Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.205 del 11/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22385-2008 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RASPANTI RITA, giusta procura speciale per atto Notaio Carlo Federico Tuccari in Roma, del 29/10/08, rep. n. 76603, allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 79/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 17/01/08, depositata il 28/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza depositata il 28 febbraio 2008 la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta da A.O. avverso la decisione, con la quale il Tribunale di Sulmona aveva disatteso la domanda avanzata nei confronti dell’INAIL, per il riconoscimento della rendita per l’inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro, accaduto il *****, e lo ha condannato al pagamento in favore dell’Istituto delle spese del giudizio di gravame;

che l’infortunato ha proposto ricorso per la cassazione dell’indicata sentenza, lamentando l’erroneità della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, in violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., data l’inapplicabilità nella specie della modifica dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326;

ritenuto il ricorso manifestamente fondato, poichè, come già evidenziato nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la sentenza impugnata si è limitata ad applicare la nuova disciplina sulle spese in base alla citata disposizione, senza alcun riferimento alla manifesta infondatezza e temerarietà della lite, e malgrado il giudizio fosse stato instaurato con ricorso depositato il 18 febbraio 2003, in tal modo discostandosi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la suddetta innovazione in tema di disciplina delle spese nelle controversie previdenziali, non è applicabile ai giudizi di merito e a quello di cassazione introdotti anteriormente al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del predetto decreto legge (Cass. 8 marzo 2004 n. 4657, 30 marzo 2004 n. 6324, 11 agosto 2004 n. 15614, 1 giugno 2005 n. 11687);

che pertanto il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata, la causa va decisa nel merito affermando l’esonero dell’assicurato dal pagamento delle spese del giudizio di appello;

che l’Istituto, in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, le quali, liquidate come in dispositivo, sono distratte in favore dell’avv. G. Sante Assennato, per dichiarata anticipazione.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara il ricorrente A.O. esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di appello; condanna l’INAIL a pagare, in favore dell’ A. (le spese del giudizio di legittimità, liquidate per esborsi in Euro 30,00 e per onorari in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, i.v.a., e c.p.a., con attribuzione all’avv. G. Sante Assennato, per dichiarata anticipazione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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