Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.279 del 12/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica e dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

RE DEGLI ETRUSCHI di ROMANO UGO & C. s.n.c, in persona del legale rappresentate, con sede in *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/14/04 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 14, il 21 aprile 2004, depositata il 28 luglio 2004 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2009 dal Relatore Cons. Dott. MARINUCCI Giuseppe;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con processo verbale ed avviso di irrogazione sanzioni n. 749311/93, notificato il 29.12.1995, il ***** Ufficio IVA di Roma irrogava sanzioni a carico della s.n.c. “Il Re degli Etruschi” di Romano Ugo &

C, per aver presentato fuori termine (e, comunque, entro i trenta giorni dalla scadenza) la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 1991.

Avverso tale atto impositivo, la societa’ proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, con la sentenza n. 60/25/2003, lo accoglieva, ritenendo che la norma sanzionatrice fosse stata abrogata dalle sopravvenute disposizioni in materia sanzionatoria di cui ai D.Lgs. n. 471 del 1997 e D.Lgs. n. 472 del 1997.

Avverso tale decisione, l’Ufficio, subentrato al soppresso ***** Ufficio IVA di Roma, proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, eccependo come l’infrazione in contestazione fosse ancora punibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5 e art. 13, comma 1, lett. D).

La C.T.R., con la sentenza n. 42/14/04, pronunciata il 21 aprile 2004 e depositata il 28 luglio 2004, respingeva l’appello dell’Ufficio dacche’ la sanzione, irrogata nel vigore della precedente normativa di cui alla D.P.R. n. 633 del 1972, art. 42 sarebbe risultata abrogata per effetto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16.

Avverso tale sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per Cassazione sorretto da un motivo.

Non svolgeva attivita’ difensiva l’intimata societa’ come indicata in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilita’, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale non e’ stato parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo l’11 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non si ha luogo a provvedere sulle spese di giudizio dal momento che la societa’ contribuente non ha svolto attivita’ difensiva.

Con il primo ed unico motivo del ricorso, l’Amministrazione ha lamentato “violazione di legge per erronea e falsa applicazione del combinato disposto della D.Lgs. 471 del 1997, art. 5 e del citato D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, lett. D) anche in relazione all’art. 43 della medesima legge”.

Il fatto in contestazione costituirebbe una violazione tuttora punibile, come si rileverebbe dal combinato disposto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5 e art. 13, comma 1, lett. D). Tale violazione sarebbe del tutto analoga a quella sanzionata dal precedente del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 43, commi 1 e 2, temperati dall’art. 49 dello stesso decreto. Infatti, la dichiarazione presentata entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini sarebbe considerata valida, salva restando l’applicazione della sanzione amministrativa per il ritardo, atteso che, ai soli fini sanzionatori, la tardivita’ della dichiarazione sarebbe equiparata all’omissione. Pertanto, se e’ vero che il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16 avrebbe effettivamente abrogato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 43 relativo alle violazioni dell’obbligo di dichiarazione in materia di IVA, sarebbe innegabile che la stessa violazione sarebbe ancora prevista dallo stesso D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5.

Il ricorso merita accoglimento.

Nel caso di specie,deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni dettato dai D.Lgs. n. 471 del 1997, D.Lgs. n. 472 del 1997 e D.Lgs. n. 473 del 1997, ivi compreso il principio del favor rei di cui al cit. D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 valevole, ai sensi dell’art. 25 di detto decreto, anche rispetto ai rapporti in corso alla data del 01.04.1998 in forza del quale, se la legge in vigore al momento in cui e’ stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita’ diversa, si applica la piu’ favorevole (ex multis, Cass. 15131/06).

Consegue che l’abrogazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 43 per effetto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 43 non comporta la non sanzionabilita’ della fattispecie nel caso in cui l’omissione sia ancora sanzionata, ancorche’ in misura diversa da norma posteriore.

Nel giudizio che ne occupa, la tardiva presentazione della dichiarazione entro i 30 giorni dalla scadenza del termine trova la sua sanzione nel D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5 in combinato disposto con il D.Lgs n. 472 del 1997, art. 13 che prevede, per tale fattispecie, una riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione.

Consegue l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. Lazio. Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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