LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19997-2008 proposto da:
FANTASYFLOR DEI F.LLI GAROFALO DI GAROFALO CIRO & C. S.A.S.
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAVIO STILICONE 264 presso lo studio dell’Avvocato GIACANI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’Avvocato CIANCI STEFANO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 184/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2009 dal Consigliere Dott. BERNARDI SERGIO;
udito per il resistente l’Avvocato FIORENTINO SERGIO, che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’Ufficio Iva di Napoli contestava alla Fantasy Flor s.a.s., per l’anno 1999, l’omessa fatturazione di cessioni per un imponibile di L. 483.095.000. La società impugnava l’accertamento assumendo che era inattendibile e fondato sull’illegittimo utilizzo di documentazione extracontabile e bancaria, mentre la propria contabilità era regolare. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso, rilevando che i militari verbalizzanti avevano basato i propri rilievi su documentazione contabile rinvenuta fuori della sede aziendale e acquisita senza le prescritte autorizzazioni. La CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con un motivo. L’Amministrazione finanziaria ha tempestivamente notificato e depositato controricorso.
MOTIVI Col ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54 e vizio di motivazione su punto decisivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si lamenta che “l’iter logico/argomentativo seguito dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli si fonda sulla recezione acritica del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia”, senza considerare che di quel verbale “costituiscono parte integrante gli accertamenti bancari” condotti nei confronti dei soci, e “senza indicare alcun elemento sulla loro effettiva riferibililà, totale o parziale, al di là della loro intestazione formale, alla società odierna ricorrente”;
che “il giudice di secondo grado ha omesso di dichiarare la illiceità dell’acquisizione della documentazione bancaria inerente i conti correnti intestati ai soci”; che “ha omesso di indicare in sentenza gli elementi di natura presuntiva che – caratterizzati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza – avrebbero giustificato, quantomeno D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54, la rettifica parziale della dichiarazione Iva … limitandosi a richiamare il p.v.c. della Guardia di Finanza”; che – infine – “il giudice di secondo grado ha omesso di dichiarare la illiceità dell’acquisizione della documentazione extracontabile, la quale – come già eccepito nei precedenti gradi di giudizio – è stata acquisita a mezzo di sequestro e nell’inosservanza delle norme del codice di procedura penale, presso la madre dei soci (soggetto terzo rispetto alla compagnie sociale)”.
Il motivo è per un verso inammissibile, per altro infondato. Le censure sviluppate non colgono la ratio della decisione impugnata, che è stata adottata e motivata a prescindere dalle risultanze estracontabili delle quali è lamentata la illegittima acquisizione.
La CTR ha argomentato che “dal p.v.c. in atti risulta, invero, che per quanto concerne l’anno 1999, il rilievo di una omessa fatturazione per L. 449.987.742 … non scaturì da materiale extracontabile o da indagini bancarie, bensì dalla comparazione dei dati, desunti dal bilancio e dai documenti passivi della Società, relativi alle giacenze iniziali (L. 435.000.000) e agli acquisti effettuati nel periodo dell’anno considerato (L. 399.328.014) al netto della ricarica del 30% desunta dai prezzi praticati, e alle giacenze finali (L. 16.287.000) rinvenute all’atto dell’intervento (19.05.1999) presso il magazzino della Società”. La motivazione è puntuale e congrua, e fondata non su argomenti presuntivi dei quali andassero chiariti i caratteri di gravità precisione e concordanza, ma su precisi dati contabili rilevati dai verbalizzanti e riportati nel verbale di constatazione che ne costituiva prova privilegiata.
Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010