LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Società IL SOLE TRASPORTI E FACCHINAGGIO S.c.a.r.l. in liquidazione, con sede in *****, cod. fisc. *****, in persona del liquidatore sig. L.R., nato a ***** ed ivi residente, cod. fisc. *****, rappresentata e difesa dall’avv. TAVERNA Salvatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 262/264;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; nonchè contro l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; e contro AGENZIA DELLE ENTRATE – SEDE CENTRALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Viale Europa 242;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 31/3/04 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 3, il 22 settembre 2004, depositata il 14 ottobre 2004 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/11/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data *****, la Guardia di Finanza di Roma eseguiva una verifica incrociata nei confronti della società cooperativa Trasporti Roma, quale cliente della società cooperativa Ostiense Trasporti.
I verificatori, rilevando la contabilizzazione di alcune fatture di notevole importo emesse dalla società cooperativa Il Sole, decidevano di sottoporre anche quest’ultima a verifica generale.
Pertanto, in data 25 marzo 1997, il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza redigeva processo verbale di constatazione, ipotizzando, fra gli altri, il rilievo di omessa dichiarazione IVA per l’anno 1990.
Recependo le conclusioni della G.d.F., l’allora ***** Ufficio IVA di Roma notificava alla società Il Sole l’avviso di accertamento n. *****, con cui richiedeva il pagamento complessivo di L. 30.530.498.000 a titolo di debito d’imposta, pene pecuniarie ed interessi, sui rilievi di omessa annotazione nell’apposito registro delle fatture emesse nonchè di omessa presentazione della dichiarazione annuale.
Avverso tale atto impositivo, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impugnato e l’illegittimo utilizzo di informazioni desunte da indagini svolte presso presunti clienti.
La Commissione adita, con la sentenza n. 276/14/01, respingeva il ricorso della società.
Avverso tale decisione, la cooperativa proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, censurando il decisum dei primi giudici in punto di difetto di motivazione dell’atto impugnato.
La C.T.R., con la sentenza n. 31/3/04, pronunciata il 22 settembre 2004 e depositata il 14 ottobre 2004, respingeva il gravame della società.
Avverso tale sentenza, la società Il Sole Trasporti e Facchinaggio S.c.a.r.l. proponeva ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
Resisteva con controricorso l’intimata Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si deve rilevare l’inammissibilità del ricorso avverso il Ministero, perchè da ritenersi estromesso nel giudizio di secondo grado.
Al riguardo, è giurisprudenza di questa Corte che è valido il giudizio di secondo grado instaurato contro il successore a titolo particolare svoltosi senza integrare il contraddittorio con il dante causa del medesimo se questi non partecipi alla fase di gravame, in tal modo dimostrando di non esser interessato al giudizio e di volerne restare fuori, e la controparte accetti il contraddittorio con il nuovo soggetto processuale – in tal modo dimostrando di consentire l’estromissione dal giudizio del precedente contraddittore – perchè tutti tali elementi integrano i presupposti per l’estromissione dal giudizio del suddetto alienante, e quindi, pur in assenza di un provvedimento formale, questi cessa di essere litisconsorte necessario (ex multis, Cass. 19072/03).
Non si ha luogo a provvedere sulle spese di giudizio dal momento che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo del ricorso, la società contribuente ha lamentato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 3 e degli artt. 2697, 2700 e 2729 cod. civ.. Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e n. 5)”.
Il giudice di seconde cure avrebbe insistito nell’affermare la legittimità di un accertamento fondato su un procedimento verbale il quale avrebbe soltanto determinato della presunzioni, ricavando, poi, da queste altre presunzioni.
La ricostruzione resa dalla Guardia di Finanza sarebbe del tutto infondata perchè, sul piano motivazionale, risulterebbe essere entrata nel merito della questione, nella parte “in diritto” della vicenda, formulando ragioni e valutazioni giuridiche assolutamente non consentite.
Nel caso di specie, nel citato processo verbale sarebbe possibile riscontrare delle “costruzioni giuridiche” implicanti una serie di riflessioni critiche che avrebbero dovuto essere demanciate alla competenza inderogabile dell’Ufficio accertatore.
Le valutazioni dei verbalizzanti non potrebbero ritenersi coperte da efficacia probatoria privilegiata, ex art. 2700 c.c.; motivo per cui gli Uffici finanziari sarebbero tenuti ad operare una valutazione critica dei dati e degli elementi informativi loro forniti dagli organi competenti a svolgere le indagini ispettive.
Nel caso di specie, invece, l’Ufficio avrebbe recepito acriticamente una serie di elementi puramente indiziari, rendendo, quindi, incomprensibili le ragioni che avrebbero condotto i giudici del secondo grado a legittimare l’opposto avviso di accertamento.
Il motivo di censura è infondato.
Dalla lettura del ricorso (pag. 4), si evince che, nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, è stato rilevato e statuito che “l’atto cui si riferisce l’avviso di accertamento è stato regolarmente portato a conoscenza della ricorrente che, pertanto, risulta essere stata messa in condizioni di difendersi”.
Detto decisum non è stato impugnato nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale nè, per amore di completezza espositiva, viene contestato in sede di ricorso.
E’ giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è qui motivo per discostarsi, che, in tema di accertamento dell’IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 2, in attuazione dello “Statuto del contribuente”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria: pertanto, in caso d’impugnazione, il giudice di merito deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, se detto verbale sia stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente, tenendo presente che tale presupposto deve considerarsi in re ipsa quando il riferimento attiene a verbali di ispezione o verifica redatti alla presenza del contribuente, o a lui comunicati o notificati nei modi di legge, (cfr. ex multis, Cass. 2462/07; Cass. 18117/04).
Al riguardo, si richiama quanto sopra rilevato.
Con il secondo motivo del ricorso, la cooperativa ricorrente ha denunciato “violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5)”.
L’Ufficio impositore avrebbe motivato l’avviso di accertamento con una sorta di doppio rinvio, per relationem, sia al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza direttamente nei confronti della società accertata, sia facendo riferimento agli esiti di indagini che avrebbero coinvolto altri soggetti e di cui la società cooperativa non avrebbe potuto avere completa cognizione, non conoscendone il contenuto nella sua interezza.
L’Ufficio, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, avrebbe dovuto allegare all’avviso di accertamento di cui è causa, gli altri atti a cui avrebbe fatto riferimento nella motivazione.
Circostanza che, a parere dell’odierna ricorrente, non sarebbe avvenuta.
Anche questa censura è manifestamente infondata e, al riguardo, è sufficiente rilevare che la controversia che ne occupa è precedente all’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000.
Sul punto ci si riporta anche alle precisazioni formulate dalla giurisprudenza ut supra richiamata.
Consegue il rigetto del ricorso, con soccombenza della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 6.200,00 (seimiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio determinate in Euro 6.200,00 (seimiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010