LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30864/2005 proposto da:
F.S. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLONIA 7, presso l’avvocato PETRUCCI Claudio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALVINO EDVIGE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.S.S. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO TROGO presso l’avvocato FARAMONDI Mario, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4825/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/07/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
che F.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 novembre 2004 con la quale la corte d’appello di Roma, confermando la sentenza del tribunale di Roma che aveva pronunciato la separazione dalla moglie D.S.S., dichiarandola addebitabile al marito, ha determinato l’assegno per il mantenimento della moglie a L. 350.000 mensili dichiarando cessato l’obbligo di mantenimento della figlia E. dal ***** e quello a favore del figlio P. dal *****, compensando interamente le spese;
che la D.S. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale;
che il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti nei confronti della stessa sentenza vanno riuniti;
che il ***** il F. è deceduto e che la D. S., che ne ha accettato l’eredità, ha dichiarato di non avere interesse alla continuazione del giudizio.
RITENUTO IN DIRITTO
che le circostanze sopravvenute hanno fatto venir meno l’interesse al ricorso e al ricorso incidentale, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010