LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PORDENONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINI CORRADO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNECHINI EGIDIO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COND. *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato INFASCELLI FRANCESCA, rappresentato e difeso dagli avvocati CASSINI ALBERTO, FORMENTINI MARIA GRAZIA, giusta delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 18/2004 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE, depositata il 08/04/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 28/09/2009 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE MARTINI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rinvio a Nuovo Ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite; in subordine il rigetto del ricorso.
Il condominio ***** proponeva tempestivo ricorso innanzi alla C.T.P. di Pordenone avverso un sollecito di pagamento per l’importo di L. 2.501.110 (3.037.780) inviato da quel Comune e relativo al servizio di fognatura e depurazione per l’anno 1998, deducendo l’illegittimita’ della pretesa in quanto i propri scarichi condominiali non erano collegati con il sistema fognario comunale.
Resisteva il Comune contestando quanto ex adverso dedotto ed affermando che per la nascita dell’obbligazione tributaria non era necessario l’effettivo collegamento con la rete fognaria, essendo sufficiente la mera possibilita’ dell’allacciamento.
La C.T.P. accoglieva il ricorso, ritenendo non provato da parte dell’ente locale la possibilita’ di tale allacciamento.
Proponeva gravame il Comune deducendo l’erroneita’ della tesi affermata dalla C.T.P. relativa ai presupposti per l’applicazione del canone. Si costituiva il condominio, chiedendo il rigetto dell’appello ribadendo quanto dedotto in primo grado.
La C.T.R. del Friuli V.G. confermava la decisione di primo grado, riaffermando che per la debenza del canone fosse necessario l’effettivo allacciamento al sistema fognario con la conseguente fruizione del servizio e che, come affermato dai primi giudici, l’ente non aveva fornito la relativa prova.
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione il Comune di Pordenone sulla base di due motivi.
Il condominio ***** resiste con controricorso, contestando quanto ex adverso sostenuto. Ambedue le parti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Con il primo motivo, premesso un dettagliato escursus sulle vicende normative relative alla disciplina delle acque reflue, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 1994, con particolare riferimento all’art. 14 e violazione della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 per non avere la C.T.R. esaminato e motivato il rigetto dei motivi di appello con i quali si era sostanzialmente dedotto l’obbligo di pagamento del canone per il servizio di fognatura e depurazione, non potendo essere rimesso all’arbitrio del cittadino l’allacciarsi o meno al sistema fognario con conseguente esenzione dal pagamento e la possibilita’ di pericoli di natura igienico sanitaria e per la salute pubblica connessi al mancato allacciamento. La C.T.R., infatti, anziche’, cercare la norma da applicare al caso concreto (L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 come integrati dalla L. n. 36 del 1994, art. 14), aveva deciso sulla considerazione che il presupposto impositivo fosse unicamente l’effettivo collegamento alla rete fognaria con la fruizione del servizio.
Con la seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 1994, con particolare riferimento all’art. 14 e violazione della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 e violazione dell’art. 2727 c.c. e segg. nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la C.T.R. affermato in contrapposizione con la diversa tesi del Comune che fosse necessario per la debenza del canone l’effettivo allacciamento e negando che, nella specie, l’Ente avesse fornito la prova dell’esistenza in loco della rete fognaria all’epoca dei fatti, ignorando il materiale probatorio prodotto dal quale avrebbe potuto rilevare, anche su base presuntiva l’esistenza del sistema fognario.
Nel proprio controricorso il contribuente ha dedotto che la disciplina normativa applicabile nel periodo di riferimento (1998) e’ quella dettata dalla L. n. 319 del 1976, la quale, negli artt. 16 e 17, indica come presupposto necessario per il sorgere dell’obbligo di pagamento del canone di fognatura l’allacciamento dell’utente alla rete fognaria; il Condominio precisa altresi’ che il tributo per cui e’ causa ha natura di tassa, la cui corresponsione e’ legata all’erogazione della prestazione da parte dell’ente pubblico. Nella successiva memoria ex art. 378 c.p.c. il Condominio rappresenta che la L. n. 36 del 1994, art. 14 invocato dalla controparte, e’ stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 proprio laddove prevedeva l’obbligo di pagare la quota di canone relativa alla depurazione “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, evincendo da tale pronuncia la conferma, anche con riferimento alla normativa successiva, del principio secondo cui il pagamento del canone di fognatura e di depurazione resta condizionato all’esistenza dell’impianto centralizzato ed all’allacciamento ad esso della singola utenza.
I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati nei limiti che si preciseranno.
Al riguardo merita sottolineare che punto nodale ed in larga misura decisivo ai fini della risoluzione delle questioni controverse e’ costituito dalla individuazione della disciplina applicabile, ratione temporis, in relazione all’annualita’ in discussione (1998), tema che, oltre ad essere rilevante in se’, risulta affrontato e risolto dalle parti in modo discordante; il Comune ricorrente propone, infatti, una lettura della normativa favorevole ad una applicazione congiunta della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 e della L. n. 36 del 1994, art. 4, mentre il contribuente e’ sostanzialmente fermo nel ritenere che la fattispecie resti regolata dalla L. n. 319 del 1976.
Appare pertanto necessaria una breve ma attenta disanima del quadro normativo di riferimento, che invero risulta inciso da una successione di interventi legislativi di non sempre agevole interpretazione e collocazione sistematica.
Sul tema si osserva quanto segue:
– la L. 10 maggio 1976, n. 319, stabili’ che per i servizi relativi alla raccolta l’allontanamento e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da superfici ed edifici privati e pubblici e’ dovuto il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa, formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione (art. 6, commi 1 e 2) e che “La parte relativa al servizio di depurazione e’ dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l’impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili” (art. 7, comma 3);
– il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, art. 3 convertito dalla L. 23 aprile 1981, n. 153, aggiungendo l’art. 17 ter alla L. n. 319 del 1976, stabili’ che l’accertamento del canone in questione doveva essere effettuato in base alle disposizioni del testo unico della finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175) e la sua riscossione secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, in tema di entrate patrimoniali dello Stato, mentre per il relativo contenzioso dichiaro’ applicabili le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20;
la L. 5 gennaio 1994, n. 36, introdusse il servizio idrico integrato – comprensivo, oltre che della raccolta e depurazione, anche della fornitura delle acque (art. 4, comma 1, lett. f) – qualificando la tariffa come corrispettivo del servizio (art. 13), pur stabilendo che “La quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione e’ dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (art. 14, comma 1); l’art. 32 abrogo’, quindi, la L. n. 319 del 1976, art. 17 ter, introdotto, come si’ e’ detto, dal D.L. n. 38 del 1981;
il D.L. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1995, n. 172, aggiunse un u.c. alla L. n. 319 del 1976, art. 17 che, ristabilendo di f atto il contenuto dell’art. 17 ter citato, disponeva che “Fino all’entrata in vigore della tariffa fissata dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13 e segg.” dovevano applicarsi per l’accertamento del canone le disposizioni del testo unico della finanza locale e per la sua riscossione il D.P.R. n. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 68 e 69 previa notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione, mentre per il contenzioso continuavano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20 (art. 2, comma 3 bis);
la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 28, stabili’ che “A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13” ed abrogo’, di conseguenza, la L. n. 319 del 1976, art. 17, u.c. introdotto dal D.L. n. 79 del 1995;
– il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, modificando l’indicazione temporale della disposizione della L. n. 448 del 1999 sopra citata, dispose a sua volta che “L’abrogazione della L. 10 maggio 1976, n. 319, artt. 16 e 17… ha effetto dall’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13 e segg.”, precisando altresi’ che il canone o diritto di cui alla L. n. 319 del 1976, art. 16 continua ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione veriticatisi anteriormente all’abrogazione del tributo ad o pera della presente legge, con conseguente applicazione delle disposizioni relative ad esso per quanto concerne le fasi dell’accertamento e della riscossione (art. 62, commi 5 e 6);
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, comma 1, lett. a), infine, dispose la soppressione del D.Lgs. n. 152 del 1999, commi 5 e 6 rendendo in tal modo immediatamente efficace, a partire dalla sua entrata in vigore (3 ottobre 2000, essendo stato il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18.9.2000) quanto previsto dalla L. n. 448 del 1998, 31, comma 28.
Alla luce di questa ricostruzione della normativa, si puo’ ritenere che la disciplina applicabile nel caso concreto debba essere individuata nelle disposizioni della L. n. 319 del 1976, in particolare negli artt. 16 e 17, e non nella successiva L. n. 36 del 1994. Cio’ in quanto, come si e’ sopra visto, i diversi interventi legislativi che si sono succeduti a tale ultimo testo normativo hanno prorogato l’applicazione della precedente L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 al 3 dicembre 1998 (L. n. 448 del 1999, art. 31, comma 28), termine successivamente esteso dal D.Lgs. n. 152 del 1999 al momento dell’entrata in vigore del sistema idrico integrato di cui alla L. n. 36 del 1994; soltanto con la soppressione di tale ultima disposizione ad opera del D.Lgs. n. 258 del 2000 e, quindi, dalla sua entrata in vigore (3 ottobre 2000) puo’ pertanto dirsi che le disposizioni in materia di cui alla L. n. 319 del 1976 hanno cessato efficacia, essendo state definitivamente soppiantate dalla L. n. 36 del 1994, art. 13 e segg..
Questa conclusione e’ del tutto in linea con l’orientamento piu’ volte espresso da questa Corte in materia di giurisdizione sulle controversie relative agli importi richiesti per il servizio di fognatura e di depurazione, che ha affermato il principio secondo cui la domanda avente ad oggetto la non debenza di queste somme rientra nella competenza del giudice tributario se riferita ad un periodo anteriore al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24 atteso che, prima di essa, trova applicazione la disciplina precedente alla L. n. 36 del 1994, che attribuiva al predetto canone natura di tributo comunale, avendo la predetta disposizione di cui all’art. 24, abrogando il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 62, commi 5 e 6, eliminato per il futuro il transitorio differimento dell’inizio di efficacia della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 28, che ha qualificato il corrispettivo di detto servizio come quota di tariffa ai sensi della L. n. 36 del 1994 (Cass. S.U. n. 6418 del 2005; Cass. S.U. n. 19388 del 2003; Cass. S.U. n. 19390 del 2003; Cass. S. U. n. 11188 del 2003; Cass. S.U. n. 16157 del 2002; Cass. S.U. n. 1 1631 del 2002).
Ne’ puo’ essere condivisa la posizione dell’Amministrazione ricorrente che suggerisce una contemporanea applicazione della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 e della L. n. 36 del 1994, art. 14 denunziandone la contestuale violazione da parte del giudice a quo.
Al di la’, invero, di quanto e’ stato finora osservato, in ordine alla vigenza temporale di queste due leggi, appare sufficiente un semplice confronto tra il contenuto di queste disposizioni per convincersi della loro sostanziale inconciliabilita’ e quindi della impraticabilita’ della soluzione avanzata dal Comune. La conclusione secondo cui la L. n. 36 del 1994, art. 14 per le ragioni sopra illustrate, non trovi applicazione per il periodo anteriore al 3 ottobre 2000, risulta del resto confermata con la massima chiarezza dall’ordinanza n. 55 del 10.2.2006 della Corte costituzionale, secondo e cui “la disciplina dei canoni di depurazione delle acque versati nel periodo precedente al 3 ottobre 2000 – oggetto dei giudizi a quibus – rientra non nell’ambito temporale di applicazione del denunziato della L. n. 36 del 1994, art. 14, comma 1 bensi’ in quello della L. 10 maggio 1976, n. 319, artt. 16 e 17”. In questa direzione merita richiamo anche la recente sentenza delle S.U. di questa Corte n. 21887 del 15.10.2009, che, nel pronunciarsi su una questione di giurisdizione in ordine ad una pretesa risalente al periodo precedente al 3 ottobre 2000, ha dichiarato ininfluente sulla propria decisione la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, che ha dichiarato parzialmente illegittimo la L. n. 36 del 1994, art. 14 su presupposto – implicito – della non applicabilita’, ratione temporis, di tale disposizione nel caso concreto.
La ricostruzione della normativa in materia permette, pertanto, di poter concludere sul punto nel senso che nel caso concreto, in cui si discute della debenza dei canoni di fognatura e di depurazione per l’annualita’ 1998, trovano applicazione la L. n. 319 del 1976, art. 16 in particolare l’art. 17, comma 3, sopra richiamato, che in relazione alla parte del canone relativa al servizio di depurazione dichiara lo stesso dovuto quando nel comune sia in funzione rimpianto di depurazione centralizzato, anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti dagli insediamenti civili.
Con riferimento all’applicazione di questa disciplina, l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non si ravvisano ne’ risultano dedotte valide ragioni per discostarsi, e’ stato costantemente nel senso che dalla gia’ rilevata natura tributaria del relativo canone discende necessariamente l’obbligatorieta’ del suo pagamento, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione del servizio, trattandosi di servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge, ed alla cui gestione i potenziali utenti sono chiamati a contribuire mediante il versamento di un canone, anche se non ne abbiano usufruito in concreto, per avere affidato a terzi lo smaltimento delle acque reflue; con l’importante precisazione tuttavia che, in ragione della disciplina positiva, l’obbligo sorge soltanto per effetto dell’istituzione del servizio e dell’allaccio alla rete fognaria ed e’ percio’ condizionato all’esistenza dell’impianto centralizzato ed all’allacciamento fognario (Cass. S.U. n. 96 del 2005; Cass. n. 11481 del 2003; Cass. n. 9434 del 1994; Cass. n. 2800 del 1992).
Cio’ posto, si osserva che, come risulta dalla lettura della stessa sentenza impugnata e dal ricorso, nel giudizio di merito il Comune ricorrente aveva dedotto che nel caso di specie era stata realizzata la rete fognaria, ma che l’allacciamento non era avvenuto a causa del rifiuto di quest’ultimo; ne concludeva che, stante l’utilizzabilita’ in concreto del servizio, il canone fosse comunque dovuto, aggiungendo che non puo’ essere lasciata alla scelta del privato ne’ la predisposizione ne’ la funzionalita’ di un servizio volto a soddisfare interessi generali. A fronte di tali considerazioni e circostanze di fatto la Commissione regionale si e’ limitata, invece, ad affermare che la debenza del canone presuppone l’utilizzazione reale ed effettiva del servizio e che, attesa la sua mancanza, il ricorrente andava assolto dalla pretesa del Comune, aggiungendo che l’ente locale non aveva dato prova dell’esistenza della rete fognaria, circostanza, questa contestata dal Comune.
La decisione del giudice di appello, cosi’ argomentata, non puo’ essere condivisa, sia per il difetto di motivazione in cui incorre, che per l’evidente violazione della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17. Cio’ in quanto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, la natura tributaria del canone in questione impone di apprezzare il dato relativo alla sua correlazione al servizio nell’ambito della mera utilizzabilita’ dello stesso, non occorrendo anche la sua effettiva e materiale utilizzazione da parte del destinatario. In altre parole, la stessa disciplina positiva posta dalla L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 porta ad individuare il presupposto impositivo in un facere dell’Amministrazione comunale, in un’attivita’ pertanto che, una volta adempiuta, appare svincolata dalla volonta’ e quindi dalla possibile collaborazione del privato, che, come in altri settori, e’ libero di poter usufruire o meno del servizio, il giudice di merito avrebbe pertanto dovuto accertare, cosa che non ha fatto, limitandosi ad asseverare quanto dedotto nella sentenza di primo grado, se effettivamente l’Amministrazione comunale aveva istituito e predisposto il servizio e se quindi il fatto acclarato della sua mancata utilizzazione da parte del ricorrente dipendeva esclusivamente da una scelta di quest’ultimo, traendo da tali circostanze le conseguenze giuridiche appropriate in applicazione della normativa in materia. La mancanza di tale accertamento in fatto, impedisce del resto a questa Corte di provvedere essa stessa alla decisione del merito della causa.
Il ricorso del Comune, pertanto, va accolto nei limiti sopra enunciati e la sentenza impugnata e’ cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, la quale, previo accertamento della effettiva istituzione da parte del Comune di Pordenone dell’impianto centralizzato e della rete di fognatura, applichera’ il seguente principio di diritto: “il canone di fognatura e di depurazione delle acque previsto e disciplinato dalla L. n. 319 del 1976, art. 16 e segg. – applicabile nella fattispecie – richiede, ai fini del sorgere dell’obbligo del suo pagamento, che il Comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che, percio’, esso sia concretamente fruibile dall’utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per fatto del destinatario medesimo'.
La Commissione regionale, quale giudice di rinvio, provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso nei limiti in cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Tributaria, il 28 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010