Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.238 del 11/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.C. – rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avv. GIZZI Massimo, presso il quale e’ elettivamente domiciliata in Roma, alla via Anapo, n. 29;

– ricorrente –

contro

Condominio dell’edificio in ***** ' in persona dell’amministratore geom. B.M.

rappresentato e difeso in virtu’ di procura a margine del controricorso dall’avv. MATI Giovanni del Foro di Prato e dall’avv. Flauti Luigi, presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Roma, alla via San Giacomo, n. 18;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 268 del 17 febbraio 2004 – notificata il 5 ottobre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24 novembre 2009 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;

udito per la ricorrente l’avv. Massimo Gizzi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31 maggio 1999, il Pretore di Prato confermo’ l’ordinanza del 26 settembre 1996, con la quale, in accoglimento del ricorso per manutenzione proposto ex art. 703 c.p.c., dal condominio dell’edificio in *****, aveva ordinato alla condomina L.C. la rimozione di una catenella da lei apposta davanti alla piazzola antistante la sua abitazione per impedirne il godimento agli altri condomini.

La decisione venne gravata dalla L. e la Corte di appello di Firenze con sentenza del 17 febbraio 2004, rilevato che la “copia della sentenza di primo grado depositata dall’appellante, nonche’ le ulteriori copie di essa presenti agli atti, sono costituite dalle prime due pagine del relativo documento (attinenti all’identita’ delle parti ed alle rispettive conclusioni, nonche’, parzialmente, allo svolgimento del processo di primo grado, come sintetizzato dal pretore) e dalla quinta ed ultima pagina (attinente alla parte finale del dispositivo)”, dichiaro’ inammissibile l’impugnazione.

Osservarono i giudici che dalle pagine della sentenza depositate non era possibile conoscere compiutamente le determinazioni del giudice di primo grado e le ragioni in fatto ed in diritto sulle quali queste erano fondate e che il gravame era privo dei suoi elementi essenziali, non essendo le ragioni desumibili neppure dall’atto di appello, “formulato in stile critico”, ed i motivi erano carenti di specificita’, facendo riferimento “ad una decisione della quale non era contestualmente palesato ne’ il contenuto ne’ il contesto motivazionale”.

La L. e’ ricorsa per la cassazione della sentenza con due motivi ed il condominio ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, denunciando la nullita’ della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., comma 2, deduce che dall’incompletezza della copia autentica della sentenza di primo grado inserita dall’appellante nel proprio fascicolo non poteva essere fatta derivare “l’improcedibilita’” dell’impugnazione, perche’: la sua conformita’ all’originale era attestata dal cancelliere; la produzione della copia della sentenza era attestata dalla sua elencazione nell’indice del fascicolo dell’appellante, vistato dal cancelliere; nessuna eccezione l’appellato aveva formulato sulla conformita’ all’originale della copia della sentenza depositata; l’appellante aveva correttamente adempiuto a quanto prescritto dall’art. 347 c.p.c..

Aggiunge che il giudice di secondo grado non avrebbe dovuto dichiarare “inammissibile” l’appello, ma rilevare la nullita’ della sentenza di primo grado per una presunzione di carenza ab origine delle parti mancanti nella copia autentica ovvero rimettere la causa sul ruolo disponendo l’acquisizione di copia integrale della sentenza.

Con il secondo motivo, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., avendo negato la sussistenza degli elementi essenziali all’impugnazione e la specificita’ dei motivi di gravame, nonostante l’atto di appello contenesse l’esatta e puntuale ricostruzione dello svolgimento del processo e dal tenore di esso fosse desumibile che le censure formulate concernevano l’erroneo riconoscimento dell’animus turbandi da parte del giudice di primo grado e la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste.

Il primo motivo e’ in parte inammissibile ed in altra infondato. E’ inammissibile:

perche’ non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, laddove si duole della declaratoria d’improcedibilita’ dell’appello per l’omesso deposito della decisione di primo grado, benche’ il giudice di secondo grado abbia espressamente affermato che tale declaratoria gli era preclusa dalla sostituzione dell’art. 348 c.p.c., operata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54;

per carenza d’interesse, quando assume che la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare (d’ufficio) la nullita’ della sentenza di primo grado per la presunzione di una carenza ab origine delle parti mancanti, senza denunciare che la sentenza era affetta da tale presumibile vizio.

E’ infondato nella parte in cui deduce che la Corte di appello doveva rimettere la causa sul ruolo disponendo l’acquisizione della copia integrale della sentenza.

Benche’ il deposito del fascicolo e della sentenza siano comunque prescritti dal combinato disposto degli artt. 165, 359 e 347 c.p.c., la nuova formulazione dell’art. 348 c.p.c., non contempla piu’ la declaratoria di improcedibilita’ dell’appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte (e, quindi, della sentenza impugnata), ne’ la possibilita’ di concedere all’appellante, che non l’abbia depositato, una dilazione per giustificati motivi.

Ne deriva che la mancanza della sentenza impugnata negli atti del giudizio di appello, ancorche’ quest’ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non consente la rimessione della parte in termini per la sua produzione e, tanto meno, quella della causa sul ruolo per consentirne l’acquisizione, e non esonera il giudice dalla decisione del merito della causa, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero da una decisione di inammissibilita’, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall’atto di appello, per carenza degli elementi essenziali di esso e, in particolare, della specificita’ dei motivi sotto il particolare profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi del primo grado (cfr.: Cass. civ., sez. L., sent. 28 gennaio 2009,; cass. civ., sez. 5^, sent. 12 febbraio 2004, n. 2728; cass. civ., sez. 1^, sent. 2 luglio 2003, n. 10404).

Di tale principio ha fatto corretta applicazione la sentenza di appello, che, pur ritenendo essenziale ai fini della valutazione dei motivi d’impugnazione e della decisione del merito la conoscenza dell’intero testo della pronuncia di primo grado, ha escluso la possibilita’ di concedere all’appellante una dilazione del termine per il suo deposito.

Il secondo motivo e’ inammissibile.

Anche nel caso di denuncia della violazione di una norma processuale, che consente al giudice di legittimita’ l’esame del “fatto processuale”, quando la stessa, come in specie, non sia rilevabile d’ufficio, il ricorrente ha pur sempre l’onere, imposto dal principio di autosufficienza del ricorso, di riportare il tenore letterale dell’atto, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato.

Cio’ perche’ nell’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 4, non e’ prevista alcuna deroga alla specificita’ dei motivi imposta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, e la verifica degli atti processuali trova il suo fondamento nell’esigenza di evitare il rischio che l’apprezzamento del giudice di legittimita’ possa esser fuorviato dal contenuto di un atto affidato alle mera responsabilita’ del ricorrente (cfr. da ultimo: Cass. civ., sez. 3, sent. 31 gennaio 2006, n. 2140).

A tanto non ha soddisfatto il motivo, giacche’ da esso non e’ possibile trarre alcun riscontro all’affermazione della ricorrente che l’atto di appello conteneva la specificazione, seppure sommaria, del tenore e degli errores della sentenza di primo grado.

All’inammissibilita’ od infondatezza dei motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali, iva, cpa ed altri accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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