Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.251 del 12/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29823/2008 proposto da:

B.F.F. (c.f. *****), R.

M. (c.f. *****), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso l’avvocato DOSI Gianfranco, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIANFRANCO DOSI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi B.F. e R.M. chiedevano, con ricorso in data 1/5/2007, al Tribunale per i Minorenni di Catania di adottare due fratelli ucraini, con cui avevano instaurato significativi rapporti, ospitandoli nell’ambito di un progetto curato da un’associazione di volontariato.

Con decreto 15/11/2007, il primo giudice rigettava l’istanza di adozione avverso tale decreto. Proponevano reclamo i coniugi B. davanti alla Corte d’Appello di Catania, Sezione per i Minorenni.

Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di Appello di Catania, sezione per i minorenni, con provvedimento 15/10-4/11/2008, pur dando atto del positivo rapporto instauratosi tra i minori e i coniugi, rigettava il reclamo, ritenendo insussistenti i presupposti richiesti per l’accoglimento della domanda.

Propongono ricorso per cassazione i coniugi B., sulla base di due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

I motivi proposti riguardano il vizio di motivazione: da un lato si sostiene che, di fronte alle conclusioni della C.T.U., nel senso della necessità di adozione, le argomentazioni della Corte circa la carenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, sono insufficienti ed apparenti, dall’altro, che il giudice a quo utilizza alcuni spunti della consulenza, riguardo alla posizione dei due minori, attribuendo ad essi un significato diverso, senza indicare le ragioni per le quali giunge a conclusioni siffatte.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ancora vigente per i ricorsi pregressi, e secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (v. per tutte Cass. n. 976/2008), a fronte di motivi relativi a vizi di motivazione, sono necessarie “sintesi” che indichino con chiarezza il fatto controverso o le ragioni per cui l’insufficienza dedotta la rende inidonea a giustificare la decisione. Tali sintesi mancano del tutto nel ricorso proposto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472