Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.24 del 05/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29242-2005 proposto da:

PASQUINUCCI SRL, in persona del legale rappresentante P.

P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO COSSA 41, presso lo studio dell’avvocato BITTERMAN EDOARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato VEZZOSI GIANCARLO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.P., C.A., G.A., B.P., L.A., V.M., C.M.L., S.G., R.R., MA.FA., R.S., T.G., Z.

S., B.S., D.S.M., G.

M., M.T., REGINA SRL;

– intimati –

sul ricorso 814-2006 proposto da:

B.M., M.G., quali eredi del defunto sig. M.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO PIERO, rappresentati e difesi dall’avvocato FIORAVANTI ALESSANDRO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PASQUINUCCI SRL, T.P., C.A., G.

A., B.P., L.A., V.M., C.L.M., S.G., R.R., MA.FA., R.S., T.G., Z.

S., B.S., D.S.M., G.

M., IMP REGINA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 712/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, emessa il 7/12/2004, depositata il 16/05/2005, R.G.N. 939/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2009 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato GIANCARLO VEZZOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, la riunione dei ricorsi,accoglimento del ricorso incidentale (limitatamente all’appello del P.P.), nonchè accoglimento del ricorso principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“In primo grado, i sedici comproprietari di un edificio sito in ***** (tali T.P., C. A., G.A., B.P., L.A., V.M., C.M.L., S.G., R.R., Ma.Fa., R.S., T. G., Z.S., B.S., D.S.M. e G.M.), con atto di citazione notificato nell’ottobre del ’93, convenivano davanti al Tribunale di Firenze la società costruttrice e venditrice dell’immobile, la Regina s.r.l. ed un’altra impresa, la Pasquinucci s.r.l., che aveva eseguito alcuni lavori edili sul terreno confinante, per sentirle condannare a rifondere i danni conseguenti allo smottamento della strada di accesso ai garage ed al crollo del muro di sostegno dell’area medesima verificatisi in data *****. Assumevano gli attori che la causa dello smottamento e del crollo era da ricercarsi in difetti strutturali della strada e del muro (in particolare nel fatto che tanto la strada che il muro erano stati costruiti omettendo la previa immissione nel terreno di pali in cemento e ciò disattendendo il parere del dr. Ch. il quale, proprio su incarico della Regina, aveva eseguito l’indagine geologica) nonchè nei lavori di sbancamento posti in essere da ultimo dalla Pasquinucci s.r.l. sui terreni confinanti, lavori eseguiti trascurando le norme di prudenza.

La Regina s.r.l., costituendosi, contestava la fondatezza della domanda degli attori, sostenendo che la causa del crollo dovesse attribuirsi esclusivamente ai lavori di sbancamento eseguiti immediatamente prima dalla Pasquinucci s.r.l. ed addebitando quindi a quest’ultima ogni responsabilità dell’accaduto.

Si costituiva anche la Pasquinucci, contestando la propria responsabiltà ed allegando la relazione del dr. C. a dimostrazione del fatto che la Regina era stata consigliata dal proprio geologo ad edificare solo previa infissione di pali di cemento nel terreno. La Pasquinucci rilevava inoltre che, prima d’iniziare i lavori sulla sua area, aveva compiuto delle indagini geologiche che non avevano rivelato la presenza di terreni instabili e che lo sbancamento aveva in realtà interessato il lato della presella opposto al confine con gli attori, mentre il terreno rimosso venne posto nella sua proprietà senza invadere il terreno confinante.

In causa interveniva volontariamente il sig. M.T., proprietario di un terreno agricolo confinante con gli attori, il quale chiedeva la condanna degli attori stessi o dell’impresa Pasquinucci o di chi risultasse responsabile alla rimessione in pristino (ricostruzione del muro, rimozione del materiale caduto nel suo fondo) ovvero a versargli le somme occorrenti a questo scopo.

La causa, istruita con produzioni documentali ed una consulenza tecnica d’ufficio, sulle conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 30.11.2000, veniva decisa con sentenza n. 1257/01 in data 27.3.2001 con la quale il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda attrice, condannava le convenute Immobiliare Regina Srl. e Pasquinucci Immobiliare S.r.l. in solido tra loro a pagare agli attori la somma di L. 39.648.708 oltre interessi moratori di misura legale dal dicembre 1997 al saldo ed all’intervenuto M.T. la somma di L. 10.000.000 con gli interessi di misura legale dalla sentenza al saldo, respingendo tutte le altre domande di merito ed istruttorie delle parti in causa. Condannava inoltre le parti convenute in solido tra loro a pagare tutte le spese di CTU e di ATP nella misura già liquidata dai precedenti giudici nonchè le spese di causa delle controparti.

Il Tribunale motivava la decisione rilevando che la responsabilità della convenuta Immobiliare Regina costruttrice dei fabbricati, garages e strada poi venduti agli attori, derivava dal fatto di non avere stabilizzato il terreno destinato a strada per l’accesso ai garages, terreno costituito da livelli sovrapposti, tutti decisamente molli. Rilevava inoltre come l’omessa creazione di un diaframma realizzato con pali di adeguato diametro e di tutte le opere consigliate a suo tempo dal dr. Ch. è stata la presumibile causa della frana. Quanto alla responsabilità della convenuta Pasquinucci, la stessa, ad avviso del Tribunale, discendeva dal fatto di avere ammassato in prossimità della zona poi franata un grande volume di terra di risulta, fatto quest’ultimo che fu l’elemento scatenante della frana.

Avverso tale sentenza (depositata in data 30.3.2001 e non notificata), ha proposto appello la Pasquinucci s.r.l. con atto di citazione notificato ai sedici comproprietari dell’immobile, alla Impresa Regina s.r.l. ed al T.M. in data 9 maggio 2002, chiedendo la riforma dell’impugnata pronuncia con il rigetto delle domande in primo grado avanzate nei confronti della Pasquinucci ed il favore delle spese dei due gradi di giudizio.

T.P., C.A., G.A., B.P., L.A., V.M., C.M.L., S.G., R.R., Ma.Fa., R.S., T.G., Z. S., B.S., D.S.M. e G. M. si costituivano con comparsa depositata in data 24.11.2004, chiedendo il rigetto dell’appello ed il favore delle spese del grado;

l’Immobiliare Regina s.r.l. si costituiva con comparsa depositata in data 8.7.2002, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale volto alla riforma della sentenza impugnata con la declaratoria della prescrizione dell’azione esercitata dagli attori e con la declaratoria della responsabilità esclusiva della Pasquinucci s.r.l. nella causazione del danno, con rifusione delle spese di causa. Con comparsa depositata lo stesso 8.7.2002 si costituiva in giudizio anche l’appellato T.M., chiedendo il getto dell’appello e proponendo anch’egli appello incidentale al fine di ottenere la condanna anche degli attori proprietari dell’immobile e di ogni altro responsabile a risarcimento dei danni quantificati in misura maggiore rispetto a quella già liquidata e precisata in epigrafe.

All’udienza del 11.12.2003, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione alla successiva udienza collegiale del 7 dicembre 2004.

Con sentenza n. 712/05 decisa il 7.12.2004, La Corte d’Appello di Firenze, definitivamente provvedendo, provvedeva come segue:

“…in parziale riforma della impugnata sentenza, rigetta le domande proposte dagli attori T.P., C.A., G. A., B.P., L.A., V.M., C.M.L., S.G., R.R., Ma.Fa., R.S., T.G., Z. S., B.S., D.S.M. e G. M. nei confronti della Pasquinucci s.r.l..

Dichiara inammissibili in quanto tardivi gli appelli incidentali proposti da M.T. e Impresa Regina s.r.l..

Dichiara compensate le spese di causa dei due gradi di giudizio tra T.P., C.A., G.A., B.P., L.A., V.M., C.M.L., S.G., R.R., Ma.Fa., R.S., T.G., Z. S., B.S., D.S.M. e G. M. da un lato e la Pasquinucci s.r.l. dall’altro. Condanna la Impresa Regina s.r.l. e M.T. a rifondere a T.P., C.A., G.A., B.P., L.A., V.M., C.M.L., S.G., R.R., Ma.Fa., R.S., T.G., Z. S., B.S., D.S.M. e G. M. le spese del presente giudizio di appello che liquida in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 700,00 per diritti ed Euro 10,0 per esposti, oltre a rimborso forfetario ed altri accessori sulle somme soggette come per legge”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la Pasquinucci s.r.l..

Hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale B.M. e M.G. quali eredi del defunto M.T..

La Pasquinucci s.r.l. ha depositato memoria.

Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Pasquinucci s.r.l., con l’unico motivo di ricorso, denuncia “Nullità parziale della sentenza e/o del procedimento ex art 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una specifica domanda proposta dall’appellante contro la sentenza di Io grado” esponendo censure che vanno riassunte come segue. Nel giudizio introdotto dagli attori era intervenuto il M. chiedendo che le convenute Regina srl e Pasquinucci srl fossero condannate in solido a risarcirgli i danni subiti. Per gli stessi motivi per i quali è stata accolta l’impugnazione proposta dalla Pasquinucci contro gli attori era legittimo attendersi che fosse accolta anche quella contro l’intervenuto, ma il Giudice d’appello non ha preso al riguardo alcuna decisione, anzi sembra che non abbia preso in esame questo aspetto del proposto appello.

Il motivo è fondato. In effetti la Corte di Appello, pur dando atto (anche nel riportare le conclusioni della Pasquinucci s.r.l. alle righe 23 e 24 di pag. 2; e v. inoltre la penultima frase di pag. 5) che l’appellante Pasquinucci s.r.l. aveva chiesto il rigetto di tutte le domande (anche del M.) proposte contro la stessa, ha messo di provvedere in ordine alla domanda nei confronti del M..

Il ricorso principale va dunque accolto; e l’impugnata decisione va cassata in relazione.

B.M. e M.G. quali eredi del defunto M.T., con l’unico motivo di ricorso, denunciano “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del combinato di cui all’art. 334 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” esponendo censure da sintetizzare nel modo seguente. Il Giudice d’Appello ha ritenuto che l’appello incidentale proposto dal M.T. “in quanto proposto in data 8.7.2002, è inammissibile perchè tardivo: esso è rivolto infatti contro una parte diversa dall’appellante principale, non legata a quest’ultima da un litisconsorzio sostanziale o processuale “. Invece la difesa del M., previa richiesta di reiezione del gravame della Pasquinucci srl, aveva proposto appello incidentale – come espone la stessa narrativa della sentenza d’appello-chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disatteso le domande di condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi nonchè la condanna al risarcimento in relazione alle voci immotivatamente escluse dal Giudice di prime cure, ivi comprese le spese occorse per il consulente di parte, e tutto ciò in tesi nei confronti degli attori ed in ipotesi nei confronti di chi comunque fosse stato ritenuto responsabile. Avendo il gravame della Pasquinucci lo scopo di escludere l’azionabilità del diritto al risarcimento nei suoi confronti da parte dell’intervenuto, risulta evidente che il M. fosse una delle parti contro cui detto gravame era stato proposto, con questo determinandosi il buon diritto dell’intervenuto a proporre l’impugnazione incidentale tardiva di cui all’art. 334 c.p.c. con riferimento ad ogni capo della sentenza. La possibile declaratoria di non responsabilità dell’appellante conseguente all’impugnativa della sentenza di primo grado, faceva riemergere l’interesse del M. a vedere accolte le sue domande originarie nei confronti degli attori e, in ipotesi, nei confronti di chi sarebbe stato ritenuto responsabile. Nella fattispecie non si verte in materia di cause scindibili. Pure nella denegata ipotesi che le cause fossero ritenute scindibili, sarebbero comunque collegate da un rapporto di dipendenza.

Anche il ricorso incidentale va accolto. Infatti il M. (stando a quanto si legge nella stessa sentenza della Corte d’Appello; v. in particolare a pag. 3) ha in realtà proposto le sue domande (è irrilevante se in via principale o subordinata) contro tutte le controparti (i sopra citati condomini e comunque “…

chiunque risulti responsabile tra le parti in causa … “). Va inoltre precisato che le responsabilità delle parti ora citate, considerato il contenuto delle varie tesi contrapposte, sono oggetto di problematiche comprendenti anche eventuali responsabilità alternative; e comunque (anche a prescindere da quanto già esposto) la pronuncia su una delle (asserite) responsabilità in questione (date le peculiarità della fattispecie) finisce per costituire il presupposto logico – giuridico della pronuncia sulle altre (asserite) responsabilità (quindi sussiste comunque la dipendenza tra cause).

In conclusione si è di fronte a cause inscindibili (e collegate comunque da un rapporto di dipendenza); e la Corte d’Appello non ha fatto buon governo del seguente principio di diritto che va ribadito:

“Nelle cause inscindibili o dipendenti – ipotesi ricorrente sia nel caso di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o processuale, sia nel caso di cause tra loro dipendenti, le quali, essendo state decise in un unico processo, devono rimanere unite anche nella fase di gravame in quanto la pronuncia sull’una si estende, in via logica e necessaria, anche all’altra ovvero ne forma il presupposto logico e giuridico imprescindibile – la parte, i cui interessi giuridici sono oggetto dell’impugnazione principale, è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione” (Cass. Sentenza n. 24372 del 16/11/2006; v. anche Cass. Sentenza n. 5052 del 03/03/2009; e Cass. Sentenza n. 11333 del 15/05/2009).

L’impugnata decisione va dunque cassata nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello di M.T..

Al Giudice del rinvio, che va individuato nella Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, va rimessa pure la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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