LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Avv. M.A., nato a *****, residente a *****, cod. fisc. *****, in proprio e, per atto notaio Aurelio Minazzi di Venezia, rep. n. 39039 del 24.01.2000, quale procuratore del proprio padre, sig. M.
G., nato a *****, residente a *****, cod. fisc. *****, entrambi nella qualità di eredi di N.S., nata a *****
e deceduta a *****, cod. fisc.
*****, rappresentati e difesi dall’avv. GUANCIOLI Giuseppe di Roma, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso avv. Giuseppe Guancioli in Roma, via A. Bertoloni, 41;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 dalla quale è rappresentato e difeso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 45/19/01 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sez. 19, il 3 maggio 2001, depositata il 7 giugno 2001 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell’11/11/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data *****, la signora N.S., rappresentata dal coniuge M.G., vendeva degli immobili siti in *****, con richiesta di applicazione della L. 13 maggio 1988, n. 154, art. 12, atteso che, in data *****, era stata presentata denuncia in variazione per divisione e diversa distribuzione degli spazi interni di quanto già censito al catasto urbano. Tale divisione e diversa distribuzione, operata successivamente al 31.12.1992, non aveva comportato alcun miglioramento della classe delle singole unità immobiliari nè alcun incremento delle relative consistenze.
I ricorrenti vennero a conoscenza, in data successiva al 18 giugno 1997, termine utile per l’autonoma impugnazione, che il 19 aprile 1997 agli acquirenti era stato notificato atto di classamento e di attribuzione rendita con cui l’Ufficio Tecnico Erariale di Treviso aveva attribuito alle unita immobiliari di cat. ***** le classi *****, anzichè la ***** ed alle unità immobiliari di cat. *****, la classe *****, invece che la *****.
Tale atto non veniva notificato alla parte venditrice.
In data 26 maggio 1997 ai signori A. e M.G., in qualità di eredi della venditrice, sig.ra N.S., veniva notificato avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni con cui l’Ufficio del Registro di Treviso chiedeva il versamento di imposta INVIM, interessi e diritti per complessive L. 32.337.850 oltre, in via solidale tra acquirenti e venditore, all’imposta di registro, ipotecaria e catastale, interessi e diritti per complessive L. 27.570.000 per recupero della differenza.
Avverso tale atto di accertamento e avverso l’atto di classamento e rendita, i ricorrenti proponevano distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, intervenendo anche nei procedimenti promossi dagli acquirenti avverso il medesimo atto di classamento e attribuzione rendita.
La Commissione adita, con la sentenza n. 188/7/98, accoglieva il ricorso avverso l’atto di liquidazione e irrogazione sanzioni dell’Ufficio del Registro di Treviso, mentre respingeva i ricorsi contro l’UTE, nella parte relativa al classamento catastale.
Avverso tale decisione, l’Ufficio delle Entrate di Treviso proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia che, con la sentenza n. 45/19/01, pronunciata il 3 maggio 2001, depositata il 7 giugno 2001, lo accoglieva in ordine alla legittimità del classamento e dell’avviso di liquidazione, non preceduto da avviso di accertamento, mentre accoglieva l’appello incidentale in merito alle tariffe di estimo applicabili ai fini della quantificazione dell’Invim.
Avverso tale sentenza, i sig.ri A. e M.G. proponevano ricorso per cassazione sorretto da tre motivi e corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Resisteva con controricorso l’intimata Amministrazione Finanziaria.
All’udienza del 7 gennaio 2009 questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg.ri B.A., C.L., G.A.M., S.R. e S.L., nonchè nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Treviso, concedendo il termine di giorni 60 a decorrere dalla data della comunicazione dell’ordinanza per la notifica del ricorso.
Con istanza dell’8 giugno 2009, il ricorrente, dopo aver precisato che la suddetta ordinanza gli era stata notificata il 16 febbraio 2009, comunicava che, in data 7 aprile 2009, aveva provveduto ad integrare il contraddittorio, notificando, a mezzo del servizio postale, copia del ricorso e dell’ordinanza ai signori B. A., C.L., S.R., G.A. M., S.L., nonchè all’Agenzia delle Entrate di Treviso, ma rilevava che i sigg.ri G.A.M. e S. L. non avevano ricevuto la notifica perchè “trasferiti”.
Pertanto, al fine di permettergli l’integrazione del contraddittorio, chiedeva la fissazione di una nuova udienza con concessione di un ulteriore termine per rinnovare la notifica ai signori G.A. M. e S.L. al nuovo indirizzo.
L’istanza veniva accolta e, con provvedimento del 17 giugno 2009, il Presidente titolare della sezione concedeva l’ulteriore termine di giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento per la rinotifica del ricorso e disponeva la trattazione del ricorso per l’udienza dell’11 novembre 2009.
Successivamente, il ricorrente depositava copia del ricorso, ripassato per la notifica, a mezzo servizio postale, ai detti signori G. e S. nel nuovo domicilio, ma non depositava i relativi avvisi di ricevimento della notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile dal momento che la mancata integrazione del contraddittorio ne comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile (ex plurimis, Cass. S.U. 627/08).
Nel caso di specie gli avvisi di ricevimento non sono stati prodotti.
Alla luce dei profili processuali e sostanziali della controversia ricorrono giusti motivi perchè le spese di giudizio siano compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010