LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24144/2004 proposto da:
S.N. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPONIO LETO 2, presso l’avvocato STRONATI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI TRANI Sabino, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ANDRIA (c.f. *****), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73 (SC. B-
INT. 2), presso l’avvocato AUGUSTO ENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati DI BARI Giuseppe, MATERA OTTAVIA DONATELLA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 927/2003 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/09/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/10/2 009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato DI TRANI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato DI BARI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 2 aprile 1999, il signor S.N., proprietario di un terreno nel territorio del Comune di *****, del quale con decreto 12 novembre 1981 era stata disposta l’occupazione d’urgenza, e che successivamente era stato volontariamente ceduto in data *****, citò l’ente cessionario davanti alla Corte d’appello di Bari, chiedendo l’integrazione del prezzo pattuito per la cessione. Il comune resistette alla domanda.
Con sentenza 25 settembre 2003, la Corte d’appello di Bari accolse la domanda, e, applicando i criteri indicati dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, senza operare la riduzione del 40%, condannò l’ente al pagamento di Euro 4.949,85, con gli interessi legali dalla domanda.
Per la cassazione di questa sentenza, non notificata a norma dell’art. 285 c.p.c., ricorre il S., con un unico mezzo d’impugnazione, illustrato anche con memoria.
L’ente resiste con controricorso notificato il 13 dicembre 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente, premesso che la relazione di consulenza tecnica d’ufficio depositata nel giudizio di merito non attribuiva il giusto valore all’immobile ceduto, ed era stata contestata dalla parte sulla base di una consulenza di parte, passa a esaminare dettagliatamente la relazione censurata, la quale aveva scartato il criterio sintetico comparativo a causa della genericità delle indicazioni raccolte, mostrandone la diversità di contenuto rispetto a quella di parte, che al predetto criterio si era attenuta ritenendo ciò necessario, e afferma che la corte territoriale avrebbe ignorato il punto.
Il motivo di ricorso è svolto con riferimento alla relazione di consulenza tecnica, e pone conseguentemente alla corte una questione di merito, senza tradursi in una puntuale censura alla sentenza impugnata, riconducibile a uno dei vizi indicati nell’art. 360 c.p.c., comma 1. Con specifico riferimento al vizio di motivazione, il ricorso sarebbe in ogni caso privo del prescritto requisito di autosufficienza, non riportando in modo testuale e per esteso le questioni che sarebbero state sottoposte alla corte territoriale, e sulle quali essa avrebbe omesso di pronunciarsi, e non illustrando il carattere decisivo di tali questioni.
Il ricorso è conseguentemente inammissibile, in conformità di quanto eccepito dal controricorrente. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010