Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.21 del 04/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20677-2008 proposto da:

F.A. *****, D.B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, V. TUSCOLANA 1348, presso lo studio dell’avvocato SERENI STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato D.B.M. difensore di sè medesimo, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE A.G. COSTRUZIONI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 288/2008 del TRIBUNALE di FERMO, emessa l’11/4/2008, depositata l’11/04/2008, R.G.N. 2139/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2009 dal Consigliere Dott. FRASCA RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. F.A. e l’Avvocato B.M. hanno proposto, il secondo in qualità di difensore condannato alle spese giudiziali in ragione del difetto di jus postulandi per conto della prima, ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma7, avverso la sentenza dell’11 aprile 2008, con cui il Tribunale di Fermo ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Ferrano avverso l’esecuzione per espropriazione immobiliare iniziata nei cuoi confronti della s.r.l. Immobiliare A.G., nonchè condannato alle spese giudiziali il detto legale, in quanto non munito di idonea procura.

p. 2. L’intimata non ha resistito.

Il Presidente Titolare della Sezione ha accolto l’istanza di sollecita fissazione dell’udienza di discussione formulata dai ricorrenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Il ricorso prospetta tre motivi.

Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di diritto – omessa valutazione dell’esistenza della delega a margine dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli art. 125 c.p.c., art. 125 disp. att. c.p.c., art. 82 c.p.c., comma 1; artt. 91 e 92 c.p.c.”.

Il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 1 e 4, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

Il terzo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 4, in relazione agli artt. 181 e 183 c.p.c., commi 1 e 4”.

2. Il Collegio ritiene che non sia necessario riferire dell’illustrazione dei motivi, perchè il ricorso – che è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, in particolare, alle disposizioni dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 366 bis c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte da detto D.Lgs., ultrattive dopo la L. n. 69 del 2009 – è inammissibile.

Invero, tutti e tre i motivi, che deducono vizi di violazione di norme del procedimento ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c, non si concludono e comunque, non contengono nemmeno in altra specifica parte della loro illustrazione la formulazione del quesito di diritto, siccome imposto dall’art. 366 bis c.p.c..

E’ da avvertire che la formulazione di tale quesito era necessaria in ogni caso in riferimento alla proposizione di un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e, quindi, anche quando il motivo prospettava l’error in procedendo come frutto di un’erronea ricostruzione del fatto (si veda in proposito già Cass. (ord.) n. 13194 del 2008 e, quindi, Cass. n. 4329 del 2009, che replica al diverso avviso di Cass. n. 16941 del 2008 con argomenti che il Collegio condivide pienamente).

Va anche rilevato che l’intestazione del primo motivo, là dove fa riferimento alla “omessa valutazione dell’esistenza della delega a margine dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione”, parrebbe evidenziare anche un motivo di carattere revocatorio, cioè addebitare alla sentenza impugnata la supposizione dell’inesistenza di un fatto esistente in atti.

3. L’inammissibilità dei tre motivi per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c. comporta senz’altro l’inammissibilità del ricorso.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010

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