LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – rel. Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11608/2005 proposto da:
A.D.R. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato DE STEFANO MARIO A.R., che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
TESSITURA SPUGNA MARCOTEX SRL *****, B.M.
*****, P.B. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRANATA SERGIO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 638/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 1^
SEZIONE CIVILE, emessa il 9/2/2005, depositata il 05/03/2005, R.G.N. 2658/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/2010 dal Consigliere Dott. DI NANNI Luigi Francesco;
udito l’Avvocato MARIO A.R. DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A.D.R. e A.M., con atto di citazione del 28 aprile 2000, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Busto Arstizio la srl Tessitura Marcotex, B. M. e P.B. e ne hanno chiesto la condanna a restituire loro la soma di L. 191 milioni, assumendo di averla data a mutuo ai convenuti; subordinatamente ha proposto contro di essi domanda di arricchimento senza causa.
I convenuti hanno resistito alla domanda.
2. Il tribunale ha accolto la sola domanda di arricchimento.
3. La decisione stata riformata dalla Corte di appello di Milano, la quale, con sentenza del 5 marzo 2005, ha rigettato la domanda di indennizzo per arricchimento sena causa, dichiarando che nella fattispecie mancava il presupposto della sussidiarietà dell’azione esperita.
4. A.D.R. ha proposto ricorso per cassazione.
La società Tessitura Marcotex, B.M. e P.B. hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E’ preliminare l’esame del terzo motivo con il quale è denunciata violazione dell’art. 2041 c.c. e difetto di motivazione.
1.1. La ricorrente si duole della dichiarazione di improponibilità della domanda, sostenendo che la sussistenza di un arricchimento senza causa va valutata anche con riferimento alla fonte contrattuale di cui controparte sostiene la sussistenza.
Secondo la D., nella specie, la Corte di appello non ha.
compiuto questa valutazione, limitandosi ad affermare sulla base di una sola testimonianza l’esistenza di una causa di giustificazione della dazione del danaro.
Il motivo non è fondato.
1.2. L’art. 2042 c.c. dispone che l’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
L’attributo detto della sussidiarietà, che caratterizza l’azione di arricchimento senza causa, richiede, quindi, come suo presupposto il fatto che non esista altra azione complementare tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell’azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento.
1.3. Si tratta di un accertamento che è devoluto interamente al giudice del merito e non può essere ripetuto in sede di legittimità, come sostanzialmente pretende la ricorrente.
2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso si riferiscono alla ricostruzione dell’accordo che l’attrice ha indicato essere a fondamento della domanda di restituzione della somma mutuata o della domanda di arricchimento senza causa.
Avendo chiarito che, nella specie, mancava il presupposto della sussidiarietà dell’azione, l’esame di questi motivi resta assorbito.
3. Il ricorso, quindi, è rigettato.
Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010