LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO Chiara, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1235/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2007 r.g.n. 3132/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/12/2009 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;
udito l’Avvocato TURCO CHIARA; udito l’Avvocato FASANO GIOVANNANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – IPZS – proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato condannato al pagamento, in favore di C.F., della somma pretesa a titolo di inclusione dei compensi percepiti per straordinario nella base di calcolo dell’indennita’ di anzianita’ e del TFR, nonche’ della somma pretesa a titolo di inclusione del medesimo emolumento nella 13a e nella 14a mensilita’ sino al 31.10.1992.
La C. resisteva al gravame, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 14 febbraio – 12 giugno 2007, l’adita Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione.
A sostegno della decisione, e per quanto interessa in questa sede, osservava che i miglioramenti retributivi (pari a 60 minuti della retribuzione dell’operaio litografo) pattuiti con l’accordo aziendale ***** andassero a compensare l’aumento di produttivita’ del 10% e non l’eliminazione dello straordinario continuativo, che, sulla base delle buste paga prodotte, risultava praticato anche successivamente all’accordo. La clausola di assorbimento, prevista per il caso di vertenze del personale e pattuita in detto accordo, era riferita al compenso in questione ma non al lavoro straordinario ed a quanto erogato a suo compenso. La Corte di merito escludeva, pertanto, che essa impedisse il ricalcolo di t.f.r. e i.d.a. e che in sua esecuzione l’Istituto avesse pagato somme prive di causale da portare in compensazione con quanto chiesto dal dipendente o da ottenere in ripetizione con la domanda riconvenzionale.
Sulla base della disciplina degli artt. 2120 e 2121 c.c. e della L. n. 297 del 1982, affermava, pertanto, il diritto al ricalcolo dell’i.d.a. e del t.f.r. con inclusione nella relativa base del compenso percepito per il lavoro straordinario continuativamente prestato.
La Corte di merito ribadiva, inoltre, quanto affermato dal primo Giudice circa l’incidenza di detti compensi anche sulla tredicesima e quattordicesima, sulla base dell’art. 21 del C.C.N.L. grafici del 1989, che fissava una nozione onnicomprensiva della retribuzione con effetto fino al 31.10.92. Questa sentenza e’ impugnata per Cassazione dalla s.p.a. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato con tre motivi.
Si e’ costituita la parte intimata con controricorso, depositando anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, e d’ufficio, deve rilevarsi che parte ricorrente ha omesso di depositare i contratti collettivi sui quali si fonda il ricorso, essendosi limitata a riportare in ricorso il testo di alcuni articoli, o di parti di articoli, e ad allegare al ricorso medesimo solo parti dei contratti e non gli stessi per intero. Questa modalita’ non e’ conforme alla previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7), applicabile al ricorso in esame che concerne due sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006.
L’art. 369 c.p.c., comma 2, infatti, cosi’ si esprime: “Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilita’… 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda Come osservato in analoghe occasioni da questa Corte (v., tra le tante, Cass. 2 luglio 2009 n. 15495), la norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti si riferisce ai “contratti o accordi collettivi”, senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto. Essa, inoltre, va letta congiuntamente al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 secondo cui il ricorso deve contenere “la specifica indicazione… dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. La scelta legislativa e’ coerente con i principi generali dell’ordinamento, che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento. E’ coerente altresi’ con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c. e segg.,in particolare, con la regola denominata dal codice “interpretazione complessiva delle clausole”, secondo la quale “Le clausole del contratto si interpretano le une per meno delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.).
E’ evidente che l’applicazione di questa regola implica la necessita’ di avere dinanzi l’intero testo.
La scelta legislativa e’ poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo cui si inserisce (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e relativa legge delega) volto a potenziare – la nomofilachia della Corte di Cassazione. E’ ben vero che sono stati riprodotte in ricorso le disposizioni che regolano la materia per cui e’ causa, tuttavia proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento che interessa.
Invero, nel ricorso vertente sulla interpretazione della contrattazione collettiva, la singola clausola viene necessariamente riportata, in quanto indispensabile per lo svolgimento stesso della censura, pur tuttavia il legislatore prescrive, in ogni caso, il deposito dell’accordo o del contratto collettivo, segno quindi che si impone al ricorrente di farne conoscere non solo la singola disposizione ma il testo complessivo.
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all’avv. Giovannantonio Fasano, antistatario.
PQM
LA CORTE Dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 34,00 oltre Euro 2.000,00, per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all’avv. Giovannantonio Fasano.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010