Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.256 del 12/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11077/2006 proposto da:

V.M. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 128, presso l’avvocato PIRO Antonino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.L. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso l’avvocato GIOIOSO RAFFAELLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4986/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per la cessata materia del contendere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 24/7/2002 S.M.L. chiedeva al Tribunale di Roma che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con V.M..

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il V. deduceva pendenza del giudizio di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e chiedeva la sospensione del giudizio di divorzio.

Il Tribunale emetteva sentenza non definitiva in data 3/4/2003, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione delle parti davanti all’istruttore per il prosieguo in ordine alle questioni patrimoniali.

Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello il V., ribadendo la richiesta di sospensione del giudizio. Costituitosi il contraddittorio, la S. chiedeva rigettarsi l’appello. Con sentenza 20/6-17/11/2005,la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello.

Ricorreva per cassazione il V., sulla base di un unico motivo.

Resisteva, con controricorso, la S..

Il V. ha depositato memoria per udienza, chiedendo dichiarasi cessata la materia del contendere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte di Cassazione, con sentenza 23/11/2007 n. 24412, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale e rigettato quello incidentale, avverso la sentenza n. 84/2004 della Corte di Appello di Roma, dichiarativa dell’efficacia in Italia della sentenza 9/2/2001 del Tribunale Ecclesiastico del Lazio, che aveva pronunciato la nullità del matrimonio concordatario tra le parti.

Divenuta definitiva la pronuncia di delibazione della Corte d’Appello di Roma, che incide ex tunc sulla validità del vincolo, può ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti e dichiararsi pertanto inammissibile il ricorso proposto.

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese per ogni grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese tra le parti per ogni grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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