LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.P.D. COD.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RIBOLZI LUIGIA MARIA;
– ricorrente –
contro
B.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 778/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 14/10/2009 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.11.1994 B.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese il fratello P.D. chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione sussistente tra le parti composta di beni immobili e mobili ereditati dai genitori F.G. e B.L..
Il convenuto costituendosi in giudizio aderiva alla domanda di divisione, dando atto che taluni beni erano gia’ stati divisi amichevolmente tra i due fratelli.
Il Tribunale adito con sentenza n. 209 del 2002 assegnava i rispettivi lotti alle parti in base alla ipotesi A dei due progetti divisionali predisposti dal C.T.U..
Proposto gravame da parte di B.P.D. cui resisteva B.F. la Corte di Appello di Milano con sentenza del 16.3.2004 ha rigettato l’impugnazione.
Per la cassazione di tale sentenza B.P.D. ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo; B.F. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver male interpretato la C.T.U. dell’architetto Br. che comunque non aveva calcolato i costi per procedere alla suddivisione degli enti comuni, ivi compresi gli impianti tecnologici, e per realizzare scale, nonche’ modifiche di porte, finestre ed impianti, come invece aveva fatto il C.T. di parte appellante; d’altra parte, considerato che il C.T. di controparte aveva indicato tali costi in Euro 8.750,00 (a fronte del maggior importo di Euro 22.553,91 determinato dal C.T. di parte appellante), la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la richiesta C.T.U. per valutare quale delle due ipotesi di divisione A) e B) fosse la migliore.
Il ricorrente inoltre sostiene che il giudice di appello, nell’adottare il progetto divisionale A) che prevedeva l’assegnazione in favore dell’esponente della quota di fabbricato del valore di L. 127.600.000 ed a favore di B.F. la quota di fabbricato del valore di L. 216.300.000 con una differenza di valore tra le due quote di L. 88.700.000, ha violato il principio dell’assegnazione in natura dei beni dividendi del medesimo cespite, secondo cui “si devono dividere i beni di ciascun cespite, con minore compensazione possibile con beni di altri cespiti o in denaro”. La censura e’ infondata.
La Corte territoriale, nell’aderire al convincimento espresso dal giudice di primo grado in ordine all’opzione per il progetto divisionale A), ha affermato che in base alla C.T.U. le spese comuni sarebbero state piu’ gravose per entrambi i condividenti adottando il progetto divisionale B), e che inoltre nella soluzione A) il conguaglio dovuto da B.F. a B.P.D. ammontava a L. 14.560.000 rispetto al maggior importo (l. 17.640.000) che quest’ultimo avrebbe dovuto versare alla sorella in base alla soluzione B).
Inoltre il giudice di appello ha ritenuto chiaramente esagerato il costo necessario per la realizzazione di una scala indicato dall’appellante in Euro 40.718,89, a fronte del minor costo determinato dal C.T. di parte appellante in Euro 8.750,00.
Infine la sentenza impugnata ha valorizzato altresi’ il fatto che la soluzione A) avrebbe consentito a B.F. di continuare a godere, nell’ambito della casa di abitazione, degli stessi locali occupati fino a quel momento.
Si e’ quindi in presenza di una valutazione di fatto sorretta da logica e sufficiente motivazione, come tale incensurabile in questa sede.
Con riferimento poi al secondo profilo di censura, con cui il ricorrente sembra prospettare la violazione del diritto di cui all’art. 727 c.c., comma 1 di ciascun condividente alla divisione in natura (diritto comunque suscettibile di deroghe non solo nei casi espressamente previsti di cui agli artt. 720 e 722 c.c. trattandosi solo di un indirizzo di massima dal quale il giudice puo’ discostarsi, vedi Cass. 22.11.2000 n. 15105) e’ appena il caso di osservare che il progetto divisionale A), prevedendo l’assegnazione ad entrambi i condividenti di una porzione della casa comune di abitazione e di terreni, e’ pienamente conforme al disposto di cui all’art. 727 c.c., comma 1, essendo a tale riguardo ininfluente che tale progetto preveda rispetto al progetto B) una maggiore quota di fabbricato assegnata a B.F..
Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto alcuna attivita’ difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010