LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26200-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del Responsabile della Direzione Affari Legali di Poste Italiane S.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MAROCCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVAGNONI FABRIZIO, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 8009/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 26/03/07, depositato il 30/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2009 dal Presidente e Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto presidenziale n. 8009/2007 del 26 marzo 2007 depositato il 30 marzo 2007, la sezione Lavoro di questa Corte – Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili – pronunciando ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (nuovo testo) nella causa iscritta a R.G. n. 17123/06, vertente tra Poste italiane s.p.a.
(ricorrente) e B.Y. e C.R. (intimati) avverso sentenza della Corte d’appello di Firenze, ha dichiarato estinto il processo “visto l’atto di rinuncia della ricorrente con l’allegato verbale di conciliazione in sede sindacale (in particolare, punti 2 e 4)”.
Avverso questa decisione Poste Italiane s.p.a., ricorre, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., per correzione di errore materiale, con atto notificato a C.R. il 31 ottobre 2008.
Resiste con controricorso C.R..
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.
Poste Italiane ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente lamenta che l’estinzione del giudizio sia stata dichiarata con riguardo ad entrambi i soggetti intimati, sebbene la rinuncia fosse indirizzata nei confronti soltanto di B.Y., che aveva sottoscritto con Poste verbale di conciliazione in sede sindacale, con esclusione – quindi – di C.R., il quale non aveva sottoscritto alcun verbale di conciliazione e per il quale non era stato notificato e depositato alcun atto di rinuncia al giudizio di cassazione.
Il ricorso non può essere accolto.
Al riguardo si osserva che il rimedio processuale utilizzato da Poste non sembra ammissibile, trattandosi, nella specie, non di errore materiale, ma di errore di fatto, per il quale il codice di rito appresta il diverso strumento del ricorso per revocazione, il quale è però sottoposto a precisi limiti temporali (Cass. n. 657/2003, n. 14799/2004, n. 21718/2006).
Nella specie, il decreto presidenziale di estinzione del giudizio è stato depositato il 30 marzo 2007, mentre il ricorso in esame e stato notificato il 31 ottobre 2008, quindi oltre il termine annuale previsto dall’art. 391 bis c.p.c., comma 1.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorario, oltre a spese generali, IVA E CPA. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010