Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.272 del 12/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ENEL S.p.A., con sede in *****, cod.

fisc. n. *****, P.IVA *****, in persona dell’ing.

C.V., nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale di ENEL Distribuzione S.p.A., quale procuratrice di ENEL S.p.A. (per atto notaio Paolo Silvestro di Roma del 23.12.1999), rappresentata e difesa nel presente giudizio, anche disgiuntamente, dagli avv.ti TIEGHI Roberto e Francesco Giuliani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Sicilia n. 66;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CORTALE, in persona del sindaco pro tempore, presso la sede comunale sita in *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/10/04 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sez. 10, il 21 aprile 2004, depositata il 25 maggio 2004 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell’11/11/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per la società ricorrente, l’Avv. Francesco Giuliani che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Relativamente all’anno 1995, l’Enel pagava la TOSAP per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo realizzate con cavi e linee elettriche sulle strade del Comune di Cortale.

In data 14 giugno 1996, il Comune notificava all’Enel un avviso di accertamento per il 1995 con cui richiedeva il pagamento di complessivi L. 53.797.000, operando l’arrotondamento al Km lineare non sulla sommatoria dei tratti stradali effettivamente occupati ma su ciascun singolo tratto stradale.

Avverso tale avviso, l’Enel proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, eccependo la nullità dell’atto impugnato per illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost., del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47 e del D.Lgs. n. 507 del 1997, art. 50, comma 2, e art. 56, comma 3.

Deduceva, inoltre, l’assoluta carenza di motivazione.

Il Comune di Cortale si costituiva in giudizio.

La Commissione adita, con la sentenza 897/02/2000, rigettava il ricorso della società contribuente.

L’Enel proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro che, con la sentenza n. 81/10/04, pronunciata il 21 aprile 2004 e depositata il 25 maggio 2004, lo respingeva.

Avverso tale sentenza, l’Enel proponeva ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi e corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Non svolgeva attività difensiva l’intimato Comune di Cortale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, la società contribuente ha lamentato “nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” atteso che i giudici di seconde cure avrebbero omesso di pronunciarsi in ordine al corretto criterio da utilizzare per la determinazione della TOSAP, soffermandosi esclusivamente sull’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento originariamente impugnato.

Di conseguenza, l’omessa pronuncia sull’eccepita violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47, determinerebbe l’inevitabile nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè la sua illegittimità per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il secondo motivo del ricorso, l’Enel ha denunciato “violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, dal momento che la sentenza impugnata risulterebbe viziata dalla falsa applicazione degli articoli riportati in epigrafe.

I giudici di seconde cure, nel confermare la legittimità dell’operato del Comune, avrebbero implicitamente ritenuto che la Tosap sarebbe dovuta per ogni singola occupazione, in ragione dell’unità di misura di riferimento, pari al chilometro lineare e ciò a prescindere dalla previa sommatoria dei tratti stradali effettivamente occupati. Ritenendo legittimo l’operato della controparte, la C.T.R..

avrebbe violato o comunque falsamente applicato, il dettato normativo del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47, che avrebbero introdotto una particolare disciplina relativa alla tassazione delle occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico realizzate dai soggetti eroganti pubblici servizi, cosiddetti grandi occupatori, tra i quali, l’Enel.

Dalla lettura di tali norme, parrebbe evidente che l’oggetto della tassazione in parola avrebbe dovuto essere determinato indipendentemente dal tipo e dal numero dei manufatti occupanti il suolo pubblico (criterio forfetario); attraverso la somma delle singole occupazioni (criterio della effettività dell’occupazione delle strade), realizzate su una determinata categoria di strade e mediante il conseguente arrotondamento del risultato finale e complessivo ottenuto al chilometro superiore (infrazionabilità del chilometro). I motivi di censura possono essere trattati congiuntamente, essendo strutturalmente e funzionalmente connessi, e meritano accoglimento.

E’ giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che, in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo connesse all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47, stabiliscono (per ragioni di pubblica utilità) un criterio differenziato ed agevolato di determinazione della tassa, di tipo forfetario, fondato su parametri costituiti dalla lunghezza della strada e dalla parte di essa effettivamente occupata e calcolato sulla base dell’unità di misura del chilometro lineare. Il concetto di “rete di erogazione di pubblici servizi”, a cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario, con esclusione pertanto della possibilità di considerare, e di tassare, autonomamente i singoli segmenti di rete e con la conseguenza che gli arrotondamenti al chilometro, previsti dal citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47, comma 2, vanno riferiti all’ultima frazione di rete, che non raggiunga l’unità di misura minima (cfr.

Cass. 9003/04; Cass. 2555/02). I principi giurisprudenziali sopra enunciati comportano l’accoglimento delle censure.

Con il terzo motivo, la società ricorrente ha lamentato “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 11 novembre 1993, n. 507, art. 51, comma 2 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, atteso che i giudici d’appello avrebbero ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento.

In realtà, per motivazione dell’atto dovrebbe intendersi la descrizione dell’iter logico giuridico e, quindi, la sequenza argomentativa su cui si baserebbe l’accertamento stesso, onde fornire la dimostrazione di quanto accertato in difformità o in assenza della dichiarazione.

Di conseguenza, la mera indicazione dei valori numerici, senza l’esplicazione del criterio seguito per la determinazione della tassa, non soddisferebbe in alcun modo il requisito della motivazione.

Con il quarto ed ultimo motivo, l’Enel ha denunciato “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Con riferimento alla denunciata violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 56, comma 3, e art. 50, comma 2, i giudici di seconde cure avrebbero emesso una motivazione insufficiente dal momento che non avrebbero indicato in alcun modo gli elementi dai quali avrebbero desunto le variazioni nell’occupazione operate dall’Enel al punto tale da non consentire l’identificazione del criterio logico posto a base della decisione.

L’accoglimento dei primi due motivi di censura comporta l’assorbimento dei rimanenti.

Consegue l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. Calabria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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