Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.243 del 11/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – rel. Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.P. ***** e B.G.

*****, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cappelletta della Giustiniana n. 58 presso lo studio dell’Avv. Massimini Antonio, difesi dall’Avv. Bertacche Giovanni come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G. *****;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 940/04 del 16.03.2004 – 03.06.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 04.12.2009 dal Pres. Dott. ELEFANTE Antonino;

Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 14.05.1997, B.P. conveniva in giudizio C.G. per sentirlo condannare ad arretrare la recinzione posta sul retro dell’abitazione per la parte che invadeva il proprio fondo e a demolire il manufatto posto a distanza inferiore a quella legale. Il Tribunale di Vicenza, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.G., usufruttuario, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di demolizione del manufatto, rigettava la domanda di arretramento della recinzione e, in accoglimento della proposta riconvenzionale, dichiarava acquisita per usucapione dal C. la proprietà della parte del mappale n. ***** in contestazione.

Il gravame proposto da P. e B.G. veniva rigettato dalla Corte d’appello di Venezia, la quale osservava che la tesi degli appellanti, secondo i quali la recinzione era stata spostata in avanti verso nord nel 1978, quando profittando della cessione a V. del mappale n. ***** e della costruzione del garage, il C. avrebbe riallineato il confine, non trovava conferma nella documentazione in atti (contratto di compravendita 4.12.78: B. – V.) ed era smentita dalla precisa e dettagliata deposizione del teste Ca., il quale aveva affermato che la recinzione già esisteva fin dal 1972 ed era costituita da una “muretta” con rete metallica, sopraelevata nel tempo più volte, come accertato dal c.t.u. che aveva rilevato la composizione di tre strati realizzati in altrettante distinte epoche. Ciò comportava la maggiore attendibilità del teste C., rispetto agli altri testi ( ca. e T.), e confermava l’esistenza della recinzione fin dal 1972 con conseguente maturazione della prescrizione acquisitiva della striscia di terreno in contestazione a favore del C..

Avverso tale sentenza P. e B.G. hanno proposto ricorso per Cassazione in base a due motivi.

L’intimato C. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si deduce “carenza di motivazione circa la scelta degli elementi di convincimento in contrasto con le risultanze della c.t.u.” Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito, facendo risalire la costruzione della “muretta” di recinzione ad epoca precedente al 1978 (anno del frazionamento) così da ritenere maturato il termine ventennale per l’usucapione della proprietà della striscia di terreno in contestazione a favore del C., non avrebbe tenuto conto della situazione dei luoghi descritta dal c.t.u.

da cui poteva dedursi che la “muretta” era stata costruita per eliminare il disallineamento creato dal frazionamento (1978). Al riguardo il richiamo da parte della Corte di merito alle espressioni contenute nel contratto di compravendita del ***** ( B. – V.) ovvero alla concessione edilizia (rilasciata nel 1975) sarebbe del tutto irrilevante ai fini della giustificazione del suo convincimento.

2. Col secondo motivo si deduce “vizio di motivazione per omessa e/o erronea valutazione delle prove testimoniali”. I ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per aver disatteso la deposizione dei testi ca. e T., ritenendoli non attendibili, senza considerare che hanno riferito fatti concordanti con gli accertamenti del c.t.u.

in ordine all’epoca di costruzione della “muretta”.

3.1 Le censure – le quali vanno esaminate congiuntamente, siccome strettamente connesse sul piano logico – giuridico, risultando il tentativo di dimostrare che la costruzione della “muretta” è avvenuta dopo il frazionamento (1978), secondo la tesi dei ricorrenti, onde escludere la ritenuta maturata usucapione – non sono meritevoli di accoglimento.

3.2. Tali censure, attinenti alla motivazione della sentenza impugnata, impingono, in realtà, nel merito delle valutazioni discrezionali delle risultanze probatorie operate dalla corte territoriale.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciatale con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – ferma restando la inesistenza o apparenza della motivazione, idonea a configurare un vizio di violazione di legge – sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti di guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della rado decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (v. ex multis:

Cass. N. 6064 del 2008; n. 18709 del 2007).

3.3. Nella specie, i ricorrenti si soffermano sulla inattendibilità, erroneamente – a loro avviso – ritenuta dalla Corte di merito, delle deposizioni fornite dai testi ca. e T. in ordine alla circostanza della realizzazione della “muretta” dopo il 1978 al fine di eliminare il disallineamento dei lotti in conseguenza del frazionamento, come rilevato dal c.t.u. geom. Ce..

Allo stesso modo sarebbero state erroneamente interpretate le espressioni contenute nell’atto di compravendita del ***** ( B. – V.), laddove si afferma che la “cessione avviene… a rettifica di confine e riconoscimento di situazione di fatto già esistente”. Parimenti erronea sarebbe il riferimento alla concessione edilizia rilasciata nel 1975 per la costruzione del garage, ai fini dell’individuazione della data di realizzazione della “muretta”.

4. Pacifica essendo la non configurabilità, nella specie, di un caso di motivazione apparente o inesistente, appare evidente il tentativo, operato con il ricorso, di provocare una rivisitazione del materiale probatorio, inibita, per quanto sopra chiarito, nella presente sede a fronte dell’esauriente e non illogico percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado per giungere al convincimento che la “muretta” era stata realizzata prima del frazionamento (1978) e che quindi era maturata la prescrizione acquisitiva (usucapione) della striscia di terreno usurpata dal C..

4.1. Ed invero la Corte territoriale ha dato conto delle proprie valutazione con corretto apprezzamento di merito, sorretto da congrua motivazione, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento ed è pervenuta alle riportate conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonchè frutto di un accurato e puntuale esame di tutto il materiale probatorio.

A tali valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie valutazioni, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice di merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

5. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Nulla in ordine alle spese processuali perchè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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