Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29 del 05/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18870-2008 proposto da:

RECREB SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del suo liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell’avvocato CARACCIOLO ANTONIO GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6232/2006 del GIUDICE DI PACE di CASORIA, depositata il 22/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Recreb s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 dicembre 2006, con la quale il Giudice di Pace di Casoria ha accolto nella contumacia di essa ricorrente l’opposizione proposta da A.M. avverso un precetto notificatogli sulla base di un decreto ingiuntivo.

Al ricorso, che è stato proposto ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2 nell’asserita deduzione della involontarietà della contumacia nel giudizio di merito, l’intimato Arane non ha resistito.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ed essendosi ravvisata la nullità della notificazione all’ A., per essergli stato notificato il ricorso per cassazione presso il procuratore costituito nel giudizio di merito oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, veniva predisposta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ed all’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2009, la Corte, con ordinanza n. 4921 del 27 febbraio 2009, dichiarava la nullità della notificazione del ricorso per cassazione per l’indicata ragione e ordinava il rinnovo della sua notificazione alla parte intimata personalmente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza stessa.

Avvenuta la comunicazione del deposito dell’ordinanza in data 9 marzo 2009, la ricorrente ha provveduto al rinnovo della notificazione personalmente all’ A. nel termine concesso e precisamente in data 28 aprile 2009, provvedendo, quindi, a depositare l’originale del ricorso, notificato unitamente alla copia dell’ordinanza de qua, in data 22 giugno 2009.

Essendo stato adempiuto l’ordine di rinnovo della notificazione, il ricorso può essere avviato alla decisione ed all’uopo ricorrono le condizioni per la decisione sempre con il procedimento in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Preliminarmente va valutata l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, sulla quale la Corte, nell’ordinanza n. 4921 del 2009 non ha espressamente preso posizione e che è rimasta impregiudicata.

L’ammissibilità è stata dedotta, siccome ha già rilevato la Corte nell’ordinanza n. 4921 del 2009, in quanto sarebbe stata incolpevole la causa della contumacia della ricorrente nel giudizio di merito, costituita dal non aver avuto conoscenza del processo per essere avvenuta la notificazione del ricorso in opposizione presso la cancelleria del giudice adito con l’opposizione, nella supposizione che legittimamente il ricorso stesso potesse essere notificato colà anzichè nel domicilio eletto in Roma nel precetto opposto, notificato, per quello che si assume nel ricorso, in data 26 febbraio 2005. Inoltre, parte ricorrente ha allegato di avere avuto conoscenza della sentenza impugnata all’atto della notificazione della sentenza impugnata in funzione della sua esecuzione, avvenuta il 29 maggio 2008, in una con il precetto. In fine, ha dedotto sempre la ricorrente, il ricorso sarebbe stato proposto nel termine breve decorrente da tale acquisizione di conoscenza.

4. – Il ricorso appare inammissibile.

In esso si fa riferimento al precetto notificato il 26 febbraio 2005, contro il quale sarebbe stata proposta l’opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Casoria per cassazione, ma non si indica in alcun modo se esso fosse stato prodotto nel giudizio di merito – evidentemente dall’opponente qui intimato – e, soprattutto, se esso sia stato prodotto in questa sede di legittimità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 in modo da poter essere esaminato dalla Corte ai fini del riscontro dell’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2 e, quindi, della stessa fondatezza del ricorso, che suppone necessariamente che nel detto precetto fosse stato eletto domicilio ed esso comunque rilevasse ai fini della notificazione dell’opposizione al precetto (sulla scorta di quanto ritenuto da Corte cost. n. 480 del 2005). In tal modo risulta violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, che, esigendo a pena di inammissibilità l’indicazione specifica del documento o dell’atto su cui il ricorso per cassazione si fonda, impone, come necessaria implicazione della indicazione specifica, l’indicazione del modo e del luogo in cui esso era entrato eventualmente nel processo nella fase di merito e la precisazione del modo in cui esso è stato prodotto in sede di legittimità, oppure soltanto di quest’ultimo, nel caso di produzione avvenuta direttamente in questa sede, perchè afferente – com’è nel caso di specie all’ammissibilità del ricorso per cassazione (in termini, si veda: Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; con particolare riferimento agli atti del processo Cass. (ord.) n. 26266 del 2008).

Al riguardo, si rileva che il ricorso, in chiusura,indica una serie di produzioni, fra le quali non v’è quella, del suddetto precetto.

Inoltre, l’indicazione della produzione di quest’ultimo nei sensi precisati non si rinviene nè nella parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto, nè nella parte dedicata all’illustrazione del motivo.

L’art. 366 c.p.c., n. 6, inoltre, risulta violato anche sotto l’ulteriore profilo -anteriormente alla introduzione della norma, espresso (peraltro non diversamente da quello già rilevato: si veda Cass. n. 12239 del 2007) dal principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione – rappresentato dall’omessa trascrizione del contenuto del detto precetto. Di detto principio, infatti, l’art. 366 c.p.c., n. 6 costituisce il precipitato normativo.

Il ricorso sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile, perchè non risulta provata la sua ritualità ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali parte ricorrente ha replicato nella memoria con argomenti che per un verso non colgono il significato del rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e, per altro verso – se esso fosse superato – determinerebbero anche l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Sotto il primo aspetto, la memoria evidenzia che non si è percepito il significato dei precedenti citati dalla relazione, i quali evidenziano che nell’ambito dell’onere di indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali su cui si fonda il ricorso deve necessariamente comprendersi l’indicazione del se e della sede in cui il documento o l’atto sarebbe esaminabile in sede di legittimità, in quanto prodottovi: nella specie il ricorso a tacere dell’ulteriore inosservanza del principio di autosufficienza, che non potrebbe essere certo adempiuto dai riferimenti al precetto suindicato richiamati nella memoria – non indica che con il ricorso è stato prodotto il precetto (e nemmeno adduce che esso sarebbe stato rinvenibile nel fascicolo d’ufficio). Va rilevato anzi che parte ricorrente ha dato atto di non avere prodotto il precetto con il ricorso, perchè lo ha prodotto con la memoria.

Peraltro, tale produzione – e questo è il secondo rilievo da muoversi alla memoria – sarebbe anche da considerarsi inammissibile e, quindi, tamquam non esset: essendo il precetto il documento su cui si fonda il ricorso doveva essere prodotto in una con esso, giusta l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (e non certo ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2 il che comunque avrebbe chiesto – fra l’altro – l’osservanza dell’onere di notificazione alla controparte, ivi previsto.

Se non sussistesse la rilevata causa di inammissibilità ne sussisterebbe, dunque, una di improcedibilità ai sensi del citato art. 369 c.p.c..

p.2. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472