LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore Agenzia delle Entrate – Ufficio di Avezzano in persona del Direttore pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domiciliano;
– ricorrenti –
contro
R.P. e R.R., rappresentati e difesi come da mandato a margine de controricorso con ricorso incidentale dall’avvocato Amabile Antonio, ed insieme allo stesso elettivamente domiciliati in Roma Viale Tiziano n. 80 presso lo studio dell’avvocato Ricciardi Paolo;
– controricorrenti –
per l’annullamento della sentenza n. 223/21/2002 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli sezione 21 in data 12.6.2002 e depositata il 26.6.2002;
sentita la relazione del Consigliere POLICHETTI Renato;
lette le conclusioni del P.G. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
CONSIDERATO IN FATTO
quanto segue:
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto dalle Imposte Dirette di Amalfi avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Amministrazione aveva rideterminato maggiorandolo il reddito di impresa di R.P. e del coniuge dello stesso R. R.. In particolare la Commissione Tributaria Regionale riteneva che l’inammissibilita’ dell’appello fosse determinato dal fatto che al difensore domiciliata rio delle parti era stato notificato un solo ricorso e non due essendo due le parti. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332, 156 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 23, 53 e 49 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Veniva dedotto in particolare la carenza di motivazione e soprattutto la palese infondatezza della pronuncia dal momento che l’Ufficio aveva chiaramente indicato nell’intestazione della raccomandata entrambi i nominativi degli interessati peraltro entrambi difesi dallo stesso avvocato – Amabile Antonio – e presso lo stesso domiciliati.
I coniugi R. proponevano controricorso con il quale chiedevano il rigetto del ricorso in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe fatto corretta applicazione della normativa e, in caso di accoglimento del ricorso, formulavano una serie di questioni non esaminate dal giudice di secondo grado che aveva ritenuto assorbente l’inammissibilita’ del ricorso.
Il ricorso e’ fondato.
Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “La notificazione dell’atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per piu’ parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), e’ valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtu’ della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non e’ un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne e’ il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’iderogabile obbligo do fornire, anche in virtu’ dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo” (Cass. Sezioni Unite 15.12.2008 n. 29290).
L’accoglimento del ricorso principale delle Amministrazioni per motivi processuali rende non esaminabili i motivi del controricorso riguardante, peraltro, questioni non esaminate dai giudici di seconde cure.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi accoglie il principale dichiara assorbito l’incidentale cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria della Campania anche per le spese del presente giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010