LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24260-2008 proposto da:
L.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. LEPERINO ETTORE, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già Ferrovie dello Stato – Società
di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona dell’Institore, Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1904/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 6.3.07, depositata il 11/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2009 dal Presidente e Relatore Dott. BRUNO EATTIMIELLO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.P.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1904/2007 del 6-5-2007 pubblicata il 11 ottobre 2007 che, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda da lui proposta contro Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva per n. 18 giorni di ferie non godute nell’anno 1995, prima che nel maggio dello stesso anno fosse collocato in quiescenza per prepensionamento.
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. resiste con controricorso.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 1355 c.c..
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2109 c.c..
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 CCNL 18-7-1990, come modificato dal punto 4.14 del CCNL 18-11-1994 per i dipendenti FS. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 52 CCNL 18-7-1990 come modificato dal punto 4.14 del CCNT. 18-11-1994.
Il ricorrente sostiene che una corretta interpretazione dell’art. 52 CCNL 1990 come modificato dal punto 4.14 CCNL 1994 impone di ritenere che il ferroviere statale che cessi dal servizio nel corso dell’anno ha diritto all’intero periodo annuale di ferie e non solo a quello rapportato ai mesi lavorati, tranne il caso, nella specie non ricorrente, che il mancato godimento delle ferie sia imputabile a motivi dipendenti dalla volontà del lavoratore.
La società ricorrente non ha prodotto i contratti collettivi del 1990 e del 1994 sui quali si fondano le sue censure (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo sostituito dal D.Lgs n. 40 del 2006, art. 7). Infatti, il ricorso reca in calce l’elencazione degli atti e dei documenti prodotti, ma tra essi non risultano i contratti collettivi in questione.
Nè rileva che detti documenti si trovassero tra gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo di parte depositato con il ricorso.
Innanzitutto, ai fini di un rituale deposito, occorre che nel ricorso si faccia menzione del documento che si intende produrre, in modo che ne sia data conoscenza alla controparte. In secondo luogo, va considerato che il deposito di un documento avviene con la consegna al cancelliere, che ne fornisce l’attestazione. Se esso si trovi nel fascicolo di merito, perchè il ricorrente non ha formato un apposito fascicolo per il giudizio di cassazione, è necessario che venga precisata tale collocazione, perchè solo in tal modo si realizza il “deposito” dello specifico documento; con l’ulteriore corollario che deve essere indicata l’esatta collocazione nel fascicolo di merito, in modo che ne sia reso agevole il reperimento attraverso la sicura sua individuazione, giacchè non può farsi carico alla Corte di ricercarlo tra gli atti e i documenti clic costituiscono di norma il contenuto del fascicolo di merito. Nella specie, del deposito dei due contratti collettivi non vi è traccia nel ricorso, nè risulta che siano stati consegnati alla cancelleria autonomamente o con la indicazione della sede in cui erano rinvenibili.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente alle spese, in esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009 Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010