LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.R., residente in *****, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli Avvocati Bernasconi Patrizia e Maurizio Bemasconi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Gobbi Goffredo, in Roma, via Maria Cristina n. 8;
– ricorrente –
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3/37/00 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 9.3.2000;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 4 dicembre 2009 dal consigliere relatore Dott. BERTUZZI Mario;
Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuto condono.
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato il 17.4.2001, P.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana Piemonte n. 3/37/00 depositata il 9.3.2000, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento che aveva rettificato il suo reddito da partecipazione dalla societa’ Mar Mobili relativo all’anno 1986.
Il Ministero delle Finanze si e’ costituito con controricorso.
In data 8.9.2009 l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, rappresentando di avere avuto comunicazione dall’Agenzia delle Entrate di Pontedera che il contribuente ha presentato istanza di definizione della controversia ai sensi della legge citata ed ha provveduto a versare le somme dovute.
Sulla scorta di tale dichiarazione, visto la L. n. 289 del 2002, art. 16, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio.
Le ragioni del provvedimento integrano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010