parte in giudizio; nè era dato comprendere perchè la distanza di tempo tra la spedizione delle lettere e la notifica dell’atto introduttivo del giudizio potesse inficiare tale presunzione.

Il motivo è manifestamente fondato.

Circa la ricezione delle lettere da parte delle Ferrovie, la sentenza impugnata non spiega quali fossero state le modalità di invio e quali elementi difettassero per il raggiungimento della prova, tanto più che dalla medesima sentenza non risultano sollevate eccezioni da parte dalla società.

Se è vero che il mandato per la costituzione in mora non richiede la forma scritta – e non è contestato che, nella specie, il rappresentante abbia speso tale sua qualità – risulta insufficiente la motivazione con la quale la Corte di merito ha escluso che la qualità di difensore potesse far presumere il conferimento del mandato, in base al solo rilievo che tra le lettere e il ricorso giudiziale vi fosse una “distanza”. Tra l’altro, non si citano il numero e le date di queste lettere, nè si precisa quale intervallo di tempo intercorresse tra la prima e le successive lettere e tra l’ultima e il ricorso introduttivo.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla stessa Corte d’appello di Roma in diversa composizione, alla quale si rimette anche il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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