Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.297 del 12/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B., residente in Roma, via delle Terme Deciane n. 13, cod. fisc. *****, rappresentato e difeso dall’avv. Leopardi Riccardo e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, Largo Ettore De Ruggiero n. 16 (studio Maccallini);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Viale Europa 242, Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, nel suo domicilio e, quatenus opus, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12, Roma;

e contro

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA *****, via *****, in persona del Direttore pro tempore e, quatenus opus, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 94/28/05 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 28, l’8 giugno 2005, depositata il 23 giugno 2005 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/12/2009 dal Relatore Cons. Dott. MARINUCCI Giuseppe;

udito, per il ricorrente, gli Avv.ti Onofri e Leopardi che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 26.02.2003 veniva notificata al sig. M.B. la cartella di pagamento n. *****, relativa al ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate Roma *****, con cui si richiedeva il pagamento della somma complessiva di Euro 99.503,71 per redditi IRPEF, contributo sanitario nazionale, contributo straordinario per l’Europa ed IVA, a seguito di rettifica afferente la dichiarazione 740/97, nonche’ sanzioni pecuniarie, interessi e diritto di notifica.

La cartella, emessa sulla base di un ruolo ordinario reso esecutivo in data 26.09.2002, si riferiva ad un accertamento notificato in data 27.12.2001, divenuto definitivo.

Avverso tale atto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, deducendone l’illegittimita’ per assenza del l’atto presupposto e lesione del diritto di difesa, dacche’ la mancata notifica avrebbe pregiudicato le possibilita’ di contestazione nel merito.

La Commissione adita, con la sentenza n. 211/44/2004, rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione, il sig. M. proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, eccependone l’illegittimita’ e la mancanza di motivazione.

La C.T.R., con la sentenza n. 94/28/05, pronunciata l’8 giugno 2005 e depositata il 23 giugno 2005, rigettava l’appello del contribuente, dichiarandolo inammissibile dacche’ proposto su fatti nuovi.

Avverso tale sentenza, il sig. M. proponeva ricorso per Cassazione sorretto da un motivo e corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Ministero dell’Economi a e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistevano con controricorso.

In data 20.11.2009 e’ stata prodotta in atti procura notarile, a rogito Notaio Gaddi, a favore dell’avv. Luigi Onofri, con nomina aggiuntiva e disgiunta al e dall’avv. Leopardi Riccardo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo del ricorso, il contribuente ha lamentato “violazione e falsa applicazione artt. 112, 139, 345 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 – art. 2697 c.c. – Difetto assoluto di motivazione su punti decisivi della controversia anche per omessa valutazione di prove documentali decisive”.

1.1 ragionamento dei secondi giudici sarebbe erroneo sotto diversi profili.

Infatti, una volta che in prime cure sia stato affermato come non vi fosse stato alcun atto prodromico alla cartella di pagamento, sarebbe stato chiaramente ed esplicitamente detto che al ricorrente non sarebbe pervenuto alcun atto.

Infatti, qualora l’atto di accertamento venga notificato in luogo diverso da quello previsto dalla legge, in particolare art. 139 c.p.c., sarebbe come se la notifica fosse inesistente, dal momento che, all’epoca della notifica, non ci sarebbe stata alcuna relazione tra il contribuente ed il luogo in cui sarebbe stata, eseguita.

Pertanto, il sig. M. potrebbe ben dire che non vi sia stato alcun accertamento nei suoi confronti, non rilevando affatto quanto si assume notificato in luogo diverso ed a persone diverse da quelle contemplate nell’art. 139 c.p.c..

Ne consegue che, in secondo grado, non sarebbe stata dedotta alcuna nuova eccezione, dal momento che la questione della notifica inesistente rientrerebbe nell’ambito della doglianza originaria. Le censure meritano accoglimento.

In tema di contenzioso tributario, si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 57 (norma che ricalca l’art. 345 c.p.c.), quando il contribuente, nel l’atto di appello, introduce, al fine di ottenere l’eliminazione – o la riduzione delle conseguenze – dell’atto impugnato, una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicche’ risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine.

Nel caso di specie, si tratta di una specificazione difensiva di una censura gia’ espressa e non della formulazione di un nuovo motivo di illegittimita’ dell’atto impugnato o di una nuova eccezione (cfr.

Cass. 12022/09; 10864/05).

Aggiungasi che la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza e’ legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione. Deve, viceversa, essere cassata la semenza d’appello allorquando la laconicita’ della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza del motivi di gravame (Cass. 15483, Cass. 1539/03).

Nella sentenza impugnata si legge testualmente: “le argomentazioni dell’Ufficio sono condivise da questa Commissione che qui si richiamano integralmente”. Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il dictum si connota viziato sotto il profilo motivazionale.

Consegue l’accoglimento del ricorso con la Cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472