LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 35081-2006 proposto da:
FANTASYFLOR DEI F.LLI GAROFALO DI GAROFALO CIRO & C. S.A.S.
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAVIO STILICONE 264 presso lo studio dell’Avvocato GIACANI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’Avvocato CIANCI STEFANO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistenti con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 161/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 26/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2009 dal Consigliere Dott. BERNARDI SERGIO;
udito per il resistente l’Avvocato FIORENTINO SERGIO, che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’Ufficio Iva di Napoli contestava alla Fantasy Flor s.a.s., per l’anno 1998, l’omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili per un ammontare di L. 517.619.000, con evasione iva per L. 51.762.000, e la omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura pari a L. 51.562.000, cui conseguiva evasione Iva pari a L. 5.156.000. La società impugnava l’accertamento contestando la illegittima applicazione del metodo induttivo e la infondatezza nel merito dei rilievi. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso. La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio. La contribuente ricorre per la cassazione di tale ultima decisione con tre motivi. L’Amministrazione non si è difesa.
MOTIVI Col primo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, art. 32, comma 1, e artt. 58 e 61. Si osserva che la CTR ha fondato la decisione sulle risultanze del verbale di constatazione della guardia di finanza, del quale non avrebbe dovuto tenere conto, perchè depositato dall’Ufficio soltanto nella udienza di trattazione del giudizio d’appello.
Col secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 (commi 1 e 2, n. 7) e art. 54 (commi 1, 2 e 7) ed insufficiente motivazione su punto decisivo. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli avrebbe fondato la decisione “sulla recezione acritica del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia” e “sulla base degli accertamenti bancari effettuati … senza peraltro indicare, anche sommariamente, alcun elemento sulla loro effettiva riferibilità, totale o parziale, al di là della loro intestazione formale, alla società odierna ricorrente”.
Col terzo motivo si denuncia vizio di estrapetizione e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 22 e 41 bis sul rilievo che la CTR avrebbe rilevato d’ufficio che ricorrevano nella specie i presupposti di tali disposizioni mentre “in fase di gravame le parti processuali non hanno invocato nè direttamente nè indirettamente la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973”.
Il ricorso è infondato.
Il verbale di constatazione della guardia di finanza (noto alla contribuente già prima dell’accertamento impugnato, come incontestato in causa) risulta dalla sentenza d’appello prodotto “nelle more” del giudizio d’appello (e non all’udienza di discussione della causa, il cui verbale non ne fa cenno). In ogni caso, è infondata la premessa di fatto dei primi due motivi di ricorso, e cioè l’affermazione che la decisione impugnata sia fondata esclusivamente sulle risultanze del processo verbale di constatazione, perchè la CTR ha invece rilevato che la contestazione della “omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili per un ammontare di L. 517.619.000 con conseguente evasione di Iva” era contenuta nello stesso “atto di rettifica oggetto della presente impugnativa”. Nè risulta dalla sentenza della CTR o i dal ricorso che la ricorrente avesse dedotto che l’avviso impugnato non riportasse le risultanze dei conti correnti bancari poste a base dell’accertamento. La cui utilizzabilità, nell’esercizio dei poteri attribuiti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, per la ricostruzione degli affari della società di persone facenti capo ad un unico gruppo familiare, ancorchè i conti appaiano formalmente intestati alle persone fisiche dei soci, è stata riconosciuta da quella Corte in ripetute pronunce (Cass. 6743/07, 13391/03 8683/02, 1728/99).
La doglianza espressa col terzo motivo è inconsistente, perchè la verifica della applicabilità delle norme di legge rientra nei poteri del giudice.
Il ricorso va quindi rigettato. Senza decisione in punto spese, perchè l’Amministrazione non si è difesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010