LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26941-2008 proposto da:
D.C., ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 470/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
rilevato che il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso al ricorso notificato il 19 giugno 2008, con il quale D.C. ha richiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 febbraio 2005, resa fra le parti, ricorso che però non risulta depositato presso la Cancelleria di questa Corte, secondo quanto attestato dalla certificazione negativa in atti;
che l’onere per il ricorrente per cassazione di provvedere al deposito del ricorso entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro il quale è proposto, è previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità;
che pertanto, come già evidenziato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., condivisa dal Collegio, si deve concludere per l’improcedibilità del ricorso, restando tuttavia la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010