LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25722-2008 proposto da:
C.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio degli avvocati BUZZI ALBERTO e PELLICCIONI PATRIZIA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già Ferrovie dello Stato – Società
di Trasporti e Servizi) così mutata la precedente denominazione sociale, in persona dell’Institore, Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo Studio Legale GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avv. VESCI GERARDO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5229/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 27.6.07, depositata il 06/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2009 dal Presidente e Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Nicolo Schittone (per delega avv. Gerardo Vesci) che deposita atto di rinuncia con accettazione.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.M.A. è stato licenziato da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in esito ad una procedura di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ai sensi della L. n. 223 del 1991.
La domanda di risarcimento danni, fondata sulla illegittimità del licenziamento, e stata rigettata dal Tribunale del lavoro di Roma, con pronuncia confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 5229/2007 depositata il 6.11.2007. Entrambi gli organi giudicanti hanno affermato che la illegittimità del recesso datoriale, premessa necessaria per l’esame della domanda risarcitoria, non poteva essere conosciuta dal giudice perchè il licenziamento non era stato impugnato nei termini.
Avverso questa decisione C.M.A. ricorre per cassazione.
R.F.I. s.p.a. resiste con controricorso.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.
Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente, richiamando una risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 817/1985, n. 5532/1987, n. 1757/1999), afferma che egli aveva esercitato l’ordinaria azione risarcitoria per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., la quale non è sottoposta alla condizione della impugnativa del licenziamento prevista dal la L. n. 300 del 1970, art. 18.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da lui stesso e dai suoi difensori. Detto atto di rinuncia è stato notificato a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. presso il suo difensore in data 29 settembre 2009.
Il ricorso va pertanto dichiarato estinto.
Stimasi di giustizia compensare le spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Compensa te spese.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010