Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.288 del 12/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 35082-2006 proposto da:

FANTASYFLOR DEI F.LLI GAROFALO DI GAROFALO CIRO & C. S.A.S.

in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAVIO STILICONE 264 presso lo studio dell’Avvocato GIACANI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’Avvocato CIANCI STEFANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 160/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 26/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 7/11/2009 dal Consigliere Dott. BERNARDI SERGIO;

udito per il resistente l’Avvocato SERGIO FIORENTINO, che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

L’Ufficio Iva di Napoli contestava alla Fantasy Flor s.a.s., per l’anno 1997: l’omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili per un ammontare di L. 992.247.000, con evasione Iva per L. 188.527.000; la omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura pari a L. 312.366.000, cui conseguiva evasione Iva pari a L. 59.350.000; l’omessa registrazione di acquisti intracomunitari per un imponibile di L. 169.565.000, con evasione di iva per L. 33.382.000.

La società impugnava l’accertamento contestando la illegittima applicazione del metodo induttivo e la infondatezza nel merito dei rilievi. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso. La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio. La contribuente ricorre per la cassazione di tale ultima decisione con tre motivi.

L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione, per partecipare alla discussione orale.

MOTIVI Col primo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, art. 32, comma 1, artt. 58 e 61. Si osserva che la CTR ha fondato la decisione sulle risultanze del verbale di constatazione della guardia di finanza, del quale non avrebbe dovuto tenere conto, perchè depositato dall’Ufficio soltanto nella udienza di trattazione del giudizio d’appello.

Col secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 (commi 1 e 2, n. 7) e art. 54 (commi 1, 2 e 7) ed insufficiente motivazione su punto decisivo. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli avrebbe fondato la decisione “sulla recezione acritica del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia” e “sulla base degli accertamenti bancari effettuati … senza peraltro indicare, anche sommariamente, alcun elemento sulla loro effettiva riferibilità, totale o parziale, al di là della loro intestazione formale, alla società odierna ricorrente”.

Il ricorso è infondato.

Dal processo verbale dell’udienza di trattazione della causa in appello non risulta che la produzione del processo verbale di constatazione sia avvenuta in quella sede, mentre risulta che alla discussione partecipò la sola parte privata, senza sollevare obiezione alcuna in ordine alla pretesa tardività della produzione del p.v.c.. Nè dalla sentenza della CTR nè dal ricorso risulta inoltre che la ricorrente avesse contestato la conoscenza dei rilievi contenuti nel p.v.c. e trasfusi nell’avviso impugnato.

Quanto al secondo motivo, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’ufficio, nell’esercizio dei poteri attribuiti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7 per la ricostruzione degli affari di una società di persone facente capo ad un unico gruppo familiare, può legittimamente avvalersi delle risultanze dei conti correnti bancari intestati alle persone fisiche dei soci, come nella specie è accaduto, ancorchè tali conti non appaiano formalmente intestati alla società (Cass. 6743/07, 13391/03 8683/02, 1728/99). Nella specie inoltre – contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente – la CTR ha chiarito che sui conti intestati ai soci G.C. ed A., posti a base dell’accertamento a carico della Fantasy Flor s.a.s., erano state rilevate operazioni riconducibili all’attività societaria.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese perchè l’Amministrazione finanziaria non si e difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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