Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.222 del 11/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO Chiara, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4965/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2007 R.G.N. 2815/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/12/2009 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – IPZS – proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato condannato al pagamento, in favore di F.S., della somma pretesa a titolo di inclusione dei compensi percepiti per straordinario nella base di calcolo dell’indennita’ di anzianita’ e del TFR nonche’ dei compensi per tredicesima, quattordicesima mensilita’ e ferie sino al 31 ottobre 1992. L’appellato resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 29 novembre 2007, l’adita Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione, richiamando, a sostegno della decisione le disposizioni di legge e contrattuali di riferimento (tra cui gli artt. 34 e 21 ccnl 1992, 32 ccnl 1989 e l’accordo aziendale del 22 giugno 1974).

Questa sentenza e’ impugnata per cassazione dalla s.p.a. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato con un unico articolato motivo. Si e’ costituita la parte intimata con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, e d’ufficio, deve rilevarsi che parte ricorrente ha omesso di depositare i contratti collettivi sui quali si fonda il ricorso, essendosi limitata a riportare in ricorso il testo di alcuni articoli, o di parti di articoli, e ad allegare al ricorso medesimo solo parti dei contratti e non gli stessi per intero. Questa modalita’ non e’ conforme alla previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7), applicabile al ricorso in esame che concerne due sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, infatti, cosi’ si esprime: “Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilita’… 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Come osservato in analoghe occasioni da questa Corte (v., tra le tante, Cass. 2 luglio 2009 n. 15495), la norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti si riferisce ai “contratti o accordi collettivi”, senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto. Essa, inoltre, va letta congiuntamente al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 secondo cui il ricorso deve contenere “la specifica indicazione… dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

La scelta legislativa e’ coerente con i principi generali dell’ordinamento, che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento.

E’ coerente altresi’ con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg., in particolare, con la regola denominata dal codice “interpretazione complessiva delle clausole”, secondo la quale “Le clausole del contratto si interpretano le une per meno delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.).

E’ evidente che l’applicazione di questa regola implica la necessita’ di avere dinanzi l’intero testo.

La scelta legislativa e’ poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e relativa legge delega) volto a potenziare – la nomofilachia della Corte di Cassazione.

E’ ben vero che sono stati riprodotte in ricorso le disposizioni che regolano la materia per cui e’ causa, tuttavia proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento che interessa.

Invero, nel ricorso vertente sulla interpretazione della contrattazione collettiva, la singola clausola viene necessariamente riportata, in quanto indispensabile per lo svolgimento stesso della censura, pur tuttavia il legislatore prescrive, in ogni caso, il deposito dell’accordo o del contratto collettivo, segno quindi che si impone al ricorrente di farne conoscere non solo la singola disposizione ma il testo complessivo.

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all’avv. Pier Luigi Panici, distrattario.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00, oltre Euro 2.000,00, per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione all’avv. Pier Luigi Panici.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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