Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.259 del 12/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D’ASTE GIAMBATTISTA, OLIVIERI MARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A. (c.f. *****), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODISIO MACROBIO 3, presso l’avvocato GABRIELLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE NOVA GIORGIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3172/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2 004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CONTALDI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GABRIELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 febbraio 1998, l’avv. S. A., membro del consiglio di amministrazione della società S.p.A. per l’Autostrada Serravalle – Ponte Chiasso, esponeva quanto segue: a) che sul proprio operato era stata svolta una lunga indagine da parte del nuovo organo amministrativo che aveva convocato l’assemblea del 27 novembre 1997, avente all’ordine del giorno, tra l’altro, “provvedimenti al sensi dell’art. 2393 c.c.”, consistenti nella delibera dell’azione di responsabilità, e che in tale assemblea il nuovo Presidente aveva prodotto una relazione, che, per quanto generica, esprimeva pesanti giudizi su presunti illeciti che egli, S.A., quale Presidente della SISPAI (controllata dalla società convenuta), avrebbe perpetrato nella gestione del rapporti con quest’ultima; che esso attore aveva contestato gli addebiti perchè infondati; b) che i rappresentanti della Provincia di Milano, della Provincia di Pavia, della Provincia di Genova, della CCIAA di Genova, della CCIAA di Como e del Comune di Milano avevano rilevato l’opportunità, prima di avviare un procedimento giudiziario, di acquisire un parere pro veritate da parti consulenti particolarmente qualificati per verificare con estrema attenzione se esistevano eventuali responsabilità a suo carico; c) che l’assemblea aveva approvato la Relazione del consiglio di Amministrazione allegata al verbale e aveva deliberato di promuovere, per i fatti di cui alla Relazione e per ogni altro fatto in violazione al doveri dell’art. 2392 c.c. che fosse emerso, azione sociale di responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2393 c.c., nei suoi confronti, conferendo all’uopo al Consiglio ogni più ampio potere per l’esercizio della relativa azione giudiziale previo ottenimento di due pareri pro ventate in ordine alla sussistenza del presupposti dell’azione stessa; d) che il Presidente, constatato che la delibera dell’azione di responsabilità era stata adottata con il voto favorevole di una percentuale superiore al quinto del capitale sociale, dava atto che tale deliberazione importava la revoca dall’ufficio del Consigliere S. e chiedeva, inoltre, all’assemblea di voler indicare i nominativi del due professionisti cui conferire l’incarico di redigere i pareri pro veritate richiesti.

Tanto premesso il S., rilevando il proprio interesse a rimuovere la delibera di cui sopra, ne deduceva l’inesistenza, giacchè la volontà della promozione dell’azione sociale di responsabilità era mancante, o, se esistente, era certamente nulla, giacchè era stata espressa prima di essersi formata, non essendo stato effettuato l’accertamento dei presupposti dell’azione stessa, o, comunque, giacchè aveva demandato a estranei alla società il predetto accertamento di esclusiva competenza dell’assemblea, ne assumeva, in subordine, l’annullabilità, giacchè lo statuto sociale non prevedeva che detto accertamento fosse rimesso ad estranei alla società.

Aggiungeva che la raccolta di detti pareri era intesa alla formazione stessa della volontà di promuovere l’azione di responsabilità ed escludendo, pertanto, che fosse prevista per la sola efficacia della delibera, e rilevando, in ogni caso, che le delibere societarie sono immediatamente efficaci, con la conseguenza della definitiva inefficacia di delibera sottoposta a condizione sospensiva, e che la sottoposizione di delibera societaria a condizione risolutiva esautorava la società dal potere, che veniva rimesso a un terzo estraneo, della permanenza o meno degli effetti della stessa.

Chiedeva, in conclusione, che fosse dichiarata inesistente, nulla o inefficace o comunque annullata la predetta Delib. 27 novembre 1997, relativa alla materia “provvedimenti ai sensi dell’art. 2393 c.c.” all’ordine del giorno e ogni altra delibera che ne fosse l’antecedente ovvero ad essa fosse conseguente o collegata, ivi compresa, anzitutto, quelle di approvazione della relazione del consiglio di amministrazione allegata al verbale (in quanto materia non prevista dall’ordine del giorno) e quella di revoca (o presa d’atto della revoca) dello stesso dalla carica di Consigliere di amministrazione.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza dell’impugnazione ed adducendo che, successivamente alla deliberazione dell’assemblea, gli amministratori avevano ottenuto i pareri dei professionisti incaricati e avevano esercitato l’azione, instaurando il relativo giudizio e che l’assemblea ordinaria, preso atto dell’impugnazione proposta dall’avv. S., aveva deliberato di sostituire, rinnovare o ratificare la deliberazione precedente.

Con citazione notificata il 4 agosto 1998 l’avv. S. impugnava anche la successiva deliberazione del 7 maggio 1998, con cui l’assemblea della Serravalle, in via di sostituzione, ratifica o comunque rinnovazione della Delib. assunta in data 27 novembre 1997, aveva deliberato di ratificare (“per quanto occorrer possa”) la precedente Delib. 27 novembre 1997, deliberando comunque di promuovere nei suoi confronti l’azione sociale di responsabilità. La società per l’Autostrada Serravalle Milano si costituiva anche in questo secondo procedimento, chiedendo che le domande fossero dichiarate ugualmente inammissibili o rigettate.

Il Tribunale, riunite le due cause, con sentenza del 19 dicembre 2000, depositata il 13 dicembre 2001, respingeva le domande. Con atto notificato il 28 gennaio 2003 l’avv. S. impugnava la sentenza del Tribunale.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo che l’appello fosse dichiarato inammissibile o infondato.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 3172/04, rigettava l’appello. Il giudice di seconde cure riteneva fondata l’eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dall’appellata in ordine alla impugnazione della Delib. 27 novembre 1997 poichè la stessa era stata sostituita in toto dalla successiva Delib. 7 maggio 1998.

In ordine alla impugnazione di quest’ultima delibera, ha ritenuto infondato il ricorso del S. giudicando che la convocazione dell’Assemblea fosse stata regolare e che, comunque, il medesimo, non rivestendo la qualità di socio della società, non era legittimato all’impugnazione della Delib. assembleare 7 maggio 1998 in quanto tale potere spettava al solo consiglio di amministrazione e non già a singoli componenti di quest’ultimo. Nè poteva ritenersi la legittimazione del S. quale portatore di interessi sostanziali lesi dalla delibera, in quanto lo stesso aveva fatto valere in giudizio un solo vizio procedimentale.

Passando,poi, ad esaminare, ai soli fini della liquidazione delle spese di giudizio la Delib 27 novembre 1997 la Corte d’appello ne affermava la legittimità.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il S. affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’Autostrada Serravalle – Milano – Ponte Chiasso spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce errore di diritto e vizio di motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano, nella parte in cui ha affermato che sarebbe stata validamente assunta la Delib. Serravalle 7 maggio 1998, la quale ha sostituito la precedente Delib. 27 novembre 1997.

Con il secondo motivo di impugnazione lamenta errore di diritto e vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la impugnazione avente ad oggetto la Delib. assembleare Serravalle 7 maggio 1998, in considerazione della carenza di legittimazione attiva dell’avv. S..

Con il terzo motivo deduce, ai soli fini delle spese di giudizio, censure di inesistenza, nullità e/o annullabilità contro la Delib.

27 novembre 1997 con cui l’assemblea di Serravalle aveva autorizzato l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei suoi confronti.

Il primo motivo di ricorso,con cui il ricorrente deduce l’inesistenza o in subordine la nullità e l’annullabilità della Delib. 7 maggio 1998 per essere stata l’Assemblea invalidamente convocata in quanto alla riunione del Consiglio di amministrazione che aveva disposto la convocazione non era stato convocato esso S. che era ancora membro del Consiglio, è infondato.

Deve infatti escludersi che nella fattispecie ricorra una ipotesi di inesistenza o di nullità della delibera impugnata.

Va premesso che nel caso di specie vi sono due procedimenti tra loro collegati: il primo inizia con la convocazione del consiglio di amministrazione per deliberare la convocazione dell’assemblea e termina la conseguente delibera assunta in quella sede; il secondo inizia con la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea e si conclude con l’adozione delle delibere finali del detto organo (Cass. 11186/01).

Per quanto concerne il primo procedimento, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nel caso di omessa (o tardiva) comunicazione della convocazione del consiglio di amministrazione ad uno dei consiglieri, la convocazione del consiglio deve essere apprezzata nella sua unità di atto a struttura procedimentale con destinatari plurimi, perciò riferita non già ai singoli ma all’insieme dei consiglieri “sicchè, quando, come nel caso di specie, la convocazione disposta dal presidente del consiglio di amministrazione……sia valsa tuttavia ad assicurare la presenza nella adunanza della maggioranza degli amministratori,…. si deve ritenere che le deliberazioni adottate dagli amministratori così convocati – essendo stati raggiunti il quorum costitutivo e quello deliberativo di cui all’art. 2388 c.c. – siano giuridicamente esistenti, perchè riferibili all’organo collegiale come espressione della sua volontà, pur se viziate dalla irregolarità della convocazione non conforme allo specifico disposto statutario” (Cass. 12012/98).

Del resto, è stato ulteriormente affermato che “la assenza di prescrizioni normative circa le modalità di convocazione del consiglio, in tutto rimesse alla autonomia statutaria, segna una significativa differenza rispetto alla rigorosa formalizzazione della convocazione della assemblea dall’art. 2366 c.c. dettata a tutela dell’interesse del socio (quando la stessa formulazione dell’art. 2388 c.c. non tanto esprime il principio della collegialità quanto fissa la regola maggioritaria) e conferma che la convocazione dell’amministratore risponde unicamente all’interesse sociale alla oculatezza della gestione, sicchè la irregolarità nella convocazione del consiglio di amministrazione che ostacoli la partecipazione alla adunanza di taluno degli amministratori lede dunque soltanto quell’interesse sociale. (Cass. 12012/98). Per queste ragioni la giurisprudenza di questa Corte in esame ha ritenuto che il deliberato consiliare possa essere impugnato anche oltre l’ipotesi dell’art. 2391 c.c. ma la titolarità dell’azione al riguardo rimane tuttavia circoscritta ad amministratori assenti o dissenzienti e infine a sindaci istituzionalmente investiti del compito di controllare la legittimità dell’operato sociale ovvero ai soci che abbiano subito una lesione diretta ai loro diritti da parte del deliberato in questione. (Cass. 12012/98).

Nel caso di specie, deve dunque ritenersi che il S. ben avrebbe potuto impugnare la delibera per mancata comunicazione nei suoi confronti dell’adunanza consiliare, ma non risulta in alcun modo dedotto in giudizio che ciò sia avvenuto.

Per quanto concerne, invece, il secondo procedimento, la giurisprudenza in esame ha affermato che “il momento di avvio del subprocedimento di convocazione dell’assemblea, secondo le formalità per essa dettate dall’art. 2366 c.c., è costituito dalla pubblicazione dell’avviso” sulla gazzetta ufficiale; e quando, nell’ipotesi di gestione sociale pluripersonale, quell’avviso sia riferibile alla volontà collegiale del consiglio di amministrazione…, può dirsi soddisfatto il disposto dello stesso art. 2366 c.c. che vuole l’assemblea convocata dagli amministratori e deve escludersi che sulle formalità per la convocazione si riflettano, per proprietà transitiva, le eventuali irregolarità interne al distinto procedimento di deliberazione del consiglio di amministrazione, regolato secondo una autonoma disciplina” (Cass. 12012/98). Deve pertanto concludersi che non comporta inesistenza della convocazione dell’assemblea e della conseguente deliberazione, il vizio da cui essa è affetta quando è comunque configurabile una convocazione nel suo essenziale schema giuridico (atto recettizio con cui il socio è avvisato della data e del luogo della riunione) e dovendosi, d’altro canto, considerare che, mentre è giustificabile una reazione radicale (quale l’inesistenza giuridica) dell’ordinamento avverso una delibera assembleare in cui ai soci (che “sono” l’assemblea) non sia stata data neppure l’opportunità di partecipare alla deliberazione, sì che quest’ultima non può essere in alcun modo ricondotta alla loro volontà, diversamente deve, invece, argomentarsi allorchè tale opportunità sia stata in concreto offerta, giacchè in tale ultimo caso appare certamente più adeguata una reazione più misurata, in equilibrio con le contrapposte esigenze di certezza e stabilità dei deliberati societari, sottostanti alla particolare disciplina delle loro patologie prevista dagli artt. 2377 e 2378 c.c. (Cass. 9364/03).

In tal senso questa Corte ha già avuto occasione di ritenere che il vizio di deliberazione di convocazione dell’assemblea da parte del consiglio di amministrazione non può riflettersi, come causa di invalidità, sulle deliberazioni della assemblea, quando essa sia stata “convocata dagli amministratori” a norma dell’art. 2366 c.c. con atto per certo riferibile alla volontà dell’organo collegiale (Cass. 12012/98). Alla luce delle predetta considerazione deve ritenersi corretta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la mancata convocazione alla riunione del Consiglio di amministrazione di uno dei componenti dia luogo ad una semplice irregolarità che non integra neppure gli estremi dell’annullabilità. Il secondo motivo è anch’esso infondato.

In ordine alla questione di principio relativa alla legittimazione astratta all’impugnazione delle delibere assembleare, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il potere, riconosciuto agli amministratori della società per azioni dal secondo comma dell’art. 2377 c.c., d’impugnare le deliberazioni dell’assemblea della società che non siano state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) e non agli amministratori stessi individualmente considerati, atteso che tale potere è attribuito agli “amministratori” per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell’organo incaricato di detta tutela, il quale, nella società retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso. (Cass. 8992/03; Cass. 1084/63; Cass. 3422/77).

Naturalmente, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, una legittimazione del consigliere di amministrazione all’impugnazione della delibera assembleare può sussistere qualora questi venga immediatamente leso in un suo diritto dalla delibera stessa. (Cass. 175/65; Cass. 3422/77).

Il ricorrente non contesta la validità dei principi fin qui enunciati, ma si duole del fatto che la Corte d’appello abbia escluso un suo interesse alla impugnazione della Delib. 7 maggio 1998.

Come già ricordato, la Corte d’appello si è pronunciata su due cause riunite. La prima avente ad oggetto la Delib. 27 novembre 1998, con cui era stato deliberato di promuovere azione di responsabilità nei confronti del S., e la seconda, avente ad oggetto la impugnazione della Delib. 7 maggio 1998 con cui la precedente Delib.

27 novembre 1997 era stata ratificata e sostituita. Nel decidere sulle due cause riunite la Corte d’appello ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla prima poichè la Delib. 27 novembre 1997 ormai non esisteva più essendo stata sostituita dalla Delib. 7 maggio 1998. Nel decidere poi, la seconda causa ha rilevato che l’impugnazione di quest’ultima delibera avveniva sulla base della sola deduzione della inesistenza o nullità della delibera assembleare per invalidità della convocazione da parte del consiglio di amministrazione, alla cui riunione esso S. non era stato convocato nonostante ricoprisse ancora la carica di consigliere di amministrazione, senza però che venissero riprese tutte le censure mosse in occasione del primo giudizio proposto con l’impugnazione della Delib. 27 novembre 1997 ove il S. contestava la proposizione dell’azione di responsabilità nei suoi confronti.

In ragione di ciò la Corte ha rilevato che il ricorrente, avendo dedotto soltanto un vizio procedimentale della delibera,non aveva in alcun modo fatto valere una lesione della propria individuale posizione giuridica soggettiva e, conseguentemente, era privo di interesse all’impugnazione.

L’argomentazione della Corte d’appello è del tutto corretta. Essa si basa, infatti, sulla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: (ex plurimis Cass. 15954/06). Da ciò consegue, tra l’altro, che non si verifica alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell’una o nell’altra causa per cui, ad esempio, le prove acquisite in una causa non possono essere utilizzate nell’altra esonerando la parte dal relativo onere probatorio, ma ciascuna causa deve essere decisa in base alle prove in essa proposte, (Cass. 2664/06). Da tali principi si deduce necessariamente che le deduzioni e le censure che il S. ha proposto nel primo processo di impugnazione della Delib. 27 novembre 1997 non possono in alcun modo ritenersi trasferite nel secondo processo di impugnazione della Delib. 7 maggio 1998. Quest’ultimo deve quindi essere deciso in base alle richieste, alle deduzioni ed allegazioni fatte valere esclusivamente in esso. A tale proposito, il ricorrente non ha in alcun modo fornito argomentazioni idonee a dimostrare di avere riproposto nella causa di impugnazione della Delib. 7 maggio 1998 le stesse doglianze avanzate avverso la proposizione dell’azione di responsabilità nei suoi confronti presentate nella prima causa di impugnazione della Delib. 27 novembre 1997.

Il ricorrente fa, infatti riferimento agli atti del giudizio di merito ove sostiene di avere riprodotto le censura avverso l’azione di responsabilità proposta nei suoi confronti, ma omette, in violazione del principio di autosufficienza di riportarne il contenuto, onde questa Corte non è in grado di valutare il fondamento dell’assunto del ricorrente. Si rileva, come unica eccezione a quanto detto, che il S. riporta le conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio con cui si chiede la dichiarazione di inesistenza, inefficacia o nullità della Delib. 7 maggio 1998 e di ogni altra delibera antecedente, conseguente o collegata compresa, in primo luogo, quella di approvazione della relazione del Consiglio di amministrazione allegata al verbale, quella di revoca e/o presa d’atto della revoca dell’esponente e quella di approvazione del bilancio della Serravalle al 31.12.97.

Conclusioni riportate anche in sede di precisazione delle conclusioni, del giudizio di primo grado.

Tali conclusioni risultano del tutto generiche e, comunque, fanno soltanto riferimento agli atti antecedenti alla Delib. 7 maggio 1998 mancando ogni esplicito riferimento alla azione di responsabilità riproposta con quest’ultima delibera.

Tali argomenti non appaiono, quindi, in grado di contrastare utilmente l’accertamento effettuato in via di fatto circa la mancanza di ogni doglianza specifica del S. alla azione di responsabilità proposta nei suoi confronti con la Delib. 7 maggio 1998. Il motivo deve in conclusione essere respinto.

Venendo all’esame del terzo motivo, va premesso che la Corte d’appello ha effettuato una interpretazione letterale della Delib. 27 novembre 1997 rilevando che l’espressione “delibera di promuovere..

azione sociale di responsabilità” ha “un significato chiaro ed univoco, il cui contenuto incondizionato e volitivo del primo verbo si collega funzionalmente all’azione rappresentato dal secondo verbo promuovere, che esprime l’oggetto dell’iniziativa a cui si intendeva fosse tenuto il Consiglio, destinatario immediato della deliberazione dell’Assemblea, a cui erano conferiti i necessari poteri”.

“Ora l’autonomia delle due proposizioni considerate nell’analisi della struttura del periodo, permette di rilevare che la fase procedimentale di acquisizione di due pareri pro veritate in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’azione stessa non è previsto come elemento costitutivo dell’espressione di volontà, con cui l’assemblea ha inteso integrare i poteri degli amministratori ai fini di promuovere l’azione di responsabilità, ma era formulata logicamente come distinto contenuto delle modalità dell’azione con cui il consiglio era incaricato di dare pratica attuazione al mandato dell’assemblea. L’ottenimento dei due pareri rientrava, infatti, negli specifici adempimenti che l’assemblea prestabiliva nell’ambito di ogni più ampio potere per l’esercizio della relativa azione giudiziaria”.

La Corte d’appello correda questa interpretazione letterale e teleologica con ulteriori elementi di interpretazione logica consistenti nel fatto che la delibera era stata approvata a seguito della relazione illustrativa delle ragioni dell’iniziativa formulata dal presidente del C.d.a che sollevava dubbi sulla correttezza della gestione da parte del S.. Se l’assemblea non avesse condiviso o avesse avuto dubbi su tale relazione – osserva la Corte d’appello – non avrebbe deliberato l’azione di responsabilità, ma avrebbe chiesto un ulteriore approfondimento: in tal modo il momento cognitivo costituito dalla relazione è strettamente collegato con quello deliberativo di proposizione dell’azione di responsabilità.

In questo contesto il richiedere il parere a due giuristi aveva – secondo l’interpretazione della corte d’appello – lo scopo di acquisire tutti quegli elementi tecnico – giuridici necessari per la proposizione dell’azione di responsabilità già decisa e non già per valutare se proporre o meno l’azione in questione.

La Corte d’appello conclude la sua interpretazione della delibera osservando che ” sarebbe contrario ad ogni canone interpretativo (e in particolare sull’interpretazione complessiva delle clausole e sulla conservazione del contratto) attribuire ad una parte dell’atto negoziale un significato tale da fare venir meno ogni effetto a talune disposizioni o clausole (cfr artt. 1362 e 1367 c.c.).

Alla luce di tale premessa le censure che il ricorrente muove alla decisione impugnata appaiono inammissibili sotto diversi profili e comunque infondate.

Si profila,in primo luogo, erronea l’affermazione secondo cui la delibera non è un contratto per cui non sarebbero ad essa applicabili i canoni civilistici di interpretazione del contratto.

Questa Corte ha, infatti, già avuto occasione di affermare che le determinazioni prese dai soci durante lo svolgimento del rapporto associativo vanno considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti negoziali di esecuzione del contratto sociale, perchè preordinati alla sua migliore attuazione. Da ciò consegue che le delibere soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti quando se ne deve interpretare il contenuto dispositivo.

(Cass. 27387/05).

Alla luce di detti principi risulta non solo che l’interpretazione della delibera effettuata dalla Corte d’appello in osservanza dei canoni ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. e segg. è del tutto corretta, ma anche che,per censurare detta interpretazione, il ricorrente avrebbe dovuto, ai fini della stessa ammissibilità del ricorso, argomentare sulle ragioni per cui riteneva che la Corte di merito aveva fatto erronea applicazione dei detti canoni.

A tale proposito è ben noto il costante orientamento di questa Corte secondo cui l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg.

o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. (Cass. 22536/07; Cass. 21064/04; Cass. 15381/04). Oltre all’evidenziato profilo di inammissibilità, se ne rileva un secondo laddove il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello sotto il profilo di una motivazione erronea e/o contraddittoria in relazione al contenuto della delibera impugnata.

A fronte, infatti della esaustiva ed amplia argomentazione del giudice di secondo grado che appare del tutto corretta sotto il profilo logico – giuridico, il ricorrente tende a far valere una diversa interpretazione della delibera in questione (l’assemblea avrebbe delegato a due professionisti esterni la decisione circa la proposizione o meno dell’azione; la delibera sarebbe stata sottoposta a condizione etc) in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione. Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 6500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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