LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13357-2005 proposto da:
B.A., E.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE C. SABATINI 150, presso lo studio dell’avvocato FALATO ANNIBALE, rappresentati e difesi dall’avvocato ESPOSITO LUIGI con delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
ASSITALIA SPA Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. impresa designata dal F.G.V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell’avvocato CIERI EDUARDO, che la rappresenta e difende con delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
N.S., AUTOSTRADE SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 185/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Terza Sezione Civile, emessa il 05/02/2003; depositata il 18/01/2005;
R.G.N. 1956/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2009 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;
udito l’Avvocato ESPOSITO LUIGI;
udito l’Avvocato CIERI EDUARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI DOMENICO che ha concluso per rigetto del ricorso.
Il Collegio:
PREMESSO IN FATTO
– Che M.G., con citazione dell’ottobre 1992, ha convenuto dinanzi al tribunale civile di Latina L.C. R. esponendo che, nel *****, era deceduta la propria consorte a seguito di complicanze sopravvenute nel dare alla luce la figlia, e chiedendo, per l’effetto, il risarcimento dei danni;
– che il giudizio penale precedentemente instauratosi a carico della convenuta (oltre che del ginecologo chiamato ad assistere al parto), nel quale egli si era costituito parte civile, si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dopo che il giudice di appello aveva ritenuto il decesso della moglie ascrivibile a colpa di entrambi gli imputati, rispettivamente nella misura del 60% quanto al ginecologo e del 40% quanto alla L. C., con sentenza confermata dalla Corte di legittimità, che, nel respingere il ricorso degli imputati, aveva altresì annullato le statuizioni civili della sentenza d’appello, essendo mancata in primo grado una condanna anche generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore della parte civile (la C. era stata, difatti, assolta in primo grado per insufficienza di prove, mentre il ginecologo aveva, in corso di giudizio, risarcito i danni in via transattiva);
– che il tribunale adito aveva accolto la domanda, confermando la statuizione del giudice penale quanto all’accertamento della colpa concorrente della convenuta nella misura del 40%;
– che la Corte d’appello di Roma, accogliendo in parte l’impugnazione della L.C., aveva viceversa ridotto tale percentuale al 10%, ritenendo non vincolante il giudicato penale in parte qua;
– che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tra gli altri, M.G., lamentando la violazione del giudicato penale da parte della Corte capitolina.
OSSERVA IN DIRITTO Ritiene questo collegio che la questione di diritto prospettata dal ricorrente – quella, cioè, dei rapporti tra giudicato penale di proscioglimento a seguito di declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato possa essere meritevole di più approfondita rimeditazione da parte delle sezioni unite di questa Corte.
Il principio affermato, tra le altre, da Cass. 14328/2000 – a mente del quale la sentenza dibattimentale del giudice penale di proscioglimento per una causa di estinzione, del reato ha effetto vincolante nell’ambito del giudizio civile di restituzione o di risarcimento dei danni, pur nella vigenza del nuovo codice di procedura penale (limitatamente alle parti che abbiano preso parte, o siano state in grado di prendere parte al processo e sempre che, a norma dell’art. 654 c.p.p., la legge civile non ponga limitazioni alla prova del la posizione soggettiva controversa) una volta constatato che il giudice penale abbia, sia pure ai soli fini di addivenire ad una pronunzia del tipo suindicato, proceduto ad un accertamento del fatto. Ma il vincolo in sede civile derivante dal giudicato penale concerne i fatti nella loro realtà oggettiva e fenomenica, mentre il giudice resta del tutte libero di valutare quei fatti, storicamente accertati nel giudizio penale, in via autonoma – appare, difatti, non del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte.
All’orientamento seguito dalla sentenza in esame (nonchè da Cass. 2 4 gennaio 1995, n. 810), parrebbe contrapporsi un diverso indirizzo, secondo cui, invece, poichè la sentenza dibattimentale di proscioglimento dell’imputato (nella specie, per amnistia) pur se anteriore all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non ha efficacia di giudicato (esterno) nel giudizio civile promosso per il risarcimento del danno, il giudice civile deve rivalutare il fatto, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti nel processo penale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti (in tale ultimo senso, Cass. 9 aprile 1997, n. 3084; 20 febbraio 1996, n. 1319; 17 gennaio 1996, n. 342 Cfr. anche Cass. 23 ottobre 1998, n. 10551).
Opina ancora, in argomento, Cass. 13 dicembre 1999, n. 13939, che l’art. 654 nuovo c.p.p. si applica anche ai provvedimenti anteriori all’entrata in vigore di esso per effetto del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 260, e pertanto la sentenza penale di proscioglimento, per prescrizione del reato, conseguente alle concesse attenuanti, può avere efficacia nel giudizio civile, nei confronti dell’imputato, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali accertati dal giudice penale, quando da essi dipenda il riconoscimento della posizione giuri dica soggettiva fatta valere in sede civile, purchè la legge civile non ponga limiti probatori (in tal senso, cfr. anche Cass. 18 aprile 1998, n. 3937; 22 giugno 1993, n. 6906).
Al primo Presidente va, pertanto, rimessa ogni valutazione circa l’opportunità di rimettere alle sezioni unite di questa Corte la complessa questione dei rapporti tra giudicato penale e processo civile quanto ai limiti applicativi, ed alla vincolatività del primo in seno al secondo, con particolare riguardo all’ipotesi della sentenza di proscioglimento dell’imputato – danneggiante per sopravennuta causa estintiva del reato, alla luce, da un canto, della più volte predicata autonomia dei criteri di valutazione degli elementi strutturali dell’illecito (segnatamente del nesso di causa) in sede civile, dall’altro, del principio dell’unità della funzione giurisdizionale, principio che ha trovato, di recente, conforto da parte dello stesso giudice delle leggi (oltre che dello stesso legislatore del 2009) in tema di traslatio iudicii.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle sezioni unite.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010