LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18438-2008 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che la rappresenta e di fende unitamente all’avvocato PRUNEDDU GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 23/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del 30/01/08, depositata il 28/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
è presente il P. G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28 marzo 2008 la Corte di appello di Cagliari ha rigettato l’impugnazione proposta nei confronti dell’INPS da S.A., la quale si era doluta soltanto della liquidazione delle spese processuali effettuata dal Tribunale nel giudizio da lei instaurato, con esito vittorioso, per ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.
Il giudice del gravame ha affermato che il valore della causa va determinato ai sensi dell’art. 13 cod. proc. civ., comma 1 pari all’ammontare delle somme dovute per due anni, ed ha poi negato i diritti per la notifica ad un terzo soggetto, essendo le parti solo due.
Di questa sentenza l’assistibile ha richiesto la cassazione formulando due motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso.
Essendosi ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata ai difensori delle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 12 cod. proc. civ. unitamente a vizio di motivazione, e assume l’erroneità del criterio cui ha fatto riferimento il giudice di appello per liquidare le spese processuali, da individuare non in quello previsto dal denunciato art. 13 c.p.c., comma 1 per le prestazioni alimentari in misura pari alle somme dovute per due anni, ma nell’altro stabilito dall’ultima parte del successivo comma del medesimo articolo, cumulando le annualità della prestazione fino ad un massimo di dieci.
Il secondo motivo addebita alla sentenza impugnata l’erronea esclusione del diritto per le voci riguardanti l’attività relativa alla notificazione del ricorso all’altro soggetto citato in giudizio, compreso l’esame della relata: la sentenza non ha considerato che il ricorso deve, a norma della L. 24 novembre 2003, n. 426, art. 42 essere notificato anche alla Direzione Provinciale del Ministero.
I due motivi, per ciascuno dei quali è formulato il relativo quesito diritto, sono fondati.
Quanto al primo, il criterio utilizzato dal giudice del merito per determinare il valore della causa non è conforme a quello stabilito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte per le controversie in tema di pensione d’invalidità (v. sentenze 17 ottobre 2007 n. 21841, 23 febbraio 2007 n. 4258, 14 dicembre 2004 n. 23274, 15 aprile 2004 n. 7203), secondo cui al fine di stabilire gli onorari e i diritti) spettanti al difensore, occorre riferirsi al criterio dettato dall’art. 13 cod. proc. civ., comma 2 cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità della prestazione, allorchè sia in questione l’accertamento del relativo diritto, senza che a nulla rilevi quanto sostenuto dall’Istituto in controricorso circa la natura della prestazione, che qui è assistenziale e non previdenziale.
Infatti, ciò che è determinante non è il fondamento della prestazione, così come sostiene l’Istituto resistente laddove richiama il rapporto assicurativo per la pensione di invalidità, ma il fatto che la prestazione si concreta in una somma di denaro da corrispondere periodicamente ed è perciò del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia.
Quanto al secondo motivo, la necessità della notificazione della copia del ricorso introduttivo del giudizio anche alla Direzione provinciale dei servizi del Ministero dell’economia è nella legge (D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 1 convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326).
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, la quale si atterrà sia al principio di diritto secondo cui il valore di una causa in tema di indennità di accompagnamento, al fine di stabilire gli onorari e i diritti spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua della regola di cui all’art. 13 c.p.c., comma 2 per le controversie relative a rendite temporanee o vitalizie, e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, sia a quello della necessità della notificazione anche al Ministero dell’economia e delle finanze degli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati.
Il giudice di rinvio procederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010