Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.231 del 11/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato GALLI MARIA ELISABETTA;

– ricorrente –

contro

COMUNE MILANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TEMISTOCLE 7/10, presso lo studio dell’avvocato PIROCCHI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAVASTA RUSCONI ELENA, SURANO MARIA RITA;

– controricorrente –

e contro

CORPO POLIZIA MUNICIPALE MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3578/2005 della GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 19/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito l’Avvocato PIROCCHI Francesco, difensore del resistente che richiama le conclusioni assunte in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso 17.4.04 L.L. proponeva opposizione al verbale n. ***** della Polizia Municipale di Milano di infrazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa di Euro 343,35 e decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, contestandone la validita’ e la legittimita’, sia in ragione del fatto che il verbale risultava sottoscritto da agente diverso dall’accertatore e con firma illegittima, in quanto costui era indicato con numero di matricola *****, mentre il vigile accertatore (tale G.) portava il n. ***** sia in ragione del fatto che il tratto di strada ove era stata rilevata l’infrazione aveva le caratteristiche di una via extra urbana (presenza di pochi edifici abitativi e di due distributori), di tal che sarebbe stato indotto in errore circa la velocita’ da osservarsi.

Il Comune di Milano,regolarmente costituitosi, controdeduceva che la velocita’ era stata rilevata con apparecchiatura omologata, che aveva riprodotto in fotografia l’autovettura al momento della violazione, rilevando che procedeva a 106 km/h in strada all’interno del centro abitato ove vigeva il limite di 50 km/h.

Il giudice di pace di Milano con sentenza n. 3578/04, depositata il 19.3.05, rigettava l’opposizione e confermava il verbale impugnato;

ammetteva l’opponente al pagamento della sanzione nella misura minima edittale e confermava la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e decurtazione dei punti come previsto dalla legge.

Per la cassazione della decisione ricorre l’opponente affidandosi a due motivi:

1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 3, comma 1, punto 8, e dell’art. 4 C.d.S. e difetto di motivazione, per quanto attiene alla delimitazione del centro abitato;

2) Violazione, omessa e/o falsa applicazione dell’art. C.d.S., comma 2 e art. 3 C.d.S., lett. B e D; difetto di motivazione circa l’identificabilita’ del tratto di strada in questione come centro abitato.

Resiste con controricorso il Comune di Milano.

I motivi di ricorso sono entrambi contraddetti dai risultati istruttori descritti in motivazione della sentenza impugnata.

Ben vero, toglie rilevanza giuridica al dedotto fatto, per altro non provato, che il verbale di accertamento dell’infrazione sia stata sottoscritto da altro vigile urbano, anziche’ da quello accertatore la circostanza documentalmente provata dell’avvenuta rilevazione della velocita’ per mezzo di apparecchiatura omologatale ha prodotto l’immagine dell’auto guidata dal ricorrente ed ha rilevato che la stessa in quel momento procedeva alla velocita’ di 106 km/h, come tale superiore anche ai limiti di velocita’ consentiti su strada extraurbana (90 km/h).

Vale comunque osservare che la sottoscrizione autografa non e’ un elemento ontologicamente essenziale per l’esistenza giuridica dell’atto amministrativo, in ipotesi in cui i dati essenziali del medesimo, ivi compresa l’attribuibilita’ dello stesso atto al suo effettivo autore, siano estrinsecabili dallo stesso contesto documentativo.

Parimenti e’ a dirsi in ordine al secondo motivo di ricorso, ove si osservi che il giudice di merito ha dato atto in motivazione della sentenza impugnata che nessuna contestazione era stata mossa dall’opponente in ordine alla documentazione prodotta dall’Amministrazione comunale, e che, esaminata la stessa documentazione, ha rilevato che la via ***** e’ da considerarsi “Via compresa all’interno della delimitazione del centro urbano” e che nella stessa via, non esistendo cartelli modificativi della velocita’ la medesima doveva considerarsi contenuta nei limiti di 50 km/h. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del presente giudizio in forza del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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